CCRL 2019/2021. Inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione. Sarebbe stato possibile uno scivolamento in avanti per tutti o per alcuni? Si può fare riferimento all’inquadramento in caso di mobilità intercompartimentale regolamentata dal DPCM 26 giugno 2015?

Voglio esprimere la mia personalissima opinione relativamente ad un argomento che tiene banco da diverse settimane ovvero l’inquadramento del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione con il passaggio dalle 4 categorie alle 3 aree.

Ripeto, è la mia personalissima opinione sulla base della normativa vigente, che non intende assolutamente scoraggiare le azioni di coloro che ritengono sia stata adottata una procedura non corretta.

Sarò ovviamente felicissimo di essere smentito da un giudice in questa mia disamina.

Vediamo cosa stabilisce a tal proposito la normativa vigente, ovvero il testo unico del pubblico impiego (D.lgs 165/01).

L’Art. 52 del D.lgs 165/01 (Disciplina delle mansioni) stabilisce che:

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate ((dalle amministrazioni)) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.
All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

Il D.lgs 165/01 vieta, quindi, uno scivolamento in avanti per tutti o per alcuni che non sia giustificato da procedure selettive.

La riclassificazione non prevede alcuna promozione ma è l’adozione di un nuovo sistema classificatorio del personale che avviene attraverso tabelle di equiparazione tra il vecchio e il nuovo sistema classificatorio che tiene conto dei requisiti per l’accesso (per A e B assolvimento dell’obbligo scolastico).
La valorizzazione del personale è la fase successiva prevista dal contratto appena sottoscritto, con la progressione tra le aree (art. 23 del CCRL) per cui è prevista una riserva del 50% dei posti disponibili nell’ambito delle risorse assunzionali.
Il CCRL (art. 24) prevede, inoltre, una norma di prima applicazione cui sono ammessi (solo) i dipendenti in servizio. Le risorse pari allo 0,55 della massa salariale sono già disponibili.
Art. 24 comma 6. “Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell’allegata tabella di corrispondenza”.

Cosa diversa è l’inquadramento in caso di mobilità intercompartimentale.
Vediamo cosa dice il D.lgs 165/01 a proposito della mobilità.

L’art. 29-bis del D.legs 165/ 01 (Mobilita’ intercompartimentale) stabilisce che:
1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
Originariamente queste tabelle di equiparazione erano previste dal DPCM 26 giugno 2015 che ha individuato le tabelle di equiparazione tra le varie categorie e posizioni economiche dei dipendenti.

I contratti degli ultimi anni, però, hanno rivisto totalmente gli ordinamenti professionali ed hanno fatto sparire le posizioni economiche all’interno delle singole aree.

Di conseguenza, quelle tabelle non sono più minimamente applicabili.

Oggi la mobilità intercompartimentale è regolamentata dal DPCM 30 novembre 2023 che, appunto,  disciplina i processi di mobilità tra le diverse amministrazioni.

Il recente decreto stabilisce che l’equiparazione tra le aree e le categorie previste per le p.a. di provenienza e di destinazione deve avvenire mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi CCNL.

Si deve tenere conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie.

Quindi, al dipendente trasferito è attribuito un trattamento economico composto dalla retribuzione tabellare dell’area di inquadramento e dal differenziale stipendiale dell’amministrazione di destinazione.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

2 Risposte a “CCRL 2019/2021. Inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione. Sarebbe stato possibile uno scivolamento in avanti per tutti o per alcuni? Si può fare riferimento all’inquadramento in caso di mobilità intercompartimentale regolamentata dal DPCM 26 giugno 2015?”

  1. @ Salvo
    Mi pare che l’articolo spieghi chiaramente che non solo l’inquadramento in caso di mobilità intercompartimentale non c’entri nulla con la trasposizione nel nuovo sistema classificatorio ma ne viene citato uno non più vigente.

  2. Sei il ccrl veniva sottoscritto 5 mesi fa quale dpcm si applicava? Non quello del 30 novembre del 2033 perché non esisteva. Inoltre, sei il contratto giuridico é 2019/2021 perché deve applicarsi una norma che entra in vigore successivamente?

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