Norme e disposizioni in materia di lavoro agile per i dipendenti regionali con disabilità. Il COBAS-CODIR contesta la Circolare della Funzione Pubblica e ne chiede la rettifica immediata

Il COBAS-CODIR è intervenuto formalmente nei confronti del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e di tutti i Dirigenti Generali dell’Amministrazione per contestare i contenuti della Circolare applicativa prot. n. 63038 del 18 giugno 2026.

La recente Legge Regionale n. 13/2026 (articolo 19) ha introdotto una norma che stabilisce il diritto prioritario allo smart working fino a 36 ore settimanali per i dipendenti con disabilità (art. 3, commi 1 e 3 della Legge 104/1992), blindando l’attivazione con un termine perentorio di 5 giorni basato sul principio del silenzio-assenso. Tuttavia, le linee guida emanate dall’Amministrazione tentano nei fatti di depotenziare questa importante conquista contrattuale e sociale.

Il Cobas-Codir ha ritenuto doveroso bloccare subito questa manovra burocratica, inviando una nota di formale opposizione. Ecco i punti principali della contestazione.

La scelta delle 36 ore spetta al lavoratore, non all’Amministrazione

Il primo nodo critico riguarda la quantificazione dell’orario. La legge specifica chiaramente che la prestazione lavorativa in modalità agile si estende fino a 36 ore “su richiesta del dipendente”. È il lavoratore fragile, quindi, a valutare quante ore richiedere in base alle proprie esigenze di salute.

La circolare, al contrario, teorizza una presunta “applicazione graduata” da parte dei Dipartimenti, sostenendo che le 36 ore siano solo un limite massimo e offrendo ai dirigenti la facoltà di ridurre l’orario richiesto in base alle esigenze della struttura o alla gravità della patologia. Il COBAS-CODIR ha ribadito che il legislatore, includendo sia il comma 1 che il comma 3 della Legge 104, ha voluto parificare la massima tutela per tutti i lavoratori disabili, escludendo qualsiasi discrezionalità datoriale o decurtazione d’ufficio.

Non prevista dalla norma la “sospensione” dei 5 giorni per l’attivazione

L’aspetto più rivoluzionario della Legge 13 è l’automatismo: una volta inviata la comunicazione scritta, se l’amministrazione non formalizza l’accordo entro 5 giorni lavorativi, lo smart working diventa immediatamente operativo.

La Funzione Pubblica ha tentato di aggirare questa garanzia inserendo nella circolare la possibilità di sospendere i termini dei 5 giorni per effettuare approfondimenti istruttori, tecnici o sanitari. Questa previsione si pone in palese contraddizione con la norma primaria: permettere la sospensione del tempo di reazione significa azzerare il valore del silenzio-assenso e ricondurre i lavoratori nei tempi lunghi della burocrazia.

Stop al ritorno dei veti dirigenziali

Il comma 3 della legge vieta espressamente ai dirigenti di “opporre motivazioni attinenti alla sussistenza del diritto”. Ridurre unilateralmente le ore o sollevare pretesti legati alla sicurezza informatica e alla continuità amministrativa – come suggerisce la circolare – equivale a negare la sussistenza stessa del diritto. Una circolare, essendo un atto di indirizzo interno, non può in alcun modo limitare o modificare la portata di una legge regionale.

La posizione del Cobas-Codir

Nella nota inviata ai vertici dell’Amministrazione e all’Assessorato, il COBAS-CODIR ha chiesto l’immediata rettifica del testo della circolare, pretendendo l’eliminazione di qualunque riferimento alla sospensione dei termini dei 5 giorni e alla valutazione datoriale sulle ore richieste.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

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