Obbligatorio ridurre il rapporto della spesa di personale rispetto alla spesa corrente anno per anno, in applicazione dell’articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 296/2006, che va considerato norma avente natura cogente.
La Corte dei conti, sezione autonomie, con la deliberazione 3 maggio2016, n. 16, ha ritenuto di aderire alla testi più restrittiva: dunque, oltre all’obbligo di contenere la spesa nel tetto di quella media del triennio 2011-2013, gli enti locali debbono anche ridurre annualmente il rapporto della spesa di personale su quella corrente, anche se non esiste più un rapporto superato il quale scatti la sanzione del divieto di compiere assunzioni.
- ItaliaOggi – Personale, taglio costi costante
Spesa di personale senza correttivi