In particolare gli ispettori evidenziano l’illegittima corresponsione della cosiddetta “indennità di videoterminale” al personale in servizio presso il comune di Palermo con profilo di collaboratore professionale amministrativo e collaboratore professionale sistemi informativi.
Al riguardo in atto di citazione viene osservato che i contratti collettivi nazionali (CCNL) vigenti all’epoca in cui fu disposta la corresponsione dell’emolumento (2013-2014) non contemplavano alcuna indennità qualificata o riferibile all’uso al videoterminale. Pertanto in aderenza al principio di tassatività e tipicità dei compensi a carattere indennitario erogabile ai pubblici dipendenti in aggiunta al trattamento economico fondamentale (art. 2, commi 2 e 3, e 40 del D.lgs. 165 del 2001), tale indennità va considerata indebita e le relative clausole del contratto collettivo decentrato integrativo sono nulle ai sensi dell’articolo 40, comma 3 quinquies, del decreto legislativo 165 del 2001.