Lunedì 5 giugno il TG regionale ha mandato in onda un servizio sulle nuove regole di pensionamento dei dipendenti regionali che rischiano di portare fuori strada lo spettatore o il lettore disattento che potrebbe essere indotto a pensare che un dipendente regionale potesse essere collocato in quiescenza con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.
Premesso che in base al comma 3 dell’art. 20 della L.r. 21/2003 a decorrere dal 1° gennaio 2004 i requisiti per l’accesso ai trattamenti di quiescenza sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, la questione non riguarda le regole di pensionamento per raggiunti limiti di età, fissati al momento (e salvo futuri adeguamenti alla speranza di vita) al raggiungimento del 67° anno di età, per tutti i dipendenti pubblici (regionali compresi) ma la risoluzione del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva.
L’Amministrazione regionale, infatti, si avvale stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 153 del 24/05/2010.
Con Deliberazione n. 207 del 23 maggio 2018 la Giunta regionale, modificando parzialmente quanto previsto dalla deliberazione n. 153 del 24/05/2010, ha confermato il principio di avvalersi stabilmente della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dalla legislazione vigente, salvo i casi eccezionali di comprovate e motivate esigenze di servizio, demandando agli Assessori regionali ed ai Capi dipartimento di valutare, nell’interesse generale dell’Amministrazione regionale, la possibilità di mantenere in servizio (comunque fino al raggiungimento dell’età limite ordinamentale di anni 65) o, viceversa, di risolvere il rapporto di lavoro, motivando la decisione con riferimento alle esigenze organizzative.
Con Deliberazione n.202 del 18 maggio 2023 la Giunta regionale ha svincolato dalla valutazione degli Assessori regionali e dei Capi dipartimento la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento dell’età limite ordinamentale di anni 65 attribuendo ai dipendenti regionali che abbiano maturato o superato il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, la facoltà di permanere in servizio fino al compimento di 65 anni di età.
- Circolare prot. 73152 del 17_05_2012_Limiti_per_la_permanenza_in_servizio
- Art. 3, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed art. 17, commi 35 novies e 35 decies della legge 3 agosto 2009, n. 102 – Risoluzione rapporti di lavoro al compimento dei quaranta anni di anzianità contributiva – Revoca del punto b) della deliberazione della Giunta regionale n.98 del 3 aprile 2009
- Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva. Conferma avvalimento in maniera stabile di detto Istituto
- Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata