Deliberazione n. 135 del 23 marzo 2022. “Rinnovo contrattuale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 – Anno 2019-2021. Atto di indirizzo”.

Con deliberazione n. 135 del 23 marzo 2022. “Rinnovo contrattuale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 – Anno 2019-2021. Atto di indirizzo”. la Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo accluso alla nota prot. n. 25807 del 9 marzo 2022 dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, allegato alla presente deliberazione, che sostituisce l’atto di indirizzo apprezzato con deliberazione della Giunta regionale n.471 del 19 novembre 2021 e costituisce direttiva all’ARAN Sicilia per il rinnovo del contratto di lavoro per il personale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 – Anno 2019-2021.

Decreto legge del 24/03/2022, n.24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Indicazioni operative

Con nota di pari oggetto, prot. n. 33017 del 29 marzo 2022, codesto Dipartimento ha fornito indicazioni operative a tutti i Dipartimenti regionali e Uffici equiparati relativamente alla cessazione dello stato di emergenza riportando, sinteticamente, le principali modifiche apportate dal D.L. n.24 del 24/03/2022 alle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 a decorrere dal 1° aprile 2022.

Il punto d) della sopra citata nota precisa che dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro è necessario possedere ed esibire il c.d. green pass base (da vaccinazione, guarigione o test). L’indicazione della data 1° aprile è, sicuramente, un refuso causato dal fatto che la data 1° aprile era contenuta nelle bozze di decreto legge circolate prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel testo definitivo del provvedimento è venuta meno suddetta data.

La norma di riferimento è, infatti, l’art. 8 del Decreto Legge in questione, intitolato “Obblighi vaccinali”. Tale articolo non fissa alcuna data da cui decorre l’eliminazione del Green pass rafforzato nei luoghi di lavoro, come avviene, invece, all’art. 7 («Graduale eliminazione del Green pass rafforzato» nei servizi e nelle attività di sport/gioco etc.) del medesimo decreto. Per queste fattispecie, infatti, al contrario di quanto accade per i luoghi di lavoro, viene indicata espressamente la data del 1° aprile 2022.

Per quanto sopra, poiché in mancanza di tale indicazione l’efficacia della norma va fatta risalire alla data di entrata in vigore del decreto (25 marzo 2022) come per altro confermato sul sito del Ministero della Salute, si chiede l’immediata rettifica delle “Indicazioni Operative” al fine di evitare tensioni e uniformità di trattamento.


Cessazione dello stato di emergenza. Decreto legge del 24/03/2022, n.24. Il Dipartimento della Funzione fornisce “indicazioni operative” ai Dipartimenti e Uffici regionali ….. Ma c’è un “refuso”

Cessazione dello stato di emergenza. Decreto legge del 24/03/2022, n.24. Il Dipartimento della Funzione fornisce “indicazioni operative” ai Dipartimenti e Uffici regionali ….. Ma c’è un “refuso”

Con nota prot. n. 33017 del 29 marzo 2022 il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha fornito indicazioni operative a tutti i Dipartimenti regionali e Uffici equiparati relativamente alla cessazione dello stato di emergenza riportando, sinteticamente, le principali modifiche apportate dal D.L. n.24 del 24/03/2022 alle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 a decorrere dal 1° aprile 2022.

Il punto d) della nota in questione precisa che dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro è necessario possedere ed esibire il c.d. green pass base (da vaccinazione, guarigione o test). L’indicazione della data 1° aprile è, sicuramente, un refuso causato dal fatto che la data 1° aprile era contenuta nelle bozze di decreto legge circolate prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel testo definitivo del provvedimento è venuta meno suddetta data.

La norma di riferimento è, infatti, l’art. 8 del Decreto Legge in questione, intitolato “Obblighi vaccinali”. Tale articolo non fissa alcuna data da cui decorre l’eliminazione del Green pass rafforzato nei luoghi di lavoro, come avviene, invece, all’art. 7 («Graduale eliminazione del Green pass rafforzato» nei servizi e nelle attività di sport/gioco etc.) del medesimo decreto. Per queste fattispecie, infatti, al contrario di quanto accade per i luoghi di lavoro, viene indicata espressamente la data del 1° aprile 2022.

In mancanza di tale indicazione, l’efficacia della norma va fatta risalire alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero dal 25 marzo 2022).

Ciò è, tra l’altro, confermato sul sito del Ministero della Salute in cui è stata riportata la data del 25 marzo 2022.


Decreto legge del 24/03/2022, n.24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Indicazioni operative

Prestiti agevolati. AVVISO 1 -2022. Apertura termini per la presentazione di domande di prestiti. Le domande devono essere presentate dal dal 28 marzo al 08 aprile 2022

Sono aperti, dal 28 marzo al 08 aprile 2022, i termini per la presentazione di istanze di prestito riservati al personale in servizio ed in quiescenza.

Le risorse a disposizione per le domande di prestiti, ai sensi del presente avviso, sono le seguenti:

  • Nr. 35 prestiti pluriennali (o rinnovi di prestiti intrattenuti esclusivamente con il F.P.S.) per il personale in servizio fino a un massimo di Euro 40 mila – totale Euro 1.400.000,00;
  • Nr. 15 prestiti pluriennali (o rinnovi di prestiti intrattenuti esclusivamente con il F.P.S.) per il personale in quiescenza fino a un massimo di Euro 40 mila – totale Euro 600.000,00;
  • Nr. 20 piccoli prestiti da Euro 10 mila – totale Euro 20.000,00;
  • Nr. 05 prestiti per studi universitari e post universitari per i figli fino a un massimo di Euro 20 mila – totale Euro 100.000,00.

Le domande devono essere presentate dal dal 28 marzo al 08 aprile 2022.

Le domande dovranno essere presentate, utilizzando a pena di esclusione la modulistica pubblicata nel sito istituzionale del Fondo Pensioni Sicilia nella sezione Aree Tematiche – Prestiti al personale in servizio e in quiescenza, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo f[email protected], tramite raccomandata A.R., o tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo [email protected]; nel caso di trasmissione tramite posta elettronica ordinaria questo Fondo Pensioni Sicilia rimane sollevato da eventuali disguidi in ordine all’effettiva ricezione della domanda.
Le istanze verranno istruite, se regolari e complete, secondo l’ordine cronologico di arrivo.

Cessazione dello stato di emergenza: in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.

Ecco i passaggi principali.

Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Green pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi.  In particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

  • mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

REGIONE, SUBITO LA RICLASSIFICAZIONE. I SOLDI CI SONO: NON SI PERDA ALTRO TEMPO

I soldi per il contratto e la riclassificazione ci sono e potrebbero anche bastare ma per i vincoli legati al piano di rientro dal debito, sottoscritto tra Stato e Governo regionale, non si possono spendere tutti. Paradossalmente, anche se il governo dovesse stanziare altri fondi, sarebbe solo fittizio perchè tornerebbero al bilancio senza poterli spendere. Occorre, invece, rinegoziare il piano di rientro dal debito affinchè le risorse stanziate siano tutte spendibili.


COMUNICATO STAMPA
REGIONE, SUBITO LA RICLASSIFICAZIONE. I SOLDI CI SONO: NON SI
PERDA ALTRO TEMPO.

Palermo, 28 marzo 2022
Giovedì scorso l’Aran Sicilia ha consegnato alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative le direttive del governo regionale siciliano per la riclassificazione e per i rinnovi dei contratti di lavoro (comparto e dirigenza) per il triennio 2019/2021.
Il governo regionale ha previsto, in linea con quanto è stato fatto in campo nazionale, lo stanziamento di 54 milioni di euro di cui 44 per il comparto non dirigenziale e 10 per la dirigenza.
“A giudizio del COBAS-CODIR – dichiara la Segreteria Generale del maggiore sindacato del pubblico impiego regionale in Sicilia – 44 milioni di euro stanziati per il comparto non dirigenziale sono bastevoli per potere effettuare il rinnovo contrattuale e riclassificazione del personale. Le risorse – evidenzia il sindacato – sono sufficienti e il governo regionale dovrebbe evitare di perdere ulteriore tempo con condotte dilatorie: ulteriori ingiustificabili ritardi, infatti, oltre a nuocere alla stessa Amministrazione ritardandone la riforma del personale nel nuovo sistema classificatorio, nuoce anche a tutti i siciliani che si trovano difronte a una macchina burocratica inceppata anche a causa delle funzioni inadeguate attribuite alle risorse umane disponibili. Ma vi è di più – sottolinea il COBAS-CODIR – tale condotta non va certamente incontro alla possibilità di interrompere l’attività giudiziaria iniziata davanti al TAR di Palermo per annullare i concorsi per circa 1000 posti banditi dalla Regione Siciliana senza avere prima attivato le procedure previste dalla Legge e le riserve per il personale interno. Ciò lascerebbe dedurre che non sembra esserci alcuna sensibilità, da parte del governo regionale, neanche nei confronti dei 200mila concorrenti ai concorsi che rischiano di essere annullati certamente non per responsabilità del COBAS-CODIR che ha adito il Tribunale Amministrativo per il sacrosanto diritto/dovere di tutelare gli interessi legittimi del personale in servizio.
Il governo regionale – conclude la Segreteria Generale del sindacato – adotti subito gli strumenti tecnici necessari e dia mandato all’Aran Sicilia affinché i 44 milioni di euro siano tutti spendibili, da subito, fino all’ultimo centesimo disponibile, consentendo l’immediata riclassificazione di tutto il personale. Non avrebbe, infatti, alcun senso procedere al rinnovo contrattuale con le vecchie qualifiche.”
www.codir.it

Errore graduatoria concorso: cosa succede quando sbaglia la PA?

Tratto da lentepubblica.it

Se un candidato viene escluso o inserito in una posizione più bassa in graduatoria, cosa deve fare? Ecco cosa succede in caso di errore in una graduatoria di concorso.


Errore graduatoria concorso: i concorsi pubblici sono un’importante occasione per poter ottenere un posto di lavoro sicuro, anche se non è facile vincerne uno.

Siamo sempre sicuri che i risultati siano quelli giusti, ma cosa succede se la Pubblica Amministrazione sbaglia il nostro posizionamento all’interno della graduatoria?

Vediamolo insieme.

Indice dei contenuti

Errore graduatoria concorso: cosa succede in caso di errori

Può succedere che un candidato, dopo l’accesso agli atti delle graduatorie di un concorso pubblico, si accorga di essere stato escluso erroneamente, oppure di essere stato posizionato in un posto più basso.

Se i termini sono ancora utili, per poter impugnare la graduatoria, il candidato può agire mediante ricorso amministrativo.

Nel caso, invece, sia finito il tempo per fare ricorso, il candidato può richiedere un risarcimento dei danni, causati dalla Pubblica Amministrazione. Ciò vale per il candidato che non è stato assunto o che è stato superato da altri candidati.

Il fatto è stato portato alla luce da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, ord. 14 marzo 2022, n. 8101), che ha previsto il risarcimento danni ad un candidato che non ha ottenuto il riconoscimento del diritto correlato alla conseguita graduatoria.

Errore graduatoria concorso: che tipo di errori possono sussistere

La formazione della graduatoria di un concorso pubblico è soggetta alle norme di diritto pubblico.
Nel caso in cui l’errore sia materiale e non voluto, l’amministrazione dovrà procedere con la sua correzione. Questo, prima che comporti un danno per il candidato, come la mancata assunzione.

In altri casi, l’errore può avvenire perché alcuni candidati hanno presentato una documentazione errata. Se ciò avviene e il commissario d’esame e le commissioni concorsuali non denunciano la cosa, c’è il dolo.

La selezione dei meritevoli è il primo interesse dell’Amministrazione, quando indice un concorso pubblico ed è suo compito selezionare le risorse idonee per lo svolgimento delle funzioni del ruolo lavorativo.

Errore graduatoria concorso: cosa fare quando la graduatoria è chiusa

Per i concorsi iniziati dopo il 2019, la durata delle graduatorie è di due anni (prima era di tre anni). Nonostante ciò, alcune irregolarità possono emergere anche dopo la chiusura della graduatoria, quando, ormai è diventata definitiva e non è più impugnabile dai reclami ordinari.

In questo caso, chi è rimasto fuori dalla graduatoria o è stato inserito in una posizione più bassa, può agire in giudizio, in sede civile, per ottenere un risarcimento dei danni arrecati dalle condotte illecite.

Ci sarà bisogno, però, di dimostrare sia l’atto illecito e sia che la graduatoria è stata alterata.

Errore graduatoria concorso: quali sono i danni che possono essere risarciti

In una recente sentenza della Corte di Cassazione, un docente ha citato in giudizio il Miur per danni patrimoniali e non patrimoniali, a causa dell’ingiusta penalizzazione in un concorso pubblico indetto proprio dal Miur.

Tra i danni non patrimoniali, c’erano anche il danno da perdita di chance, il danno alla carriera e il danno morale (o esistenziale).
La Suprema Corta ha accolto il ricorso: il danno patrimoniale è stato liquidato in via equitativa, poiché il posto, messo a disposizione dal concorso, è andato ad un altro candidato.

Il danno morale, invece, è stato ritenuto provato in via presuntiva e ravvisato, a causa del peggioramento delle condizioni di vita del docente, che è stato ingiustamente escluso.

Così l’inflazione annulla gli aumenti per gli statali

Tratto da PAmagazine

L’inflazione ai livelli record e i maxi rincari sull’energia, la guerra in Ucraina e i riflessi del conflitto sul costo della vita, potrebbero presentare un conto salato per le famiglie italiane, che nel 2022 rischiano di spendere 1668 euro in più rispetto all’anno scorso. A lanciare l’allarme è l’Unione nazionale dei consumatori. Più nel dettaglio, una coppia con due figli spenderà per bollette, alimenti, trasporti, abbigliamenti e viaggi, ben 2051 euro in più rispetto al 2021. Una coppia con un figlio: 1931 euro in più. Conseguenze anche per gli statali: di fatto i rincari annullano gli aumenti di stipendio in arrivo ad aprile per i dipendenti delle funzioni centrali (117 euro al mese in media che in un anno fanno appunto 1521 euro al lordo della tredicesima). L’inflazione nella zona Ocse è continuata ad aumentare per raggiungere il 7,2% nel gennaio 2022, il tasso più elevato dal 1991, mentre in Italia ha toccato quota 4,8%. Si stima che il maggior costo delle materie prime importate e dell’energia potrebbe portare il tasso di inflazione a toccare il 6% nel 2022.

Consumi

Secondo Confesercenti i prezzi dell’energia hanno registrato un ulteriore rimbalzo, con quotazioni che, rispetto a inizio d’anno, segnano ora aumenti del 27% per il petrolio e del 52,4% per il gas. Notevole l’impatto sui consumi, il cui recupero è già sotto le attese a causa dell’effetto della quarta ondata: a fine 2022 saremo ancora 62 miliardi di euro sotto i livelli pre-covid (che non erano eccezionali) e la corsa dell’inflazione rischia di costarci 4 miliardi di minore crescita della spesa delle famiglie quest’anno e 11 miliardi nel triennio, ovviamente al netto delle spese energetiche, che tra bollette e carburanti sono sostanzialmente non comprimibili.

Beni alimentari

La prima settimana di crisi in Ucraina ha portato a un aumento dei costi dei prodotti agricoli pari al 13% per il grano tenero e al 29% per il mais a livello nazionale. È quanto afferma Cai, Consorzi Agrari d’Italia. Rispetto alla chiusura di lunedì scorso, alla vigilia dell’attacco russo, il grano tenero è passato da 274 euro a tonnellata agli attuali 310 euro a tonnellata (+13%), mentre il mais è passato da 247 euro a tonnellata agli odierni 320 euro (+29%).

Carburanti

I nuovi rialzi alla pompa determinano maggiori costi per le famiglie italiane. Secondo Assoutenti il costo per i rifornimenti aumenterà di 400 euro annui a famiglia. Adesso un pieno costa in media 16,6 euro in più rispetto al 2021. A tali effetti diretti occorre aggiungere quelli indiretti sui prezzi al dettaglio, considerato che in Italia l’85% della merce viaggia su gomma.

Turismo

Anche questo settore rischia di soffrire: nel 2019, prima della crisi Covid, il turismo russo in Italia generava circa 1,7 milioni di arrivi e 5,8 milioni di presenze, con una spesa stimabile sui 2,5 miliardi di euro. Una fetta importante del nostro incoming che, con l’apertura delle frontiere anche ai viaggiatori dotati di solo green pass di base, si sperava di recuperare.

Banche

L’accelerazione dell’inflazione non mancherà di avere un impatto anche sui tassi bancari, con un aggravio che potrebbe arrivare a costare alle imprese 5 miliardi di euro già il prossimo anno.

Esportazioni

Il conflitto in Ucraina e le inevitabili sanzioni alla Russia si ripercuoteranno molto pesantemente sulle imprese italiane. Per Confartigianato rischiano di ripetersi le gravi conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino scoppiato nel 2014 con la crisi di Crimea. In 8 anni le nostre vendite sul mercato russo hanno accumulato perdite per 24.712 milioni di euro, pari a 3.089 milioni di euro medi all’anno.

Performance 2020 – Aggiornamento. La Ragioneria Generale della Regione ha proceduto al riaccertamento dei residui

FORD 2020 -AGGIORNAMENTO
PA, 24/03/2022
In seguito alla definizione delle procedure delle Performance 2020, è stato assunto l’impegno finanziario del Ford 2020. Le Ragionerie hanno quindi proceduto al riaccertamento ordinario per l’impegno Ford 2020 (Indennità e Performance).
A questo punto la Funzione Pubblica potrebbe emettere i mandati di pagamento.

Riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi relativi ai fonfi regionali

Mansioni Superiori nel Pubblico Impiego: il parere della Cassazione

Tratto da lentepubblica.it

In una recente sentenza (1496/2022) la Corte di Cassazione si pronuncia sulle Mansioni Superiori nel Pubblico Impiego.


Come molti sanno le categorie nel settore del pubblico impiego sono le seguenti: dirigenti, quadri, impiegati e operai.

L’insieme dei compiti che il dipendente pubblico è tenuto ad adempiere in esecuzione del contratto di categoria rappresenta le mansioni, vale a dire l’oggetto della prestazione di lavoro.

Sino alle modifiche introdotte all’art. 56 del d.lgs.29/93 dal d.lgs 80/98, costituiva principio consolidato in materia di pubblico impiego l’irrilevanza, per il pubblico dipendente, dello svolgimento di mansioni superiori.

Questa irrilevanza valeva sia sotto il profilo economico, sia al fine dell’inquadramento nella superiore qualifica rivestita.

La normativa attuale sulle mansioni superiori nel Pubblico Impiego

Con l’introduzione del Testo Unico sul Pubblico Impiego (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il lavoratore invece deve essere adibito:

  • alle mansioni per le quali è stato assunto
  • alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi
  • oppure alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.

Tuttavia, “per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

  • nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti
  • nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.”

Nel Pubblico Impiego, tuttavia le mansioni superiori non fanno acquisire al dipendente il diritto alla definitiva acquisizione della diversa qualifica.

Ciò vuol dire che l’esercizio di mansioni superiore del pubblico impiegato non ha come naturale conseguenza il diritto alla promozione automatica.

Tuttavia la Cassazione ha di recente emanato un’interessante Sentenza per quanto riguarda la retribuzione del dipendente in questi casi.

Mansioni Superiori nel Pubblico Impiego: il parere della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1496/2022, ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore.

Questo diritto non è condizionato alla legittimità dell’assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva.

Infatti, secondo i giudici, una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 della Costituzione.

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.