Circolare di Patroni Griffi. I Ministri pubblichino online redditi. Ma la normativa sulla trasparenza in Sicilia non si applica?

Tutti i membri del governo dovranno pubblicare online i dati sulla loro situazione patrimoniale. Lo chiede in una circolare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi, “in ottemperanza delle normative sulla trasparenza”.

L’articolo 14 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede, infatti, che che le pubbliche amministrazioni pubblichino entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina dei titolari di incarichi politici i seguenti documenti e informazioni:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum;
  2. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;
  3. gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni previste dalla legge per il coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano.

Al momento, sul sito istituzione della Regione Siciliana, risultano pubblicati solo i curricula, i redditi dei dirigenti, i tassi di assenza del personale, etc (TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO). Dei redditi del presidente, assessori e deputati vari, nessuna traccia.

Consulenze esterne: è reato liquidare il compenso senza la pubblicazione del provvedimento di conferimento

Il pubblico funzionario che liquida un compenso a un consulente esterno, pur a fronte della mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione della pubblicazione, sul proprio sito web, del corrispondenteprovvedimento di conferimento, è tenuto a pagare, a titolo di responsabilità erariale, una sanzione pari al compenso pattuito. Questo è quanto decretato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Molise tramite la sentenza n. 48/2013 depositata il 29 aprile.

Trasparenza PA: in vigore il decreto legge

È entrato in vigore il 20 aprile 2013 il decreto legge n. 33/2013 che disciplina gli obblighi di trasparenza per la Pubblica Amministrazione italiana, quindi compresi i Ministeri, le Regioni, i Comuni, le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie.

Questa legge dovrebbe eliminare l’assurda limitazione imposta dalla legge 241/90 che per l’accesso agli atti richiede interessi diretti, concreti e corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate.

Le condizioni per la regolarità della contrattazione integrativa

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 (pubblicata sul sito il 24 luglio), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha diramato, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, lo“Schema standard di relazione tecnico‑finanziaria” e lo “Schema standard di relazione illustrativa”.

La norma di riferimento è l’art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001, secondo cui “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo

Il successivo art. 40bis al comma 4 aggiunge che “Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, […] i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo […]“