Legge regionale 28 maggio 2026, n. 13, art. 19 – Norme e disposizioni in materia di lavoro agile per i dipendenti regionali con disabilità. Circolare applicativa prot. n. 63038 del 18.06.2026. La Circolare della Funzione Pubblica tenta di frenare la Legge 13

La Legge Regionale n. 13/2026 sembrava aver tracciato una strada chiara e senza ostacoli per i dipendenti regionali con disabilità (art. 3, commi 1 e 3 della Legge 104/92), istituendo il diritto prioritario al lavoro agile fino a 36 ore settimanali con un meccanismo di attivazione automatico in 5 giorni.

Tuttavia, l’Amministrazione ha immediatamente attivato i freni burocratici. Con la circolare prot. n. 63038 del 18 giugno 2026, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato le linee guida operative che, nei fatti, tentano di limitare l’automatismo della legge e di restituire ai dirigenti quel potere di veto che il legislatore voleva azzerare.

Il primo paletto: la “graduazione” dell’orario

La legge stabilisce che il lavoro agile può estendersi fino a un massimo di 36 ore “su richiesta del dipendente”. La norma affida quindi la quantificazione dell’orario alla scelta esclusiva del lavoratore fragile, in base alle sue specifiche esigenze di salute e conciliazione.

La circolare della Funzione Pubblica ribalta completamente questo principio, sostenendo che le 36 ore siano solo un “limite massimo astratto” e non la misura ordinaria. Secondo l’Amministrazione, i dirigenti dovrebbero “graduare” l’orario in base a criteri di proporzionalità, alla gravità della disabilità (distinguendo tra comma 1 e comma 3) e alle esigenze organizzative dell’ufficio..

Il secondo paletto: la “sospensione dei termini”

Il punto più rivoluzionario della Legge 13 è il silenzio-assenso: inviata la richiesta scritta, se il dirigente non formalizza l’accordo entro 5 giorni lavorativi, il lavoro agile diventa immediatamente operativo e il dipendente può legittimamente lavorare da remoto.

La circolare tenta di disinnescare questa garanzia introducendo la possibilità di sospendere i 5 giorni di tempo qualora l’ufficio ritenga necessario acquisire documenti tecnici, chiarimenti informatici o pareri del medico competente.

Il terzo paletto: il ritorno delle “esigenze di servizio”

Mentre il comma 3 della legge vieta espressamente ai dirigenti di “opporre motivazioni attinenti alla sussistenza del diritto”, la circolare offre su un piatto d’argento una serie di pretesti organizzativi. Si parla infatti di verifiche sulla sicurezza dei dati, sulla continuità amministrativa e sulla disponibilità dei computer d’ufficio come condizioni per rimodulare o ridurre le ore di smart working, o per dirottare il lavoratore verso il telelavoro.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

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