Si è spesso discusso della compatibilità tra il lavoro agile e l’istituto della reperibilità nel settore pubblico. Un recente orientamento dell’ARAN (ID 34591) ha finalmente fatto chiarezza su questo punto.
In sintesi, l’ARAN considera i due istituti fondamentalmente incompatibili a causa della diversa natura: il lavoro agile è flessibile e senza vincoli spazio-temporali, mentre la reperibilità richiede la disponibilità al rientro fisico in sede.
È ammessa un’unica eccezione: il ricorso alla reperibilità è possibile esclusivamente durante la “fascia di inoperabilità” (ad esempio, il riposo giornaliero o la fascia notturna), a condizione che il dipendente possa comunque garantire il rientro in sede entro i tempi previsti in caso di chiamata.
Per l’approfondimento completo sul tema, vi invito a leggere l’analisi dettagliata a questo link: