Permessi retribuiti per l’assistenza ai disabili

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 concernente l'”Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”.

Il sopra citato d.lgs. introduce alcune novità:

  1. sul congedo straordinario biennale retribuito;
  2. sui permessi giornalieri art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Congedo straordinario biennale retribuito. Art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Il d.lgs. n. 119/2011 riscrive la platea degli aventi titolo alla fruizione del congedo biennale retribuito tenendo conto della normativa previgente e degli interventi in materia della Corte Costituzionale, prevedendo però un “ordine di priorità”.

Permessi giornalieri art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

L’art. 6 del sopra citato d.lgs n. 119/2011 interviene nuovamente sulla disciplina dei permessi per l’assistenza a soggetti portatori di handicap grave di cui all’art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

In base al novellato comma 3 del citato art. 33, il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

L’art. 6 del citato d.lgs. 119/2011 aggiunge inoltre all’art. 33 della L. 104/1992 il comma 3 bis, in base al quale il lavoratore che fruisce dei permessi per assistere un soggetto portatore di handicap grave residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 KM rispetto a quello ove ha la propria residenza, è tenuto ad attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

Il Dipartimento Funzione Pubblica ha emanato una circolare in merito. Scarica la circolare

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir