Inps. Circolare n. 73 del 5/6/2014. Nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.

circolare n. 73 del 5_6_2014
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SOMMARIO:

1) Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

2) Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014

    • 2.1 Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013
    • 2.2 Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013

3) Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

    • 3.1 Regime generale
    • 3.2 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011
    • 3.3 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013
    • 3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale

4) Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe

    • 4.1 Possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l’esercizio dell’opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo
    • 4.2 Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione

5) Adeguamento delle applicazioni gestionali

Inps. circolare n. 73 del 5/6/2014 – Scarica la circolare

Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica sui nuovi orari di ricevimento del pubblico

Si comunica che, a decorrere dal giorno 1 giugno 2014 il nuovo orario di ricevimento al pubblico da parte dell’U.O.1 del Servizio 1 “fabbisogno del personale, programmazione delle assunzioni, reclutamento, mobilità” sarà il seguente:

lunedì e venerdì : dalle ore 9.30 alle ore 12.30

mercoledì :  dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Il predetto ufficio fornirà, altresì, informazioni o chiarimenti telefonici agli interessati dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Circolare prot n° 69559 del 23 Mag 2014 – Accesso del pubblico (scarica la circolare)

Lavoro pubblico messo a dieta. Esuberi in pensione oppure in disponibilità. Tutte le regole dopo la circolare Madia

Lavoro pubblico messo a dieta
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Fonte: http://www.sivempveneto.it/leggi-tutte-le-notizie/21466-lavoro-pubblico-messo-a-dieta-esuberi-in-pensione-o-in-disponibilita-le-regole-dopo-la-circolare-madia

di Daniele Cirioli. Lavoro pubblico a dieta. Gli esuberi vanno lasciati a casa, in pensione oppure in disponibilità (la cassa integrazione del settore pubblico). Il primo caso, tutto sommato, è un’agevolazione: i lavoratori infatti possono mettersi in pensione volontariamente, altrimenti lo farà la Pa (è un obbligo), in base ai requisiti vigenti prima della riforma Fornero (come succede agli «esodati» del settore privato). Opportunità, questa, che può essere colta solo dai lavoratori in esubero che riescono a ottenere la pensione entro il 31 dicembre. Ma anche il secondo caso non è da meno: se non è possibile il prepensionamento, volontario o meno, l’unica alternativa è la messa in disponibilità che comporta la sospensione del rapporto di lavoro e la riduzione dello stipendio all’80%. Lo prevede, tra l’altro, la circolare n. 4/2014 del ministro per la Pa, Maria Anna Madia, sui piani di razionalizzazione e di riduzione della spesa del personale.

Il prepensionamento

II «prepensionamento dei lavoratori pubblici in esubero» è figlio della spending review di cui al di n. 95/2012. Nel prevedere la riduzione degli organici nelle p.a, il decreto ha stabilito che per il personale in esubero possano continuare a valere i vecchi requisiti per la pensione (età e contributi), ossia quelli in vigore prima della riforma Fornero (di n. 201/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012).

La deroga, in particolare, può essere applicata ai dipendenti che soddisfino due condizioni: 1) risultino in esubero nelle rispettive dotazioni organiche; 2) ottengano la «decorrenza» della pensione in base ai vecchi requisiti di pensione  entro il 31 dicembre 2016.

Per l’applicazione della seconda condizione la Funzione pubblica, d’accordo con il ministero del lavoro, con quello dell’economia e con l’Inps, ha diramato le istruzioni con la circolare n. 3/2013; l’unica novità è il termine entro cui deve avvenire la decorrenza della pensione che, in un primo tempo fissato al 31 dicembre 2014, è stato esteso poi al 31 dicembre 2016 dal di n. 101/2013.

La circolare n. 4/2014 illustra ora le modalità di applicazione dei principi di razionalizzazione e riduzione della spesa di personale, indicando tra l’altro i limiti entro cui è ammesso il ricorso al prepensionamento e alla messa in disponibilità.

Chi è in «esubero»

II lavoratore è in esubero se «nominativamente» individuato dalla p.a. cui appartiene come un « soprannumerario» o un «eccedentario». Si ha «soprannumerarietà» se il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, categorie o aree; in tal caso dunque, la p.a. non ha alcun posto vacante per l’eventuale riconversione del personale o per una sua diversa distribuzione dei posti. Si ha «eccedenza» invece se il personale in servizio supera la dotazione organica solo in alcune qualifiche, categorie o aree; quindi la p.a. ha dei posti disponibili per i quali potrebbe riconvertire il personale.

In pensione o in disponibilità

 II principio è chiaro: il personale in esubero va lasciato a casa. A tal fine la p.a. utilizza i due strumenti: prepensionamento e messa in disponibilità. La procedura è questa, una volta che ci sia la presenza di personale soprannumerario o in eccedenza:

1) il dirigente responsabile ne da informativa ai sindacati (Rsu) per assicurare obiettività e trasparenza all’operazione;

2) trascorsi 30 giorni dall’avvio dell’esame, in assenza di criteri e modalità condivisi, la p.a. procede alla dichiarazione di esubero (cioè all’individuazione nominativa dei lavoratori in più) e di messa in mobilità (include prepensionamento e collocazione in disponibilità). La messa in mobilità, in particolare, avviene prima di tutto attraverso il prepensionamento, volontario o d’ufficio previa ricognizione dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione (la p.a. può rivolgersi all’Inps). In subordine la p.a. verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in esubero, anche con ricorso a forme flessibili di orario di lavoro o di rapporti di lavoro;

3) trascorsi 90 giorni dall’informativa ai sindacati, se il prepensionamento non è bastato per azzerare gli esuberi, la p.a. procede infine alla collocazione in disponibilità: i lavoratori sono esonerati dal lavoro in cambio della riduzione di stipendio e indennità integrativa speciale alla misura dell’80%. Si resta a casa, intascando uno stipendio ridotto e attendendo la pensione (i periodi di « disponibilità» sono utili sia al diritto che alla misura della pensione).

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ItaliaOggi – 9 maggio 2014

Bonus 80€. Circolare della Regione Siciliana con indicazione operative per l’applicazione del bonus

Il credito e il relativo importo vanno determinati sullo base dei dati reddituali in possesso dei sostituti di imposta.

Direttiva 60993 del 8 mag 2014 - art. 1 d.l. 24.04.2014 n° 66, riduzione cuneo fiscale per lavoratori dipendenti, credito di imposta indicazioni operative
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Al fine di individuare la platea degli aventi diritto, si ritiene debba inizialmente farsi riferimento ai risultati dei conguagli per l’anno precedente.

I dipendenti che ritengono di non rientrare fra i destinatari dello norma, per carenza di presupposti (ad esempio perché titolari di ulteriori redditi di cui l’Amministrazione Regionale non sia a conoscenza) sono tenuti o darne tempestiva comunicazione al sostituto di imposto il quale provvederà al recupero.

Attenzione per chi si trova border line. Rischia di restituire in tutto o in parte il beneficio in sede di conguaglio. La circolare lo dice espressamente“Restano ferme in tutti i casi, le operazioni di conguaglio”.

Circolare Funzione pubblica. Prepensionamenti Pa obbligati: necessaria una situazione di soprannumero o di eccedenza

Prepensionamenti Pa obbligati - necessaria una situazione di soprannumero o di eccedenza
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Il prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza e non può mai essere utilizzato come strumento per scansare i nuovi requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata, dettati dalla riforma Monti-Fornero di fine 2011. È questa la considerazione principale contenuta nella circolare 4/2014 della Funzione pubblica, che estende a tutte le pubbliche amministrazioni, regioni ed enti locali compresi, la possibilità di collocare in pensione chi è in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi validi ante riforma Fornero o che li possono conseguire in tempo utile per perfezionare il requisito entro il 31 dicembre 2016.

I dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per esami clinici, visite specialistiche, etc. possono autocertificare la propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata

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I dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche o terapie, possono autocertificare l’attestazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata, secondo le disposizioni previste dal dpr 445/2000.

Qualora la struttura rilasci un’attestazione, questa dovrà contenere la qualifica del soggetto che la redige e l’orario di entrata e di uscita del dipendente, dovendosi escludere qualsiasi riferimento alla diagnosi.

A spiegarlo è la circolare numero 2/2014 del dipartimento della Funzione pubblica, a seguito della novella introdotta dalla legge 125/2013. L’autocertificazione di presenza sostituisce la giustificazione dell’assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Nel caso di dipendenti che debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

Limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici

Spending reviewIl Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 3 del 18 marzo 2014, fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014.

Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi

A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Per l’anno 2014, questo trattamento è pari a € 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della Giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza. Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al compenso spettante per la carica di primo presidente della Corte di Cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, secondo le modalità applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012….continua a leggere

Circolare del Ministro D’Alia sul pubblico impiego

Dipartimento Funzione Pubblica - circolare n. 5 del 21 novembre 2013
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La Corte di Conti ha registrato la circolare n° 5 del 21 novembre 2013, firmata dal ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D’Alia, che fornisce i primi indirizzi alle pubbliche amministrazioni sulle misure volte a favorire il superamento del precariato, contenute nel nuovo decreto legge 101/2013 sul pubblico impiego divenuto legge. La circolare fornisce indicazioni e chiarimenti sulle procedure di reclutamento di personale nelle Pa.

Scarica la circolare n. 5 del 21 novembre 2013

Panico tra i burocrati regionali. Niente contratto a chi è in causa con l’amministrazione

La circolare, appena firmata da Crocetta, potrebbe esercitare una forte pressione psicologica nei confronti, non solo dei burocrati, ma di tutti i dirigenti della regione siciliana che potrebbero essere indotti a rinunciare al contenzioso nei confronti dell’amministrazione.

Il testo è chiaro: «Si invitano i componenti della giunta a verificare ancor prima della contrattualizzazione dei soggetti preposti (i dirigenti generali) l’esistenza di eventuali contenziosi in atto pendenti tra i soggetti in questione e l’amministrazione regionale inerenti i precedenti provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali generali e rivendicazioni sia di natura economica sia di natura giuridica».

Articolo tratto da Repubblica del 22 marzo 2013
Articolo tratto da Repubblica del 22 marzo 2013