Finanziaria regionale. Filtra qualche indiscrezione sul personale

Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all’art. 66 C.C.R.L. 2002/2005,  come determinato ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.r. 9/2012, è ridotto del venti per cento.
  2. A decorrere dal 1°  gennaio 2013 al personale con qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale,  e degli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 si applica l’art. 9, comma 32, del D. L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al sopra citato articolo 9 D.L. 78/2010, al dirigente viene conferito un incarico corrispondente alla fascia giuridica di appartenenza.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con le medesime decorrenze agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell’Amministrazione regionale o che,  comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal C.C.R.L.

 Riduzione organico

  1.  In coerenza con i principi  e le finalità dell’art. 2 del decreto-legge 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135, viggono per il quadriennio 2013-2016, per il personale dell’Amministrazione regionale, i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Il requisito minimo di età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema delle quote, di cui alla tabella 2B” della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in 60 anni e 3 mesi.
  3. Nelle more della rivisitazione e riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, la dotazione organica del personale di cui all’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e all’art. 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ridotta in numero pari ai soggetti che vengono collocati in quiescenza in attuazione delle previsioni di cui al precedente comma 1.
  4. Ai fini della liquidazione e dei tempi di erogazione dell’indennità di buonuscita comunque denominata, limitatamente al personale destinatario delle superiori disposizioni, i termini previsti dall’art. 3 del decreto-legge 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28.05.1997, n. 140, e dall’art. 1, comma 22, del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14.09.2011, n. 148, sono  incrementati di ulteriori 12 mesi.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

2 Risposte a “Finanziaria regionale. Filtra qualche indiscrezione sul personale”

  1. Se il Commissario dello Stato non dovesse trovare nulla da ridire, tutti coloro che raggiungeranno quota 97 entro il quadriennio 2013/2016 potranno andare in pensione. Addirittura il requisito dell’età anagrafica è ulteriormente ridotto di un anno. Secondo l’emendamento governativo basterebbero 60 anni e 3 mesi e non 61 anni.
    Ma, prima di azzardare previsioni, attendiamo il testo definitivo.

  2. Benedetto, per favore ci spieghi nella sostanza cosa avverrà.
    grazie

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