Detassazione del trattamento di fine servizio, a chi spetta – La circolare Inps

L’art. 24 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio (TFS). In particolare, la disposizione normativa ha introdotto un beneficio fiscale, sotto forma di riduzione dell’aliquota determinata ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis, del Dpr. n. 917/1986 (TUIR), da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.

L’agevolazione fiscale, che si applica in misura crescente in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio e riguarda le indennità di buonuscita, le indennità di premio di servizio e le indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro. Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata.

L’agevolazione consiste in una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis, del Tuir, calcolata sull’indennità di fine servizio, in misura pari a:

  • 1,5% per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 3% per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 4,5% per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 6% per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 7,5% per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

INPS – Circolare n. 90 del 30 luglio 2020 (SCARICA LA CIRCOLARE)

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

6 Risposte a “Detassazione del trattamento di fine servizio, a chi spetta – La circolare Inps”

  1. Chiedo ma il T.F.R. non dovrebbe essere a tassazione separata?

  2. dalla lettura della circolare in
    argomento, da ignorante in materia ho l’impressione che ci sia un trucchetto per il quale non è del tutto scontato che avremo vantaggi concreti.
    Nella parte relativa ai chiarimenti viene riferito che detti importi dovranno essere riportate nella modello unico, come detrazione di imposta, quindi non direttamente sul saldo T.F.R.
    Secondo me significa che se non scatta l’aliquota irpef piu’ bassa di fatto non si ha alcun vantaggio.
    Chiedo quindi se qualche esperto, io sono un ex funzionario tecnico, possa studiare detta presunta iniquita’ nonche truffa.

  3. Per Benedetto Mineo. -Grazie per il cortese riscontro , anche se dovrebbe essere automatico, conoscendo gli usi ed i costumi del fondo pensioni, credo che il consiglio di presentare formale richiesta sia da seguire.
    Comunque credo che detta domanda conviene presentarla poco prima della data presunta della liquidazione, poiche’ il calcolo dovra’ essere fatto dal 2019 sino a quella data.

  4. @ninomario
    Il Fondo Pensioni non si è ancora pronunciato in merito alla circolare dell’Inps in questione. Ho consigliato a tutti coloro che mi hanno contattato di inviare apposita richiesta al Fondo, citando la legge e la circolare, tenendo conto che il beneficio parte dal 2019.

  5. Gentile Benedetto, io sono andato in pensione il 31 dicembre 2015, la prima quota del TFR (50.000,00 euro lordi) mi è stata liquidata il 15 novembre 2019 e la seconda ed ultima quota dovrebbero liquidarmela entro l’anno in corso. Mi puoi dire cortesemente se ci rientro con detta circolare?
    Grazie

  6. in merito alle disposizione di cui detta circolare.
    Chiedo se si deve fare formale richiesta di ricalcolo, atteso che le certificazioni rilasciate dal fondo pensione sono state rilasciate tenendo conto della vecchia tassazione.
    Ringrazio anticipatamente per un cortese riscontro.

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