Cosa prevedono realmente i bandi, le FAQ e la circolare della Funzione Pubblica.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive delle progressioni verticali da Coadiutori ad Assistenti e da Assistenti a Funzionari, molti dipendenti stanno chiedendo cosa possa accadere qualora uno o più lavoratori collocati in posizione utile rinuncino alla progressione oppure, nelle more del perfezionamento della procedura, vengano a mancare.
La domanda è particolarmente importante per chi si trova immediatamente fuori dal numero dei posti disponibili.
La risposta, però, non può essere semplicemente «sì, c’è lo scorrimento» oppure «no, non è previsto».
Occorre infatti leggere attentamente il testo degli avvisi pubblici, le FAQ e le modalità con cui è stata disciplinata la procedura.
Il punto di partenza sono i bandi. Essi prevedono espressamente lo scorrimento
L’articolo 11 degli avvisi pubblici per le progressioni verticali contiene una disposizione molto importante.
Dopo aver disciplinato la formazione delle graduatorie definitive, stabilisce che:
«I posti di cui all’art. 2, comma 3 del presente avviso, se non ricoperti nella loro totalità, saranno oggetto di scorrimento tra i dipendenti collocati utilmente nelle relative graduatorie di merito».
La previsione riguarda, in particolare, i posti riservati previsti dall’avviso.
La stessa disciplina è stata successivamente chiarita dalle FAQ integrative pubblicate dalla Funzione Pubblica: la graduatoria è unica per ciascuna famiglia professionale e, qualora i posti riservati non vengano integralmente coperti, questi possono essere assegnati ai candidati non riservisti mediante scorrimento, secondo l’ordine della graduatoria e nel rispetto dell’avviso pubblico.
Dunque, lo scorrimento non è un’ipotesi estranea alla procedura: è espressamente contemplato dalla lex specialis.
Ma cosa significa «se i posti non vengono ricoperti»?
È questo il punto sul quale occorre fare attenzione.
La disposizione non parla genericamente di «graduatoria utilizzabile in caso di rinuncia», né stabilisce che ogni futura vacanza debba necessariamente essere coperta mediante scorrimento.
Parla invece di posti che non siano ricoperti nella loro totalità.
Questa formulazione assume particolare rilievo nel momento in cui un vincitore, per qualsiasi ragione, non arrivi effettivamente all’inquadramento nella nuova Area.
Si pensi, ad esempio, a un dipendente collocato tra i vincitori che:
- rinunci alla progressione;
- non accetti l’inquadramento secondo le modalità previste dall’Amministrazione;
- perda i requisiti necessari prima del perfezionamento dell’inquadramento;
- venga escluso a seguito dei controlli successivi sulle dichiarazioni rese;
- venga a mancare prima che la progressione si sia perfezionata.
In situazioni di questo tipo si pone concretamente il problema di capire se il posto previsto dal bando sia rimasto non coperto e debba quindi essere attribuito al successivo candidato utilmente collocato.
La stessa graduatoria, però, non può essere considerata una graduatoria «aperta» per gli anni futuri
C’è un altro passaggio del bando che non può essere ignorato.
L’articolo 11 di entrambi i bandi (da coadiutori ad assistenti e da assistenti a funzionari) precisa infatti che le graduatorie definitive:
«avranno vigenza esclusivamente per le progressioni verticali […] di cui al presente avviso, e non saranno riutilizzabili per gli anni successivi».
Questo significa che non siamo di fronte a una graduatoria ordinaria destinata a rimanere disponibile per coprire, negli anni successivi, nuovi posti che dovessero rendersi vacanti.
La graduatoria è stata costruita per coprire i posti oggetto dello specifico avviso.
Ed è proprio questa distinzione che consente di separare due situazioni molto diverse.
Rinuncia prima dell’inquadramento: lo scorrimento è una possibilità concreta
Se un vincitore rinuncia prima che il posto sia effettivamente coperto, a mio avviso esiste un argomento particolarmente forte per sostenere la necessità di verificare lo scorrimento.
Il posto previsto dal bando, infatti, non sarebbe stato concretamente coperto.
In questo caso l’Amministrazione dovrebbe innanzitutto verificare se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 11 e, ove il posto rientri nell’ambito della disposizione sullo scorrimento, procedere secondo l’ordine della graduatoria.
La ratio è evidente: se il bando mette a disposizione un determinato numero di posti e uno di questi rimane scoperto, non avrebbe senso, in linea di principio, considerare definitivamente esaurita la procedura mentre nella graduatoria esistono candidati che hanno partecipato alla stessa selezione e che risultano immediatamente successivi ai vincitori.
Ma è importante sottolineare che non si tratta di un diritto automatico allo scorrimento per qualsiasi rinuncia: occorre verificare la fase in cui interviene la rinuncia, la natura del posto rimasto vacante e le specifiche disposizioni dell’avviso.
E se il vincitore muore?
Facciamo, ovviamente, i dovuti scongiuri, ma, vivendo sotto questo cielo, è purtroppo un’eventualità che non può essere ignorata nell’analisi di tutti i possibili scenari della procedura.
Il caso del decesso presenta una problematica analoga, ma ancora più delicata.
Se il decesso interviene prima del perfezionamento dell’inquadramento, si può porre concretamente la questione della mancata copertura del posto e quindi dell’applicazione della clausola di scorrimento prevista dal bando.
Diversa è invece l’ipotesi in cui il dipendente sia stato già inquadrato nella nuova Area.
In questo secondo caso non si tratta più di un posto «non ricoperto» nell’ambito della procedura concorsuale, ma di una successiva vacanza di organico determinatasi per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
La clausola dell’articolo 11 non sembra essere stata concepita per consentire lo scorrimento della graduatoria ogni volta che, successivamente agli inquadramenti, si liberi un posto.
Del resto, il bando stabilisce espressamente che la graduatoria non è riutilizzabile negli anni successivi.
Attenzione anche ai controlli sui titoli dichiarati
C’è poi un’altra ipotesi che potrebbe assumere rilievo.
L’avviso stabilisce che le graduatorie definitive sono formulate all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, verifiche che l’Amministrazione procede ad effettuare anche a campione.
Qualora venga accertata l’inidoneità alla partecipazione o la falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda, l’Amministrazione dispone l’esclusione dell’interessato con provvedimento motivato.
Anche questa situazione può quindi determinare la necessità di verificare se il posto originariamente destinato alla procedura sia rimasto scoperto e se, alla luce dell’articolo 11, debba essere attribuito mediante scorrimento.
Ed è proprio per questo che la fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive non è un passaggio meramente formale.
Un esempio concreto
Immaginiamo una graduatoria nella quale siano previsti 10 posti.
I primi 10 candidati sono i vincitori e l’undicesimo è il primo candidato non vincitore.
Se uno dei primi 10 rinuncia prima dell’inquadramento, si pone il problema dello scorrimento: il posto dovrebbe essere considerato non coperto e, se ricorrono le condizioni dell’articolo 11, dovrebbe essere verificata la possibilità di attribuirlo all’undicesimo.
Se invece tutti i primi 10 vengono regolarmente inquadrati e, successivamente, uno di loro cessa dal servizio, la situazione è diversa: quel posto è stato già coperto nell’ambito della procedura e la successiva vacanza non equivale necessariamente a un posto non ricoperto ai sensi dell’articolo 11.
In quest’ultimo caso non sembra possibile sostenere automaticamente che debba essere chiamato l’undicesimo classificato.
Ecco perché sarà importante monitorare la fase di inquadramento
Sarà quindi particolarmente importante conoscere quanti dei vincitori completeranno effettivamente il percorso di inquadramento e se si verificheranno rinunce, esclusioni o altre circostanze che possano lasciare posti non coperti.