La Funzione Pubblica, in attesa della conversione in legge del decreto e delle direttive degli istituti previdenziali nazionali ha fornito alcune indicazioni per l’istruttoria delle istanze di risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione e decorrenza successiva al 31 dicembre 2011. Scarica la circolare
La propaganda leghista, in tempi di crisi, ha partorito un’altra idea geniale: differenziare le pensioni e, in particolare, dare di più al Nord e meno al Sud.
L’art. 20 della L.R. 21/03 adegua il sistema pensionistico regionale a quello statale di cui alla legge 335/95 a partire dal 1° gennaio 2004.
Art. 20 L.R. 21/03
Trattamento di quiescenza del personale regionale
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962,n. 2, per l’anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.