Riscatto corso studi universitari Comparto non dirigenziale D.lgs 184/97 art 2.- CIRCOLARE

Con riferimento al D.L.vo 30 aprile 1997, n. 184, che all’art 2 che prevede la possibilità di riscattare ai fini di quiescenza il periodo relativo al corso di studi universitari anche quando lo stesso non è requisito essenziale ai fini dell’assunzione (come da normativa vigente D.P.R. 1092/73), questa Amministrazione ha ritenuto applicabile ai dipendenti regionali la suddetta normativa con le modalità allora precisate dal C.G.A. con parere reso nell’adunanza del 10/11/98.

L’applicazione delle suddette modalità al personale del c.d. Contratto 1 (personale destinatario dei commi 2 e 3 dell’art 10 L.R. 21/1986) ha generato una rilevante mole di contenzioso avverso i provvedimenti di riscatto emanati.

I ricorrenti hanno contestato l’applicazione della citata norma statale in luogo del dettato normativo di cui agli art7. 77 della L.r. 29/10/85 n.41 e art.9 della L.R. n.73/79 a loro più favorevoli.

I giudizi attivati presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana Palermo, hanno visto il determinarsi di un consolidato orientamento giurisprudenziale in favore dei ricorrenti.

Sulla materia è stato acquisito apposito parere dell’Ufficio Legislativo Legale (prot.18262 del 13/8/2019) . Con il suddetto parere l’Ufficio ha suggerito di rivalutare la prassi amministrativa per adeguarla al giudicato oramai consolidato della C.d.C.

Con ultima prot. n. 2476 del 2/2/2021, l’Ufficio rileva inoltre la notevole mole di contenzioso e l’esito dello stesso che oramai risulta univoco in quanto la Corte dei conti risulta pacificamente orientata nel senso di accogliere la tesi dei ricorrenti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto a far data dalla presente circolare questa Amministrazione applicherà a tutte le istanze in argomento comprese quelle in istruttoria per il calcolo della misura dell’onere il dettato normativo di cui all’art 77 della Lr 41/85 e all’art 9 della Lr 73/79.

Inps. Circolare n. 73 del 5/6/2014. Nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.

circolare n. 73 del 5_6_2014
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SOMMARIO:

1) Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

2) Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014

    • 2.1 Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013
    • 2.2 Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013

3) Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

    • 3.1 Regime generale
    • 3.2 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011
    • 3.3 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013
    • 3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale

4) Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe

    • 4.1 Possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l’esercizio dell’opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo
    • 4.2 Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione

5) Adeguamento delle applicazioni gestionali

Inps. circolare n. 73 del 5/6/2014 – Scarica la circolare

Bonus 80€. Circolare della Regione Siciliana con indicazione operative per l’applicazione del bonus

Il credito e il relativo importo vanno determinati sullo base dei dati reddituali in possesso dei sostituti di imposta.

Direttiva 60993 del 8 mag 2014 - art. 1 d.l. 24.04.2014 n° 66, riduzione cuneo fiscale per lavoratori dipendenti, credito di imposta indicazioni operative
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Al fine di individuare la platea degli aventi diritto, si ritiene debba inizialmente farsi riferimento ai risultati dei conguagli per l’anno precedente.

I dipendenti che ritengono di non rientrare fra i destinatari dello norma, per carenza di presupposti (ad esempio perché titolari di ulteriori redditi di cui l’Amministrazione Regionale non sia a conoscenza) sono tenuti o darne tempestiva comunicazione al sostituto di imposto il quale provvederà al recupero.

Attenzione per chi si trova border line. Rischia di restituire in tutto o in parte il beneficio in sede di conguaglio. La circolare lo dice espressamente“Restano ferme in tutti i casi, le operazioni di conguaglio”.

Circolare Funzione pubblica. Prepensionamenti Pa obbligati: necessaria una situazione di soprannumero o di eccedenza

Prepensionamenti Pa obbligati - necessaria una situazione di soprannumero o di eccedenza
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Il prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza e non può mai essere utilizzato come strumento per scansare i nuovi requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata, dettati dalla riforma Monti-Fornero di fine 2011. È questa la considerazione principale contenuta nella circolare 4/2014 della Funzione pubblica, che estende a tutte le pubbliche amministrazioni, regioni ed enti locali compresi, la possibilità di collocare in pensione chi è in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi validi ante riforma Fornero o che li possono conseguire in tempo utile per perfezionare il requisito entro il 31 dicembre 2016.

I dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per esami clinici, visite specialistiche, etc. possono autocertificare la propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata

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I dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche o terapie, possono autocertificare l’attestazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata, secondo le disposizioni previste dal dpr 445/2000.

Qualora la struttura rilasci un’attestazione, questa dovrà contenere la qualifica del soggetto che la redige e l’orario di entrata e di uscita del dipendente, dovendosi escludere qualsiasi riferimento alla diagnosi.

A spiegarlo è la circolare numero 2/2014 del dipartimento della Funzione pubblica, a seguito della novella introdotta dalla legge 125/2013. L’autocertificazione di presenza sostituisce la giustificazione dell’assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Nel caso di dipendenti che debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

Limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici

Spending reviewIl Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 3 del 18 marzo 2014, fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014.

Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi

A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Per l’anno 2014, questo trattamento è pari a € 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della Giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza. Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al compenso spettante per la carica di primo presidente della Corte di Cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, secondo le modalità applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012….continua a leggere