La progressione verticale erode il budget assunzionale

Tratto da NeoPA

Nel fornire riscontro ad un quesito in merito all’incidenza delle progressioni verticali sulle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo ha precisato che la progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, comportando l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, si risolve in una ipotesi di novazione oggettiva, e perciò impone di ritenere che il budget assunzionale sia eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova posizione di inquadramento.

L’interpretazione, affermano i Giudici, è coerente con l’indirizzo di questa Corte, secondo il quale il limite individuato dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34 del 2019: “(…) non consente all’ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio”, tanto che “(…) anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale dell’ente” (cfr. delib. n. 167/2021/PAR Sez. contr. Lombardia; cfr. anche n. 106/2021/PAR Sez. contr. Lombardia; n. 106/2021/PAR/ Sez. contr. Piemonte; n. 15/2021/PAR Sez. contr. Veneto).

In altre parole, laddove si verifichi assunzione di personale, come nell’ipotesi di progressione verticale, per la ragione sopra evidenziata, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale importo della retribuzione.

È quanto si legge nella deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo n. 272/2022/PAR.

A ben vedere, tuttavia, l’interpretazione proposta in questo caso dalla Magistratura contabile non appare del tutto convincente, poiché in vigenza di una disciplina limitativa fondata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale (ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti), sembrerebbe più logico considerare a tal fine soltanto l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione (vale a dire l’effettivo incremento di spesa rispetto a quella registrata nell’ultimo rendiconto approvato).

Pensioni, bonus 10% sullo stipendio per chi resta al lavoro

Bonus 10% per restare al lavoro

Intanto spieghiamo cos’è questo Bonus e chi riguarda. A chi raggiunge i requisiti per andare in pensione con la quota 103 è data la possibilità di restare al lavoro con un bonus del 10% sullo stipendio. Ovviamente questo bonus deriva dalla contribuzione che non viene più versata.

Se si resta, quindi, al lavoro, raggiunti i 41 anni di contributi, per altri 5 anni si andrà in pensione a 67 anni ma sempre con 41 anni di contributi. Perché il bonus che si riceve sullo stipendio deriva, appunto, dai contributi non versati dal datore di lavoro che pagherà sempre lo stesso importo (solo che invece di versare i contributi all’INPS darà soldi in più al dipendente).

Quello che il lavoratore, quindi guadagnerà in più sarà la somma destinata ai contributi. Nel momento che si sceglie questa strada, però, si accetta di ricevere come assegno di pensione quello maturato fino a quel momento. E calcolata al momento della prima scadenza utile per il pensionamento, senza che sul calcolo incidano, tra l’altro, gli adeguamenti annuali per la rivalutazione al costo della vita per tutto il periodo il cui si posticipa il pensionamento.

Fondo risorse decentrate – Richiesta avvio contrattazione – Art. 90 C.C.R.L. 2016-2018

Le scriventi segreterie regionali, stante l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario, chiedono alla S.V. on. Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, l’emanazione dell’atto di indirizzo necessario per dare avvio alla contrattazione collettiva regionale integrativa per effettuare il riparto delle risorse del Fondo risorse decentrate.
Si resta in attesa di cortese riscontro.

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Rivalutazione pensioni. L’adeguamento all’inflazione è stato tagliato per gli assegni sopra i 2.100 euro lordi mensili

Tratto da lentepubblica.it

Nella bozza della Legge di Bilancio 2023, sono state inserite nuove fasce per la rivalutazione delle pensioni: ecco quali sono.


Rivalutazione pensioni 2023: lunedì scorso la bozza della Legge di Bilancio 2023 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri.

All’interno, troviamo diverse misure pensate per i cittadini e le imprese, con una parte dedicata alle pensioni.

Oltre alla nuova misura Quota 103, la conferma dell’Ape Sociale e di Opzione Donna e al bonus contributivo per chi rimane a lavoro, nonostante i requisiti per andare in pensione, ci sono anche le nuove fasce di rivalutazione delle pensioni.

Vediamo quali sono.

Rivalutazione pensioni 2023: tutte le novità

Nell’art.56 della bozza della Legge di Bilancio 2023, troviamo una revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023/2024.
Sono previsti infatti:

  • Un’estensione straordinaria della percentuale per le pensioni minime;
  • Una stretta sulla perequazione delle pensioni più alte.

La rivalutazione sarà riconosciuta sull’intero importo (7,3% dell’assegno) solo per le pensioni fino a 2100 euro al mese, mentre si scenderà al 35% per chi percepisce pensioni oltre ai 5250 euro.

Rivalutazione pensioni: i nuovi scaglioni

I nuovi scaglioni per le pensioni saranno i seguenti:

  • per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (2100 euro), è prevista una rivalutazione applicabile nella misura del 100% del tasso ISTAT;
  • per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo (fino a 2620 euro), è prevista una rivalutazione dell’80%;
  • i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte (fino a 3150 euro) avranno una percentuale di rivalutazione del 55%;
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte (fino a 4200 euro), si applicherà una rivalutazione del 50%
  • per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo e pari o inferiore a dieci volte il trattamento minimo INPS (fino a 5250 euro), la rivalutazione sarà del 40%:
  • i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (da 5250 euro in su) avranno una rivalutazione del 35%.

Gli importi s’intendono lordi.

Rivalutazione pensioni: aumento pensioni minime

All’interno della Manovra, c’è stato anche un aumento delle pensioni minime, per poter contrastare l’inflazione.
L’incremento sarà di 1,5 punti percentuali per il 2023 e di 2,4 punti percentuali per il 2024.

Il sistema delle carriere nel pubblico impiego e l’eterno ritorno: due testimonianze

Non stupisca la ripresa di due articoli di oltre 20 anni fa sulla tematica dell’ordinamento delle carriere nel pubblico impiego. Attireranno l’interesse di ricercatori e storici di nicchia. Tuttavia, letti con un po’ di curiosità intellettuale, consentono di comprendere il vero e proprio terremoto che si verificò nei primi 10 anni del secolo in corso e i cui effetti operano ancora – perniciosamente – nel presente.  Continua a leggere

Riscatto laurea. Il riscatto è ammesso nei limiti della durata legale del corso, con esclusione degli anni fuori corso

Il periodo di riscatto parte dal 1 novembre dell’anno di iscrizione e vale al massimo per la durata legale del corso, quindi gli anni “fuori corso” non sono riscattabili.

Ad esempio, se uno studente si è laureato in scienze politiche con sei anni di studio, il riscatto è ammesso solo per i primi quattro anni.

Circolare sul sistema di calcolo delle pensioni. Il Cobas/Codir ha pronte le diffide

Palermo, 23 novembre 2022
Sulla circolare del Fondo Pensioni che vorrebbe dettare nuove regole sul sistema di calcolo delle pensioni dei dipendenti regionali appartenenti al c.d. contratto 1 purtroppo avevamo visto giusto. Sono confermati i tagli, tanto più consistenti quanto più ci si allontana dal massimo contributivo (41 e 10 mesi per le donne. 42 e 10 mesi per gli uomini).

Riassumiamo brevemente la questione.

La L.r. 9/2015 pubblicata nel S.O.-GURS n.20 del 15/05/2015 ha modificato, con l’art. 51, il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali del c.d. “contratto 1” a partire dall’entrata in vigore della Legge.
La citata legge ha, tuttavia, introdotto, con l’art. 52, un periodo transitorio (2015-2020) per i dipendenti regionali che avessero chiesto (a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge) di essere collocati in quiescenza entro tale periodo.
Una serie di circolari emanate dal Fondo Pensioni, che si sono succedute alla prima emanata dall’Assessore alla Funzione Pubblica pro-tempore, hanno chiarito le modalità di calcolo del trattamento pensionistico sia per il periodo transitorio sia a regime sotto cui ricadevano le pensioni indirette, di reversibilità e in regime di cumulo.

Per suddette categorie, pertanto, il Fondo Pensioni ha già applicato, con decorrenza dal 15/5/2015, il nuovo sistema di calcolo della pensione attraverso l’emissione di centinaia di decreti.

Secondo questa nuova e inopinata interpretazione della norma a regime, però, (ovvero dell’art. 51 della L.r. 9/2015) fornita dalla sopra citata circolare, il calcolo della quota retributiva della pensione dei dipendenti appartenenti al contratto 1 non dovrà più essere effettuato al 31.12.2003, come stabilito dall’art. 20 della L.r. 21/2003, tutt’oggi vigente, ma verrebbe retrodatato al 31.12.1995, stabilendo oggi, dopo sette anni di applicazione della Legge e centinaia di pensioni definitive già assegnate, quelle che sarebbero le (presunte) intenzioni del legislatore secondo una nuova inaccettabile interpretazione.

L’art. 51 della L.r. 9/15, infatti, nel modificare l’art. 20 co. 1 della L.r. 21/2003 (sostituendo le parole “alla retribuzione ultima in godimento” con le parole “alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni” conferma la piena vigenza della sopra citata norma.

Nei (pochi) decreti di conferimento pensione dei dipendenti del c.d. contratto 1, emessi dopo la pubblicazione della inopinata circolare sopra citata, si nota proprio l’assenza del salario accessorio tra le voci di calcolo del montante contributivo nel periodo che va dal 1996 al 2003 danneggiando maggiormente tutti coloro che nel periodo sopra citato possono vantare una consistente quota di salario accessorio (si pensi, ad es. ai custodi, agli autisti, ai forestali, etc. o a coloro che hanno effettuato un numero consistente di ore di lavoro straordinario o del c.d. art. 16).

Per la platea degli interessati, pertanto, SOLO dipendenti regionali del c.d. contratto 1 (quelli assunti in esito a concorsi banditi prima del 9 maggio 1986) e andati in pensione dal 1° gennaio 2021 o che vi andranno successivamente nei mesi o negli anni a venire (fatti salvi tutti coloro che sarebbero dovuti andare in pensione entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 52 della L.r. 9/15 ma hanno dovuto attendere il termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita (art. 18 co. 4 della L.r. 9/21), il COBAS-CODIR ha predisposto una diffida legale che sarà presentata singolarmente e gratuitamente per ogni iscritto investito da queste problematiche.
La diffida non riguarda i dipendenti regionali già in pensione ai sensi dell’art. 52 della L.r. 9/15 e neppure le pensioni indirette o di reversibilità attribuite nel periodo 2015/2020 per le quali, invece, l’amministrazione potrebbe risponderne per danno erariale.
I lavoratori iscritti interessati a sottoscrivere la diffida devono inviare una e-mail al seguente indirizzo [email protected] inserendo i propri recapiti per essere ricontattati a stretto giro.

WWW.CODIR.IT

A proposito della PEO 2021. Alcune precisazioni che potrebbero apparire superflue

  1. Possono partecipare alle procedure per l’attribuzione della posizione economica 2021 tutti i dipendenti a tempo indeterminato che, al 1° gennaio 2021, abbiano maturato un’anzianità di servizio pari a trentasei mesi nell’attuale posizione economica in godimento. Non possono, pertanto, partecipare coloro che hanno beneficiato della PEO 2019 o che sono posizionati utilmente nella graduatoria 2020.
  2. Non ci sarà alcuno scorrimento della graduatoria 2020 ma va presentata una nuova istanza di partecipazione per formazione di una nuova graduatoria.
  3. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla selezione è interamente ed esclusivamente telematica e prevede l’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica che sarà disponibile dalle ore 10.00 del giorno 23 novembre alle ore 18.00 del giorno 5 dicembre 2022 al seguente indirizzo: https://siciliapei.regione.sicilia.it/peo
  4. La PEO 2021 non prevede che venga effettuata alcuna prova selettiva. Il punteggio attribuito a ciascun dipendente è quello ottenuto a seguito della prove di esame sostenute per la PEO 2020.
  5. La partecipazione al percorso formativo, completato con l’effettuazione della prova finale, è obbligatoria e costituisce condizione necessaria per l’attribuzione della PEO 2021, pertanto qualora la prova d’esame non dovesse essere stata espletata, non si potrà partecipare alla selezione per l’attribuzione della PEO 2021.
  6. Per le decorrenza e le percentuali dei dipendenti per categoria e fascia economica si rinvia al decreto allegato in basso.

DDG n 4871 del 18112022 – Decreto PEO 2021

LA REVISIONE DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE NEGLI ENTI LOCALI

a cura di Arturo Bianco

La revisione dell’ordinamento professionale è una delle parti più innovative e di maggiore rilievo della ipotesi di CCNL del personale delle funzioni locali per il triennio 2019/2021. Basta ricordare, il passaggio dalle categorie alle aree, il superamento della differenza tra le posizioni di accesso B1 e B3, le disposizioni sulla esigibilità delle mansioni professionalmente equivalenti, l’applicazione delle novità sulle elevate qualificazioni e la riscrittura delle declaratorie delle aree. Le disposizioni sono contenute negli articoli da 11 a 13, nell’allegato A e nella tabella B di “trasposizione automatica nel sistema di classificazione”. Queste disposizioni si completano con le nuove regole sulle progressioni economiche e su quelle tra le aree.

L’entrata in vigore di queste disposizioni è fissata per il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva. Gli enti, per la parte relativa alla definizione dei nuovi profili professionali dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 22 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre, contenente le “Linee di Indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche”.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

Si superano le categorie A, B, C e D, con la distinzione tra gli accessi B1 e B3, per approdare alle aree che vengono individuate nelle seguenti 4: degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Per cui anche per questo comparto si utilizza la stessa terminologia utilizzata da quello delle funzioni centrali.

Le amministrazioni sono chiamate ad identificare i profili professionali, attività che come relazione sindacale richiede la informazione preventiva e l’eventuale confronto, collocandoli nelle singole aree.

Sulla base della tabella di trasposizione, il personale di categoria A viene inquadrato nell’area degli operatori, quello di categoria B nell’area degli operatori esperti, quello di categoria C nell’area degli istruttori e quello di categoria D nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Le norme superano la distinzione tra le posizioni iniziali di accesso alla categoria B, per cui si deve dare corso al reinquadramento di tutti i dipendenti inseriti in essa come operatori esperti e per ciò che riguarda l’accesso dall’esterno si deve dare luogo allo svolgimento di procedure concorsuali e non all’assegnazione da parte dei centri per l’impiego, visto che viene richiesto il possesso di una “specifica qualificazione professionale”, oltre allo assolvimento dell’obbligo scolastico. Inoltre, per come peraltro espressamente previsto, gli incarichi di Elevata Qualificazione o EQ possono di norma essere conferiti solamente al personale inquadrato nell’area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Per cui, il vincolo dettato dal d.l. n. 80/2021 per la istituzione di questa nuova area viene applicato con la introduzione del termine nella definizione dell’area e con la sua utilizzazione in luogo degli incarichi di posizione organizzativa.

Una disposizione che ha un notevole rilievo per ciò che riguarda la concreta assegnazione di mansioni ai dipendenti è la seguente: “ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali”. Questa disposizione modifica significativamente le previsioni finora in vigore, contenute nell’articolo 3, comma 2, del CCNL 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale: “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti sono esigibili”. Tale norma è stata espressamente disapplica dall’articolo 21 della stessa ipotesi. Si deve peraltro evidenziare che l’articolo 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 dispone che ad ogni singolo dipendente devono essere assegnate le “mansioni per le quali è stato assunto o le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito”. In altri termini, manca una disposizione che stabilisce che tutte le mansioni assegnate ai dipendenti di una stessa area vanno considerate come professionalmente equivalenti e quindi esigibili. Di conseguenza, è l’ente che deve attestare e dimostrare tale equivalenza.

LE DECLARATORIE

Le declaratorie sono contenute in un allegato alla ipotesi. Quelle allegate al CCNL 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale, sono espressamente disapplicate. Sulla base delle nuove disposizioni le declaratorie sono strutturate per ogni area con la descrizione delle caratteristiche che devono avere i dipendenti inquadrati nella stessa, le specifiche professionali (novità rispetto al testo del 1999), i requisiti di base per l’accesso e la esemplificazione dei profili. Si sottolinea che i requisiti di base per l’accesso sono i seguenti: area degli operatori “assolvimento dell’obbligo scolastico”; area degli operatori esperti “assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale”; area degli istruttori “scuola secondaria di secondo grado”; area dei funzionari e della elevata qualificazione “laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata dalla iscrizione ad albi professionali”.

Occorre evidenziare che, per il personale educativo e scolastico, nonché per quello “infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizioni dei Decreti del Ministero della Sanità), educatori professionali socio pedagogici ed educatori professionali socio sanitari”, l’inquadramento nell’area degli istruttori è “ad esaurimento”, per cui le nuove assunzioni di questo personale dovranno essere effettuate con inquadramento nell’area di funzionari e della elevata qualificazione e, per quelli in servizio, sono utilizzabili le progressioni verticali, anche nella forma speciale consentita fino al 2025.

LA PRIMA APPLICAZIONE

Le disposizioni sulla revisione dell’ordinamento professionale, comprese le disposizioni sulle progressioni economiche e verticali e sulle gestioni associate, entreranno in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL. Da tale data i dipendenti attualmente in servizio sono automaticamente reinquadrati nelle aree sulla base delle regole dettate dalla tabella B di trasposizione allegata alla ipotesi. Anche a coloro che saranno assunti sulla base di concorsi che sono stati o saranno banditi prima della entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, quindi non prima della entrata in vigore del nuovo contratto, si continuerà ad applicare la tabella di trasposizione prima ricordata. Questa stessa regola viene estesa anche alle progressioni verticali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. Ed inoltre al “personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure”. La norma contrattuale ricorda che le amministrazioni possono sempre fare ricorso al cd “potere di autotutela”, quindi nel caso specifico alla revoca di tali procedure.