In caso di chiusura totale degli uffici di una pubblica amministrazione per interventi di disinfestazione e derattizzazione dei locali, il lavoratore ha generalmente diritto alla retribuzione.
La chiusura degli uffici per disinfestazione, infatti, è un evento imputabile all’amministrazione, che ha il dovere di garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro. Non è una causa di impossibilità della prestazione imputabile al lavoratore. Di conseguenza, il lavoratore non può essere privato della retribuzione.
In caso di chiusura degli uffici per disinfestazione al lavoratore non possono essere imposte ferie forzate.
Le ferie sono un diritto del lavoratore finalizzato al recupero psico-fisico e, sebbene il datore di lavoro possa in alcuni casi imporre la fruizione delle ferie (ad esempio, per chiusure aziendali programmate, ristrutturazioni o cause di forza maggiore specifiche previste), la chiusura per disinfestazione rientra più nella categoria dell’impossibilità oggettiva di svolgere la prestazione per cause organizzative o di sicurezza del datore di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, l’orientamento applicativo M50 dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), questo si è espresso in merito al trattamento economico in caso di chiusura degli uffici per cause non imputabili né al lavoratore né al datore di lavoro, facendo riferimento al concetto di “forza maggiore”.
Secondo l’ARAN M50, in situazioni classificate come forza maggiore, che non sono imputabili né ai lavoratori né all’amministrazione, quest’ultima non sarebbe tenuta a corrispondere la retribuzione per le ore o i giorni di mancata prestazione lavorativa. Questo orientamento si basa sull’articolo 2099 del codice civile e su alcune sentenze della Corte di Cassazione. Esempi tipici di forza maggiore citati in contesti simili includono calamità naturali o provvedimenti autoritativi che rendono impossibile il raggiungimento o l’utilizzo della sede di servizio.
Tuttavia, è fondamentale distinguere:
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Forza maggiore: Si riferisce a eventi imprevedibili e inevitabili, esterni al controllo sia del lavoratore che del datore di lavoro.
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Fatto del datore di lavoro: Si riferisce a situazioni in cui l’impossibilità della prestazione deriva da una decisione o da una condizione imputabile all’amministrazione stessa.
Nel caso specifico della chiusura totale degli uffici per interventi di disinfestazione e derattizzazione, l’interpretazione prevalente, e quella che tende a tutelare il lavoratore, è che si tratta di un fatto dipendente dal datore di lavoro. La disinfestazione è un intervento necessario per garantire la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ed è l’amministrazione a doverlo programmare e gestire. Non rientra, di norma, nella categoria degli eventi imprevedibili e inevitabili che configurano la “forza maggiore” in senso stretto.
Pertanto, nonostante l’orientamento ARAN M50 per i casi di forza maggiore, per la chiusura degli uffici dovuta a disinfestazione, la posizione più accreditata è che il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, in quanto l’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa è imputabile all’organizzazione del datore di lavoro. L’amministrazione non può privare il lavoratore della retribuzione né obbligarlo a fruire di un giorno di ferie per una causa non dipendente dalla sua volontà e rientrante nelle responsabilità del datore di lavoro.