Ripropongo un articolo che ho pubblicato il 18 aprile scorso letto solo da poche persone (ha collezionato solo 4 “MI PIACE”) che torna prepotentemente alla ribalta.
Il TFR è una retribuzione differita: si tratta infatti di una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al dipendente alla conclusione del rapporto di lavoro.
Secondo il Tribunale del Lavoro di Roma non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità in merito al caso dei maxi-ritardi con i quali lo Stato paga la liquidazione agli statali (e se al Tribunale del Lavoro di Roma sembrano assai 24 mesi, figuriamoci dovere attendere anche 6 e più anni).
Premesso che l’art. 22 della legge n.8/18 (in particolare i commi 3 e 4) è attualmente in vigore e resterà in vigore fino alla sua eventuale abrogazione, ritengo che la regione avrà i suoi bei problemi ad abrogare un articolo che equipara i tempi di erogazione della buonuscita agli statali. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha impugnato non nel merito ma per mancanza di copertura finanziaria.
Per dichiarare incostituzionale una legge occorrono tempi biblici! Non è per niente una consolazione aspettare che la norma venga abrogata, passeranno anni, e chissà quando vedremo il nostro TFR.
Commi 3 e 4 dell’ art.22 della Finanziaria in vigore e la Funzione pubblica continua a restare sul NI! Gaspare Barraco (ing)Marsala.