Applicazione dell’art. 51 comma 1 della l.r. 9/2015 – trattamento pensionistico del personale di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. 21/1986, collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 2020. Contributo istruttorio

Con nota prot. n. 36252 del 30 novembre 2022 il Fondo Pensioni Sicilia ha informato le OO.SS. di avere chiesto all’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana un parere in merito all’interpretazione dell’art. 51 della l.r. 9/15 relativamente al trattamento pensionistico del personale appartenente al c.d. contratto 1 (destinatario,cioè, delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. 21/1986) collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 2020. Nella stessa nota il Fondo Pensioni ha aggiunto che eventuali
contributi istruttori potranno essere trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Cobas/Codir, che già nell’immediato ha contestato la circolare prot. n. 28540 del 22 settembre 2022 con la quale il Fondo Pensioni ha fornito la nuova interpretazione del sopra citato art. 51 su cui oggi l’Ufficio Legislativo e Legale è chiamato ad esprimersi, non intende sottrarsi assolutamente all’invito.
Con la presente memoria il Cobas/Codir intende fornire il proprio contributo partendo da due presupposti:

  1. non è vero che l’art. 51 della l.r. n. 9/2015 pur essendo entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (15 maggio 2015) abbia avuto un differimento al 1.1.2021 in quanto l’art, 51 ha trovato immediata applicazione per le pensioni indirette e di reversibilità ma, soprattutto, per le pensioni di tutti coloro che non hanno presentato istanza di prepensionamento pur avendone i requisiti;
  2. non è vero che se dopo la fine del regime transitorio si dovesse continuare ad effettuare il calcolo della quota retributiva in base all’art. 20 della l.r. 21/2003 non cambierebbe nulla rispetto al regime transitorio in quanto l’applicazione delle aliquote statali per il calcolo della quota retributiva comporta una ulteriore sostanziale riduzione proprio della quota retributiva completando il processo di progressiva armonizzazione ai principi fondamentali del sistema pensionistico statale.

Come è noto, infatti con l’art. 51 della l.r. n. 9/2015 il legislatore ha modificato il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali del c.d. “contratto 1” (destinatario, cioè, delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. n. 21/1986) a partire dall’entrata in vigore della Legge pubblicata nel S.O.- GURS n.20 del 15/05/2015.
La suddetta legge ha, tuttavia, introdotto, con l’art. 52, un periodo transitorio (2015-2020) per i dipendenti regionali che avessero chiesto (a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge) di essere collocati in quiescenza entro tale periodo, mantenendo, con alcune modifiche e con decurtazioni, il precedente calcolo effettuato ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 21/2003.
Successivamente all’entrata in vigore della sopra citata legge il Dipartimento regionale della Funzione pubblica con Circolare n. 70272 del 25 maggio 2015, a firma proprio dell’Assessore al ramo, nonché il Fondo Pensioni Sicilia, con Circolare n. 18997 del 16 giugno 2015 successivamente integrata dalla circolare 28010 del 14 settembre 2015, hanno fissato le modalità di calcolo del trattamento pensionistico sia per il periodo transitorio di cui all’art. 52, sia per il trattamento pensionistico a regime di cui all’art. 51, sotto cui ricadevano le pensioni indirette e di reversibilità ma, soprattutto, le pensioni di tutti coloro che non avrebbero presentato istanza di prepensionamento pur avendone i requisiti, prevalendo la volontà tacita di aderire al nuovo sistema pensionistico. Per queste categorie il Fondo Pensioni ha già applicato, con decorrenza dal 15/5/2015, il nuovo sistema di calcolo della pensione di cui all’art. 51 attraverso l’emissione di centinaia di decreti, calcolando la quota retributiva fino al 31.12.2003 ma con le aliquote di rendimento statali (cfr. circolare del Fondo Pensioni prot. n. 28010 del 14 settembre 2015).
Orbene, dopo sette anni di applicazione della norma il Fondo Pensioni e in assenza di mutazioni del quadro normativo sembrerebbe avere cambiato idea: secondo la nuova interpretazione dell’art. 51 della L.r. 9/2015 fornita dalla circolare del Fondo prot. n. 28540 del 22 settembre 2022, il calcolo della quota retributiva della pensione dei dipendenti appartenenti al contratto 1 non dovrebbe più essere effettuato al 31.12.2003, come stabilito dall’art. 20 della L.r. 21/2003, tutt’oggi vigente, ma verrebbe retrodatato al 31.12.1995 stabilendo – si ribadisce dopo sette anni di applicazione della Legge e centinaia di pensioni definitive già assegnate – quelle che sarebbero le (presunte) intenzioni del legislatore secondo questa nuova inaccettabile interpretazione.
Appare invece chiaro che l’art.51, l.r. n.9/2015 non retrodata l’avvio del sistema contributivo per i destinatari del contratto 1 a un momento antecedente alla data del 1° gennaio 2004, fissata dall’art. 20, l.r. n. 21/2003. Non vi è una modifica testuale della norma in tal senso. Nè è possibile parlare di abrogazione tacita dell’art. 20, l.r. n.21/2003 che non è incompatibile, e dunque sopravvive, all’art. 51, l.r. 9/2015, in quanto il medesimo art. 51, laddove vuole, modifica testualmente l’art. 20, l.r. n. 21/2003, sostituendo le parole “alla retribuzione ultima in godimento” con le parole “alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni” (vedi comma 2), così confermando la piena vigenza nell’ordinamento dell’art. 20, l.r. n. 21/2003.
Dirimente appare, tra l’altro il comma 6 dell’art. 51.
Se fosse, infatti, corretta l’interpretazione fornita dalla circolare 28540 del 22 settembre 2022, ovvero quella della “identità fra trattamento statale e regionale”, perché il legislatore avrebbe introdotto con il sopra citato comma 6 il confronto con il trattamento statale (Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato) se i trattamenti dovevano essere identici?
Da ultimo, appare utile rammentare, che il sistema contributivo dei trattamenti pensionistici statali introdotto a decorrere dal 1° gennaio 1996 ha comportato che tutti gli elementi retributivi accessori venissero gravati dai contributi previdenziali a partire dal 1° gennaio 1996. Per i dipendenti regionali contratto 1 ciò è avvenuto invece dal 1° gennaio 2004.
Ciò aggiungerebbe la beffa al danno. Ammesso e non concesso che sia corretta l’interpretazione del Fondo, i dipendenti “contratto 1” – in modo chiaramente incostituzionale- sarebbero ulteriormente penalizzati anche rispetto al “contratto 2” per l’impossibilità di inserire nel calcolo della quota contributiva tutto il salario accessorio effettuato dai dipendenti fino al 31/12/2003 (danneggiando maggiormente ad es. i custodi, gli autisti, i forestali, etc.). Tutto ciò aumenterebbe a dismisura il contenzioso in quanto coloro a cui verrà applicato il nuovo calcolo chiederebbero l’inserimento degli accessori dal 1995 per la determinazione del montante contributivo.
Se dovesse essere confermata l’interpretazione dell’art. 51 sostenuta dal Fondo Pensioni è difficile prevedere il punto di caduta anche sugli atti precedenti:

  1. si dovranno revisionare tutte le pensioni assegnate dal 15 maggio 2015 fino al 21 settembre 2022 ai sensi dell’art. 51 con il calcolo della quota retributiva effettuato al 31.12.2003 anziché al 31.12.1995 con conseguente recupero delle somme?
  2. si sceglierà arbitrariamente la data del 1° gennaio 2021 nell’erronea convinzione che la norma a regime decorra dal 1° gennaio 2021 creando, di fatto, anche una disparità di trattamento tra dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell’art. 51 della stessa legge?

Tra l’altro, sostenere che, con l’art. 52 della l.r. 9/2015, l’efficacia del primo comma dell’art. 51 (e cioè l’armonizzazione del calcolo della quota retributiva del sistema pensionistico regionale e di quello statale) è stata differita alla fine di un arco temporale avente termine al 31 dicembre 2020 significherebbe estendere arbitrariamente l’art. 52 a tutti coloro che non hanno presentato istanza pur avendone i requisiti aderendo, di fatto, al nuovo sistema pensionistico. Questi sarebbero legittimati a richiedere la rideterminazione del proprio assegno di pensione unitamente a tutti coloro a cui è stato applicato l’art. 51 anziché l’art. 52 nel periodo 2015-2020.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore contributo e approfondimento.
Distinti Saluti

  • Applicazione dell’art. 51 comma 1 della l.r. 9/2015 – trattamento pensionistico del personale di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. 21/1986, collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 2020 – SCARICA LA MEMORIA

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir