Diffamazione a mezzo Facebook? Arma a doppio taglio

Con sentenza del 24 marzo 2014, n. 13604, infatti, la Corte di cassazione ha stabilito che la pubblicazione e diffusione su Facebook di contenuti che offendono l’onore e la reputazione di un utente integrano responsabilità da fatto illecito, da cui deriva l’obbligo di risarcimento economico del conseguente danno morale. La novità della sentenza è, soprattutto, quello di aver anche sancito che non è necessario indicare nome e cognome della persona a cui è rivolta un’allusione offensiva: se la “vittima” è facilmente individuabile e la frase incriminata è postata sul proprio o l’altrui stato di Facebook o in commento a qualche altro post, scatta ugualmente il reato di diffamazione.

E’ bene, comunque, stare sempre attenti. Se, infatti, il riferimento alla vittima contenuto nel post diffamatorio non dovesse essere chiaro e immediato, si può passare dalla ragione al torto e rischiare una controquerela per calunnia.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir