Ecco il testo del famigerato art. 8 della manovra. Se da domani saremo tutti precari un grosso grazie va alla CISL e alla UIL

La posizione filogovernativa di Cisl e Uil ha spianato la strada all’approvazione dell’art. 8 della manovra che prevede la possibilità di licenziare in deroga ai contratti nazionali previa intesa con le organizzazioni sindacali aziendali.

Ma l’art. 8 prevede anche la possibilità di sorvegliare i dipendenti con telecamere interne o da vigilantes che girano in azienda.

In base ad accordi tra sindacati e azienda i lavoratori potranno vedersi cambiata la mansione, gli orari, le pause, l’inquadramento contrattuale e potranno pure essere trasferiti in un’altra città senza indennità o preavviso perché non più utili o, peggio ancora, perché non graditi  Leggi QUI.

Ritengo irresponsabile l’atteggiamento di Cisl e Uil che hanno effettuato, in alcuni casi invano, un’opera di disinformazione dei lavoratori Leggi QUI. Leggi anche QUI e QUI.

Bonanni, in particolare, ha accusato la CGIL di fare inutile allarmismoLeggi QUI

 Art. 8

 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti il livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese dì cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento, del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi dì ricorso alla. somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità. di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il Licenziamento della lavoratrice in in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la. malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

2-bis. Fermo restando il rispetto della costituzione,nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma1 operano anche in deroga alle disposizione di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute ne i contratti collettivi nazionale di lavoro

3. le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’ accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir