In attesa della prossima, ecco l’ultima versione del DDL sul personale

Alcune segnalazioni.

La dotazione organica è aumentata rispetto all’ultima versione del DDL del 24 febbraio u.s. (alla faccia della spending) passando da 14.452 a 15.290 unità. Nella nuova tabella i funzionari sono aumentati di 473 unità mentre gli istruttori sono aumentati di 365 unità. Nell’ultima versione del DDL il numero di funzionari e istruttori si avvicina molto alla dotazione organica originaria stabilita dall’art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

La domanda sorge spontanea. Avevano sbagliato i conti o stanno progettando nuove assunzioni nelle categorie medio alte?

Altra novità dell’ultima versione riguarda i pensionamenti.

La decurtazione passa 15 al 10% (più favorevole) ma è previsto che coloro che raggiungono i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, dovranno presentare la domanda entro e non oltre il mese successivo al conseguimento dei requisiti.

DDL 3 marzo
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Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

7 Risposte a “In attesa della prossima, ecco l’ultima versione del DDL sul personale”

  1. Caro Ben Es. dirigente nel 2018 64 anni e 33 di servizio puo andare in pensione?

  2. @angelo
    Esattamente. Stiamo comunque parlando dei requisiti pre-fornero.

  3. Dott. Mineo, cosa vuol dire “entro e non oltre il mese successivo al conseguimento dei requisiti?” se passa il mese si perdono i requisiti.-

  4. @giorgio
    te lo dico in modo brutale.
    Vuol dire che chi resta la prende in quel posto.
    Applicano la normativa statale con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 1996 (tutto contributivo) anche a coloro che avevano il sistema misto.

  5. @coriolano
    Ho l’impressione che su questo punto si aprirà un ampio dibattito interpretativo.
    Per come la intendo io, i requisiti pre-fornero non fanno riferimento a quota 96 (come dice qualcuno) o quota 97 secca.
    A mio avviso, requisiti pre-fornero significa tornare indietro al 31 dicembre 2011 non tenendo conto della Fornero.
    In tal caso, si fa riferimento alla riforma Sacconi e all’aspettativa di vita.
    Pertanto nel 2015 non è più quota 97 secca ma 61 anni di età e 3 mesi + 36 di contributi.
    Dal 2016 al 2018: – 61 anni di età e 7 mesi + 36 anni di contributi per i dipendenti.
    Dal 2019 al 2021: – 61 anni di età e 11 mesi + 36 anni di contributi per i dipendenti.
    In tutti e tre i casi, indipendentemente dall’età anagrafica, bastava (si fa per dire) avere 40 anni di contributi.

  6. caro benedetto,
    ci dici in maniera chiara ed esaustiva quali sarebbero questi requisiti?

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