La pubblicazione dei decreti contenenti le graduatorie provvisorie per le progressioni verticali ha, com’era prevedibile, riacceso i motori del dibattito. Nonostante i chiarimenti già forniti nei mesi scorsi dalle FAQ ufficiali del Dipartimento della Funzione Pubblica, la pubblicazione dei punteggi e delle posizioni di graduatoria ha fatto riaffiorare i dubbi storici dei candidati.
Facciamo chiarezza sui tre nodi più complessi e ricorrenti di questa procedura.
1. Riconoscimento dell’Anzianità al 50%: Penalizzazione o Falso Allarme?
Il dubbio che sta togliendo il sonno a molti riguarda l’applicazione dell’art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recentemente modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8.
Il testo recita:
“Ai fini economici l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%”.
Cosa significa concretamente?
Molti candidati hanno letto questa percentuale come una penalizzazione nel punteggio rispetto a chi partecipa alle procedure senza riserva di posti.
Il dubbio viene chiarito nei punti 5.6 e seguenti delle faq.
2. Cambio del Regime Pensionistico: Il Punto 7.2 delle FAQ
L’altro grande spauracchio riguarda il destino previdenziale e la liquidazione (TFR/TFS) di chi transita da una categoria all’altra. Anche qui, la risposta corretta è già scolpita al punto 7.2 delle FAQ della Funzione Pubblica.
Il passaggio tramite progressione verticale verticale, pur configurando l’accesso a una nuova area o qualifica, avviene all’interno dello stesso comparto e dello stesso datore di lavoro (l’Amministrazione Regionale).
Di conseguenza:
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Nessuna interruzione: Non si configura l’estinzione del vecchio rapporto e l’inizio di uno nuovo dal punto di vista previdenziale.
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Continuità del regime: Il dipendente mantiene il regime pensionistico e di fine rapporto (TFS o TFR) che aveva il giorno prima del decreto di passaggio, senza subire modifiche coatte o passaggi d’ufficio a regimi meno favorevoli.
L’inquadramento segue le regole della “continuità giuridica”, conseguentemente il personale mantiene il medesimo regime relativo al quale risulta già soggetto.
3. La scure sui periodi LSU/ASU: Saranno espunti dalle Graduatorie
Un elemento cruciale che modificherà l’attuale geografia delle graduatorie provvisorie riguarda i periodi di servizio prestati come LSU (Lavoratori Socialmente Utili) o ASU (Attività Socialmente Utili).
Molti candidati hanno inserito tali periodi nel computo totale dell’anzianità utile per il punteggio. Tuttavia l’Avviso pubblico originario non contempla tali attività come “servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione” di ruolo o con contratto di lavoro subordinato ordinario.
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Cosa succederà ora? In sede di esame delle osservazioni e di verifica d’ufficio per la pubblicazione delle graduatorie definitive, i periodi LSU/ASU saranno inevitabilmente espunti.
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L’effetto: Questo comporterà una rideterminazione (al ribasso) dei punteggi per tutti i candidati che avevano dichiarato questi anni. Di riflesso, assisteremo a uno smottamento delle posizioni, con conseguenti scorrimenti e riscritture della classifica finale.
@Teresina
Cara Teresina (grazie per la stima e l’affetto, che ricambio calorosamente),
Tu sollevi una questione di diritto amministrativo purissimo. Dal punto di vista della rigida dottrina dei concorsi pubblici tu hai perfettamente ragione. In un mondo ideale, se dichiari un servizio non valutabile o non possiedi un requisito stringente del bando, la sanzione è l’esclusione dalla procedura per dichiarazione non conforme.
Perché allora parlo di “espunzione” e non di “esclusione totale”? Non perché io voglia avallare o giustificare l’operato dell’Amministrazione, ma perché mi limito a fare il cronista (mio malgrado) di quella che è la prassi che gli uffici regionali stanno concretamente adottando, anche alla luce delle ultime FAQ e circolari.
L’Amministrazione si trova davanti a un bivio politico e gestionale, più che puramente legale:
La linea dura (la tua): Escludere in toto centinaia di dipendenti interni che hanno caricato i periodi LSU/ASU, spesso tratti in inganno da una formulazione del bando che in alcuni passaggi storici regionali è stata ambigua sul concetto di “servizio prestato”. Questo genererebbe un contenzioso seriale e planetario che bloccherebbe le progressioni verticali per i prossimi cinque anni.
La linea della “conservazione”: Considerare il caricamento del periodo LSU/ASU non come un falso ideologico da sanzionare con l’esclusione, ma come un “errore di opzione” o di interpretazione. Di conseguenza, l’ufficio si limita a scomputare il punteggio non dovuto (l’espunzione, appunto), mantenendo salvo il resto della domanda legittima.
Quindi, cara Teresina, il “faro sindacale” non si è spento: concordo con te che non è l’adempimento da manuale di diritto, ma è la pezza burocratica che l’Amministrazione sta usando per evitare il collasso delle procedure. Il mio compito sul blog è dirvi cosa sta succedendo davvero nelle stanze dei bottoni, anche quando quelle decisioni fanno storcere il naso ai puristi della legge come te.
Linea diversa, invece, sarà adottata per tutti coloro che hanno effettuato dichiarazioni mendaci (es. Il possesso di un titolo di studio mai conseguito).
Premesso quanto sopra, ovvero che mi sto limitando a riportare la linea dell’amministrazione e non una mia opinione, continua a leggermi e a bacchettarmi quando serve: il mito resta in piedi solo grazie a lettrici attente come te!
Un caro saluto,
Benedetto Mineo
Egregio Mineo, cosa cosa?
“In sede di esame delle osservazioni e di verifica d’ufficio per la pubblicazione delle graduatorie definitive, i periodi LSU/ASU saranno inevitabilmente espunti?”
L’effetto: Questo comporterà una rideterminazione (al ribasso) dei punteggi per tutti i candidati che avevano dichiarato questi anni. Di riflesso, assisteremo a uno smottamento delle posizioni, con conseguenti scorrimenti e riscritture della classifica finale”?
Ma stiamo scherzando?
Ma secondo lei eccellentissimo Benedetto, questa sarebbe un adempimento serio e legale?
Ma quale smottamento, quale espunzione, qua la legge prevede l’esclusione dalla graduatoria.
Mi fa specie che un sindacalista serio e preparato come lei possa minimamente avallare un’ipotesi di espunsione dei periodi lsu che non dovevano essere caricati.
La prego, lei è un faro sindacale per me, non mi faccia crollare il mito.
Teresina, sua affezionata lettrice vagamente infatuata.