La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 244 emessa il 22/10/2014, ha sancito che la decurtazione del 2,50% è legittima solo sul personale con regime di TFS.
Per gli assunti a far data dal 01/01/2001 la ritenuta del 2,50%, a carico del lavoratore, sull’80% della retribuzione, non è dovuta, in quanto trattatasi di personale con regime di TFR.
Visto che, nonostante quanto sopra evidenziato, l’amministrazione continua illegittimamente a trattenere, al personale in regime di Tfr, il prelievo di parte datoriale del 2,50%, abbiamo presentato nel 2012 un ricorso “pilota”, la cui prossima udienza è stata fissata per il 16 dicembre 2016, per chiedere la restituzione di quanto indebitamente ed illegittimamente trattenuto sulle retribuzioni erogate a far data dal 01/01/2011.
Nell’attesa dell’esito del ricorso di cui sopra, abbiamo predisposto una diffida con la quale ciascun dipendente, intima all’amministrazione la restituzione di quanto non dovuto, a far data dal 01/01/2011 e l’astensione pro futuro dallo stesso.
La sopracitata diffida costituisce anche un atto interruttivo della prescrizione, visto che il
dipendente ha 5 anni di tempo dal 01/01/2011, per rivendicare il proprio credito verso l’amministrazione.
Si invitano pertanto i dipendenti interessati iscritti (gli assunti post 01/01/2001) a scaricare la richiesta, che va firmata e spedita con raccomandata a/r, allegando la fotocopia della carta d’identità, al Servizio di gestione economica di rispettiva competenza e, per posta ordinaria, agli altri indirizzi indicati per conoscenza.
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