RIA. Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024. Pronte le diffide con i riferimenti alla normativa della Regione Siciliana

Possono presentare la diffida tutti i dipendenti e pensionati in servizio al 1° luglio 1990


Palermo 26 febbraio 2024 – Con la sentenza n.4/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.51, comma 3, della legge n.388/2000 (Legge finanziaria nazionale del 2001) che escludeva la proroga al 31/12/1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA ai sensi dell’arti. 9, commi 4 e 5, del DPR n.44/90. Per comprendere cosa è successo occorre fare un passo indietro nel tempo e posizionarci nel 1990. Con il DPR n. 44/90 sono stati definiti gli importi e i requisiti per i cosiddetti scatti di anzianità (RIA). In sostanza per poter concorrere a tali importi era necessario soddisfare un requisito molto importante: alla data dell’1/1/1990 l’esperienza maturata doveva essere di almeno 5 anni. Il problema sorge quando con il DL n.384 del 1992 l’allora governo Amato ha prorogato i contenuti del Dpr n.44 del 1990 anche per il triennio che va dal 1991 al 1993. Secondo l’interpretazione dell’amministrazione, infatti, la proroga non riguarda gli scatti di anzianità per i quali il limite entro cui soddisfare il requisito dei 5 anni deve comunque essere soddisfatto entro il termine del 31/12/1989. Di diverso parere i dipendenti pubblici dello Stato, i quali ritennero che, con la proroga, la scadenza sia stata spostata di 3 anni. E da qui una serie di ricorsi che in molti casi hanno portato il giudice a esprimersi in loro favore, estendendo il diritto agli scatti a coloro che hanno raggiunto l’anzianità richiesta entro il 31/12/1992. Successivamente, per neutralizzare i ricorsi, lo Stato intervenne approvando una norma di interpretazione del citato D.L. n.384/92 con cui veniva indicata chiaramente la scadenza entro cui bisognava aver maturato la suddetta anzianità di servizio: come spiegato dalla legge n.388 del 2000 (finanziaria 2001), la proroga va intesa per tutte le disposizioni del Dpr 44/1990 eccetto che per gli scatti di anzianità. La sentenza della Corte Costituzionale n.4/24 ha ritenuto incostituzionale l’art. 51 comma 3 della L. 388/200 ripristinando, di fatto, il diritto dei dipendenti pubblici a percepire la RIA maturata fino 31 dicembre 1992. QUANTO STABILITO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 4/2024 RELATIVAMENTE ALL’ATTRIBUZIONE DELLA RIA RIGUARDA ANCHE I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE MA NELLA DIFFIDA OCCORRE CITARE LE NORME DI RIFERIMENTO REGIONALI COSÌ COME PREDISPOSTO DAL COBAS/CODIR. ATTENZIONE, pertanto, a diffide errate già in circolazione che, citando impropriamente norme nazionali rischiano, creando solo confusione, di inculcare nei Giudici l’errato convincimento che questi arretrati non spettino ai dipendenti regionali. Il COBAS7CODIR, tramite i propri legali, ha anche quantificato attraverso l’esame di suddetta normativa, gli importi spettanti in base al livello o fascia funzionale di allora. Gli importi vanno dalle 380 mila lire annue per il primo livello al milione e 400 mila lire circa per l’ultimo livello (corrispondente al segretario generale). Chi volesse aderire alla diffida deve farne formale richiesta inviando una e-mail al seguente indirizzo [email protected]

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

13 Risposte a “RIA. Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024. Pronte le diffide con i riferimenti alla normativa della Regione Siciliana”

  1. @ Maria Fiorella
    Per amministrazioni diverse dalla regione siciliana ti conviene contattare direttamente lo studio legale che sta effettuando diffide anche per altre amministrazioni. Per avere il contatto telefonico puoi chiamare la segreteria del Cobas-Codir al numero 3939651150.

  2. Buongiorno vorrei sapere se posso fare domanda essendo stata assunta nel 1979 e andata in pensione nel 2019.grazie .Sono della regione Abruzzo. E se si c è un modulo apposta? Grazie mille

  3. @ francesco scozzaro
    Quelli come il tuo sono casi particolari che si dovranno poi verificare in sede di ricorso. Bisognerà andare a verificare se è stata effettuata la ricongiunzione e se per i periodi pregressi è stato attribuito lo scatto.

  4. sono stato assunto il 01/06/1992 all’ente acquedotti siciliani, precedentemente ho lavorato per diverse ditte private mi spetta la RIA

  5. Sono un ex dirigente coordinatore Regionale,in servizio al 31 luglio 1994 ,ottavo livello,dal 1982 ad oggi, di 2 gruppi di lavoro

  6. @Domenica
    A mio avviso ci rientri visto che hai effettuato la ricongiunzione. In ogni caso la diffida non è un ricorso che eventualmente andrebbe attivato successivamente

  7. Per chi non è iscritto al sindacato, come pensionato qual’è il costo? Sono ex Funzionario Inps Grazie.

  8. Buongiorno sono la signora Sulfaro Domenica avrei bisogno di un chiarimento
    Io ho iniziato con le supplenze nella scuola, Ministero Pubblica Istruzione, negli anni 1982 -1990.
    Ho accumulato 4 anni e 6 mesi di servizio.
    Il 05 aprile del 1990 sono stata assunta nel ministero di Grazia e Giustizia dove ho lavorato ininterrottamente fino al 01/08/2021 quando sono andata in pensione con 31 di servizio più 4 anni e 6 mesi per un totale di 35 anni e 7 mesi.
    Gli anni delle supplenze al momento del pensionamento, mi sono state riconosciuti dal Ministero Giustizia, e anche dall’Inps.
    Posso fare domanda per ottenere il RIA perché dal 1990 al 1993 avevo già 7anni e 6 mesi.
    In attesa di un vostro riscontro invio cordiali saluti

  9. Per chi non è iscritto al sindacato, come pensionato qual’è il costo? Grazie.

  10. @ Vincenza medici
    Certamente. Devi cmq verificare se hanno predisposto un modello di diffida per il tuo ente. Parlane con un rappresentante sindacale del tuo ufficio

  11. Buongiorno
    Vorrei sapere per favore se i dipendenti degli enti locali sono interessati a questa sentenza e possono quindi fare ka domanda.
    Grazie
    Medici Vincenza
    [email protected]

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