Novità per i dipendenti della Regione Siciliana: Anticipazione TFR, “Bonus Maroni” e tempi di erogazione della buonuscita o del TFR (L. R. 28 maggio 2026, n. 13)

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026 (n. 25, Suppl. ord.), è entrata ufficialmente in vigore la Legge Regionale 28 maggio 2026, n. 13, recante “Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie”.

L’articolo 1 di questo provvedimento introduce importanti modifiche per i dipendenti regionali. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

1. Anticipazione del TFR: addio a una storica disparità

La novità più attesa riguarda il comma 1, che modifica l’articolo 20 della vecchia legge regionale n. 11/1988.

Fino ad oggi, la possibilità di chiedere un’anticipazione della liquidazione durante la carriera (fino al 70% per l’acquisto della prima casa o per gravi spese sanitarie) era un diritto riservato esclusivamente al personale in regime di buonuscita/TFS (assunto prima del 31 dicembre 2000). Il personale in regime di TFR (Trattamento di Fine Rapporto), ne era paradossalmente escluso.

Con questa modifica, il legislatore estende formalmente il diritto di anticipazione anche al regime di TFR. Si sana così una palese disparità di trattamento, permettendo a tutto il personale – a prescindere dalla data di assunzione – di accedere a questa importante forma di welfare familiare.

2. Estensione del “Bonus Maroni”: busta paga più alta per chi resta al lavoro

Il comma 3 recepisce e applica al personale iscritto al Fondo Pensioni Sicilia l’incentivo al trattenimento in servizio previsto dall’ultima Legge di Bilancio dello Stato (L. 207/2024), il cosiddetto “Bonus Maroni”.

I lavoratori dipendenti regionali che hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025 possono scegliere di rimanere in servizio rinunciando all’accredito dei contributi previdenziali a proprio carico.

Cosa significa in concreto? Questa quota non verrà più versata all’ente previdenziale, ma sarà corrisposta direttamente al lavoratore all’interno della busta paga mensile, determinando un immediato e consistente aumento dello stipendio netto, senza intaccare l’anzianità contributiva già congelata. In poche parole, i mesi o gli anni lavorati dopo aver scelto il bonus non faranno aumentare l’importo della futura pensione: l’assegno previdenziale resta congelato (cristallizzato) al valore maturato fino al momento dell’opzione, proprio perché su quei periodi successivi non vengono più versati i contributi a carico del lavoratore.

3. Erogazione della buonuscita o del TFR  entro 12 mesi ai dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa (art. 1, comma 2): una svolta giusta, ma ad alto rischio di impugnativa

L’art. 1 comma 2, stabilisce che il TFS o il TFR dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa debba essere corrisposto entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di cessazione.

Si tratta di una norma di civiltà che contrasta i lunghissimi e penalizzanti tempi di attesa (spesso superiori ai 2 o 3 anni), già censurati dalla Corte Costituzionale. 

Il rischio del blocco da Roma

È purtroppo molto probabile che il Consiglio dei Ministri decida di impugnare questo comma davanti alla Corte Costituzionale entro i 60 giorni dalla pubblicazione. I motivi potrebbero essere due:

  1. Competenza legislativa: La Corte Costituzionale si è già espressa più volte su casi simili. Anche se la Regione Siciliana gode di uno Statuto Speciale e ha competenza legislativa in materia di “ordinamento degli uffici e del personale regionale”, la Consulta ha stabilito che il trattamento di fine rapporto (TFR/TFS) rientra nella materia dell’ordinamento civile e dei rapporti di lavoro privati/pubblici, che l’articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato. Le regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono legiferare autonomamente su questi aspetti modificando i tempi di erogazione rispetto al livello nazionale.

  2. Copertura finanziaria: Anticipare il pagamento del TFS/TFR a un massimo di 12 mesi per tutti i dipendenti regionali che cessano dal servizio comporta un impatto finanziario immediato e imponente sulle casse della Regione. Lo Stato italiano dilaziona i pagamenti (spesso fino a 2, 3 o anche 5 anni a seconda della causa di cessazione) proprio per esigenze di contenimento della spesa pubblica e stabilità di bilancio. Se la legge regionale non indica una copertura finanziaria solida e strutturale per coprire questa accelerazione dei flussi di cassa, il Governo impugnerà la norma per violazione dell’articolo 81 della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria).

Il paradosso

C’è un aspetto ironico della questione: la stessa Corte Costituzionale (con la famosa sentenza n. 130 del 2023) ha dichiarato che il differimento e la rateizzazione dei TFS dei dipendenti pubblici italiani è incostituzionale perché contraria ai principi di giusta retribuzione. Tuttavia, la Corte ha anche aggiunto che spetta al Parlamento nazionale riformare la materia con gradualità, proprio per evitare il collasso dei conti pubblici.

Cosa accadrà ora che la Sicilia sta provando a fare un “salto in avanti” da sola?

Il rischio concreto è che il Consiglio dei Ministri impugni, sostenendo che la norma altera la parità di trattamento con i dipendenti statali e mina l’equilibrio di bilancio regionale.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

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