Art. 18 finanziaria – Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

Art. 18

Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all’art. 66 C.C.R.L. 2002/2005,  come determinato ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.r. 9/2012, è ridotto del venti per cento.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 al personale con qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale, e degli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 si applica l’art. 9, comma 32, del D. L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al sopra citato articolo 9 D.L. 78/2010, al dirigente viene conferito un incarico corrispondente alla fascia giuridica di appartenenza.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con le medesime decorrenze agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell’Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal C.C.R.L.

Commento 

Potrei anche sbagliarmi ma il comma 2 dell’articolo 18, così come è formulato, sembrerebbe introdurre una discriminazione tra i dirigenti a seconda della fascia di appartenenza “(….) al dirigente viene conferito un incarico corrispondente alla fascia giuridica di appartenenza”. Ciò potrebbe significare, secondo l’interpretazione letterale, che i dirigenti di I e II fascia dovrebbero avere la priorità nell’assegnazione degli incarichi.

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Articolo 9 comma 32 del D.L. 78/2010.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data é abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir