Indennità di video-terminale, è danno erariale da contrattazione collettiva

In particolare gli ispettori evidenziano l’illegittima corresponsione della cosiddetta “indennità di videoterminale” al personale in servizio presso il comune di Palermo con profilo di collaboratore professionale amministrativo e collaboratore professionale sistemi informativi.

Al riguardo in atto di citazione viene osservato che i contratti collettivi nazionali (CCNL) vigenti all’epoca in cui fu disposta la corresponsione dell’emolumento (2013-2014) non contemplavano alcuna indennità qualificata o riferibile all’uso al videoterminale. Pertanto in aderenza al principio di tassatività e tipicità dei compensi a carattere indennitario erogabile ai pubblici dipendenti in aggiunta al trattamento economico fondamentale (art. 2, commi 2 e 3, e 40 del D.lgs. 165 del 2001), tale indennità va considerata indebita e le relative clausole del contratto collettivo decentrato integrativo sono nulle ai sensi dell’articolo 40, comma 3 quinquies, del decreto legislativo 165 del 2001.

le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale”.
“La responsabilità amministrativa da contrattazione collettiva si configura ogniqualvolta a un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni del contratto integrativo decentrato contrarie a norme imperative di legge o a vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale o dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun ente”.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir