Ecco la deliberazione n. 158 del 18 aprile 2024 “Approvazione disegno di legge: ‘Modifiche ed integrazioni di norme’” con la quale la Giunta ha approvato la riscrittura dell’articolo relativo alla progressione dei dipendenti regionali assunti in base alla legge regionale n. 20 del 1999

Con deliberazione n. 158 del 18 aprile 2024 la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge recante: ‘Modifiche ed integrazioni di norme’.

Il testo del DDL e la relazione di accompagnamento sono allegati alla delibera (SCARICA LA DELIBERA).

Mi riprometto di studiare l’articolo con maggiore attenzione, ma, ad un prima lettura, sembrerebbe che non si parli più, per il personale in possesso del diploma di laurea e con esperienza lavorativa maturata nell’amministrazione regionale, di collocamento nel livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno né per il personale assunto ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 20/99 e smi né per altro personale.

La riscrittura dell’art. 74 della L.r. n. 3/2024 stabilisce, infatti, che “nell’ambito delle procedure di progressione tra le categorie del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, il 50% delle posizioni disponibili è riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l’accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore anche assunto ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 20/99 e smi”.

Il nuovo articolo sembrerebbe limitarsi a riservare il 50% delle posizioni disponibili al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l’accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore anche per il personale assunto ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 20/99 e smi”.

Richiesta convocazione per definizione criteri di attuazione delle progressioni tra le aree

Con la Legge di stabilità regionale 2024-2026 n. 1 del 16 gennaio 2024, art. 7, il legislatore regionale ha recepito la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione del personale, stanziando a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, per le progressioni verticali, un importo pari a euro 3.410.095,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP.
Inoltre, con l’art. 50 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, lo stesso legislatore ha stabilito di avviare il processo di potenziamento della dotazione organica del personale della Regione Siciliana, sia per il personale del comparto non dirigenziale che dirigenziale, stanziando euro 20.050.000,00 per l’anno 2024, euro 30.707.814,53 per l’anno 2025 ed euro 40.228.683,62 per l’anno 2026.
Premesso quanto sopra, atteso che l’art. 1 bis del d.lgs. 165/2001 ha previsto che: “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti, si chiede alla S.V. di convocare le Organizzazioni sindacali per definire criteri e modalità di attuazione delle progressioni verticali finanziate come sopra specificato.

Regione, giunta approva ddl su rilievi del governo nazionale “Collegato”. Prevista la riscrittura dell’articolo relativo alla progressione dei dipendenti regionali assunti in base alla legge regionale n. 20 del 1999

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Fonte: Portale Regione Siciliana

Approvato dalla giunta il disegno di legge “Impegni governativi” con cui il governo regionale risponde ai rilievi effettuati dalla presidenza del Consiglio dei ministri sulle norme del “collegato” alla legge di Stabilità della Sicilia.

Per un gruppo di articoli, impugnati innanzi alla Corte Costituzionale, si propone direttamente l’abrogazione, mentre per altri, sulla base della “leale collaborazione fra lo Stato e la Regione” e “nel rispetto degli impegni assunti dal governo regionale per superare le ipotesi di incostituzionalità”, viene proposta la modifica.

In particolare, il presidente della Regione, che firma il disegno di legge, ha proposto, tra gli altri, la riformulazione di articoli considerati caratterizzanti per il loro valore sociale. Tra queste, la norma che prevede gli incentivi per i medici impiegati in strutture periferiche o di provincia e quella per l’adeguamento tariffario delle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, per le comunità terapeutiche assistite, per le residenze sanitarie assistenziali e per i centri diurni per soggetti autistici.

Prevista anche la riscrittura dell’articolo relativo alla progressione dei dipendenti regionali assunti in base alla legge regionale n. 20 del 1999, “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari”, riservando il 50 per cento delle posizioni disponibili ed estendendo il beneficio a tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025 e nell’attesa che venga definita una disciplina statale, il ddl prevede che la legge 20 si applichi anche alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso e ai figli delle vittime di femminicidio.……continua a leggere

CCRL 2019/2021. Inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione. Sarebbe stato possibile uno scivolamento in avanti per tutti o per alcuni? Si può fare riferimento all’inquadramento in caso di mobilità intercompartimentale regolamentata dal DPCM 26 giugno 2015?

Voglio esprimere la mia personalissima opinione relativamente ad un argomento che tiene banco da diverse settimane ovvero l’inquadramento del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione con il passaggio dalle 4 categorie alle 3 aree.

Ripeto, è la mia personalissima opinione sulla base della normativa vigente, che non intende assolutamente scoraggiare le azioni di coloro che ritengono sia stata adottata una procedura non corretta.

Sarò ovviamente felicissimo di essere smentito da un giudice in questa mia disamina.

Vediamo cosa stabilisce a tal proposito la normativa vigente, ovvero il testo unico del pubblico impiego (D.lgs 165/01).

L’Art. 52 del D.lgs 165/01 (Disciplina delle mansioni) stabilisce che:

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate ((dalle amministrazioni)) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.
All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

Il D.lgs 165/01 vieta, quindi, uno scivolamento in avanti per tutti o per alcuni che non sia giustificato da procedure selettive.

La riclassificazione non prevede alcuna promozione ma è l’adozione di un nuovo sistema classificatorio del personale che avviene attraverso tabelle di equiparazione tra il vecchio e il nuovo sistema classificatorio che tiene conto dei requisiti per l’accesso (per A e B assolvimento dell’obbligo scolastico).
La valorizzazione del personale è la fase successiva prevista dal contratto appena sottoscritto, con la progressione tra le aree (art. 23 del CCRL) per cui è prevista una riserva del 50% dei posti disponibili nell’ambito delle risorse assunzionali.
Il CCRL (art. 24) prevede, inoltre, una norma di prima applicazione cui sono ammessi (solo) i dipendenti in servizio. Le risorse pari allo 0,55 della massa salariale sono già disponibili.
Art. 24 comma 6. “Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell’allegata tabella di corrispondenza”.

Cosa diversa è l’inquadramento in caso di mobilità intercompartimentale.
Vediamo cosa dice il D.lgs 165/01 a proposito della mobilità.

L’art. 29-bis del D.legs 165/ 01 (Mobilita’ intercompartimentale) stabilisce che:
1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
Originariamente queste tabelle di equiparazione erano previste dal DPCM 26 giugno 2015 che ha individuato le tabelle di equiparazione tra le varie categorie e posizioni economiche dei dipendenti.

I contratti degli ultimi anni, però, hanno rivisto totalmente gli ordinamenti professionali ed hanno fatto sparire le posizioni economiche all’interno delle singole aree.

Di conseguenza, quelle tabelle non sono più minimamente applicabili.

Oggi la mobilità intercompartimentale è regolamentata dal DPCM 30 novembre 2023 che, appunto,  disciplina i processi di mobilità tra le diverse amministrazioni.

Il recente decreto stabilisce che l’equiparazione tra le aree e le categorie previste per le p.a. di provenienza e di destinazione deve avvenire mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi CCNL.

Si deve tenere conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie.

Quindi, al dipendente trasferito è attribuito un trattamento economico composto dalla retribuzione tabellare dell’area di inquadramento e dal differenziale stipendiale dell’amministrazione di destinazione.

RINNOVO CCRL 2019-2021 DIPENDENTI REGIONE SICILIANA AUMENTI CONTRATTUALI E ARRETRATI

Mi sono dilettato con i numeri e ho elaborato 2 tabelle con gli incrementi mensili della retribuzione tabellare da corrispondere per 13 mensilità e con la quantificazione degli arretrati calcolati al 30 giugno 2024.

Il calcolo degli arretrati al 30 giugno è motivato dal fatto che verosimilmente l’amministrazione non potrà adeguare gli stipendi prima del 1° luglio 2024.

La prima tabella (tabella 1) è semplificata.

Ci sono gli aumenti dei tabellari spettanti per ciascun anno (2019, 2020 e 2021) e gli arretrati calcolati al lordo e al netto della vacanza contrattuale.

TABELLA 1

La seconda tabella (tabella 2) mostra i vari passaggi che portano alla quantificazione degli arretrati.

TABELLA 2

ATTENZIONE!!

Gli importi degli arretrati non corrispondono perfettamente per coloro che hanno conseguito la PEO nel 2020 e nel 2021 e questo riguarda non solo queste tabelle ma tutte le tabelle con la quantificazione di aumenti e arretrati in circolazione.

COMUNICATO STAMPA – FIRMATO IL RINNOVO DEL CCRL 2019-2021 PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE SICILIANA

Palermo, 11 aprile 2024

Appena sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro 2019-2021 che si applica a tutti i dipendenti regionali del comparto non dirigenziale, degli enti e delle società collegati alla Regione. A darne notizia sono unitariamente le segreterie regionali dei sindacati rappresentativi Cisl Fp, Cobas Codir, Fp Cgil, Sadirs, Siad Csa, Ugl Autonomie e Uil Fpl dopo avere sottoscritto il Ccrl 2019-2021 presso la sede dell’Aran Sicilia guidata dal commissario straordinario Accursio Gallo. “Riteniamo questo un importante risultato, considerati gli attuali limiti normativi ed economici sulla riclassificazione”. Peraltro, a distanza di oltre un anno e mezzo di ritardo, rispetto a tutti gli altri comparti del pubblico impiego, la firma era un atto dovuto. Adesso, occorre imprimere una forte accelerazione sull’attuazione del nuovo ccrl e proiettarci verso Il prossimo. Con il rinnovo – concludono le sigle – il comparto si avvicina all’equiparazione giuridica del Ccnl delle Funzioni Centrali, cioè dei ministeri, degli enti e delle agenzie dello Stato”. Gli aumenti contrattuali Con il nuovo contratto, i lavoratori avranno un aumento mensile degli stipendi che varia da 61,82 per la categoria economica più bassa a 145 per la categoria economica più alta. Per le categorie A l’aumento medio è di circa 65 euro. Per le categorie B l’aumento medio è di circa 76 euro. Per le categorie superiori l’aumento medio è di 100 euro per le categorie C e di circa 120 euro per le categorie D. “Adesso subito la riclassificazione” I sindacati richiedono subito l’attivazione delle procedure per la riforma dell’ordinamento professionale. “Non possiamo più attendere ritardi sull’avvio delle procedure di riclassificazione”, affermano aggiungendo: “Finalmente i fondi sono stanziati e non ci sono più alibi. Chiediamo che si proceda all’attivazione delle procedure per consentire le progressioni verticali del maggior numero di dipendenti possibili per dare il giusto riconoscimento ai tanti dipendenti che svolgono compiti di inquadramento superiore rispetto alle mansioni loro affidategli. Non ne hanno bisogno solo i lavoratori – aggiungono – lo richiede il funzionamento della macchina amministrativa che può solo trarre benefici dal giusto riconoscimento ai lavoratori”. Sul tema le organizzazioni rincarano la dose. “I futuri concorsi – dicono – prevedano una riserva dei posti per valorizzare maggiormente chi è già in amministrazione e che possiede professionalità e titoli.” Positiva la valutazione delle sigle sul potenziamento dell’istituto delle posizioni organizzative e sull’introduzione dell’area delle elevate professionalità. “Quest’ultimo è un istituto che nel resto di Italia – commentano i sindacati – inizia a essere attuato e che va nella direzione di una pubblica amministrazione capace di valorizzare le competenza e più efficiente nell’organizzazione. Una pubblica amministrazione, come la Regione Siciliana, fondamentale per la tenuta e il rilancio economico dell’Isola, d’altra parte, non può essere basata su un ordinamento professionale decontestualizzato e lontano dalle esigenze del futuro”. “Bene l’impegno di Messina e Gallo, ma serve una completa Aran Sicilia” Le organizzazioni sindacali valutano positivamente l’azione posta in essere dall’assessore Andrea Messina e dal commissario dell’Aran Sicilia, Accursio Gallo. “Il commissario Gallo – spiegano – ha manifestato apertura al confronto e gli va riconosciuto il merito di aver sopperito alla assenza del comitato direttivo ed alle gravi carenze d’organico. Dell’assessore Andrea Messina abbiamo apprezzato l’onestà intellettuale con cui ha sempre rappresentato gli invalicabili limiti, dettati dalle norme vigenti. Adesso però – rilanciano i rappresentanti dei lavoratori – non si può più rinviare il rinnovo del comitato direttivo dell’agenzia di negoziazione per recuperare tutti i ritardi che si sono accumulati.

Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego. Circolare

Per completezza di informazione, ad integrazione dell’articolo sugli incarichi extraistituzionali e il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego (Dipendenti pubblici e incarichi extraistituzionali: incompatibilità e autorizzazioni), che ho pubblicato l’8 aprile 2024, condivido la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale relativa all’argomento in questione. Suddetta circolare, oltre a richiamare la normativa vigente, contribuisce ad una omogenea applicazione nell’ambito dell’Amministrazione della stessa normativa, supportando gli uffici attraverso una descrizione quanto più organica delle diverse fattispecie, alla luce delle attuali direttive ministeriali e di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali.