Legittimo il licenziamento del lavoratore che, in malattia, svolge un’altra attività che presupponga l’inesistenza dell’infermità e che rischi di pregiudicare la sua guarigione

Quando è legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il periodo di assenza per malattia, presti un’attività extralavorativa, anche gratuita?

Sul punto, con la sentenza numero 9474 del 19 aprile 2021 la Corte di Cassazione riepiloga i principi cardine: l’illecito disciplinare alla base del recesso si configura quando l’attività svolta faccia presumere l’assenza dell’infermità o, in alternativa, il rischio di peggiorare ulteriormente le condizioni di salute o di ritardare la guarigione.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir