Ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione – Ulteriori chiarimenti

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 20101, n. 122, ha stabilito all’art. 12, comma 10, che a decorrere dal 1° gennaio 2011, al fine di armonizzare il sistema pubblico a quello privato secondo quanto previsto dal Codice civile, I’indennità di buonuscita (che imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,5% sull’80% della retribuzione) è trasformata in trattamento di fine  rapporto (Tfr) con l’applicazione di un’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione.

Per effetto, quindi, del nuovo sistema di calcolo viene meno la pretesa da parte dell’amministrazione di rivalersi della percentuale del 2,5%, dal momento che il precitato art.2120 Cod. Civ. stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro.

Ciò nonostante, il prelievo del 2,5% ha continuato dal 1.1.2011 e continua ad essere praticato sull’80% della retribuzione (Scarica cedolino) sulla base di alcuni pareri sibillini rilasciati dall’Inpdap e dal Ministero dell’Economia.

Alcuni magistrati della Corte dei Conti (non dei “PINCO PALLINO” qualunque), ritenendo illegittimo il prelievo, hanno presentato ricorso al TAR.

Il TAR ha accolto il ricorso emettendo una sentenza non definitiva in attesa delle decisioni della Corte costituzionale (Sentenza Tar Calabria – N. 00564_2011 REG.RIC.).

Sulla base di questi presupposti il Cobas/Codir ha predisposto una diffida per il tramite del proprio legale (che vale come atto interruttivo dei termini di prescrizione) cui seguirà l’eventuale ricorso.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

3 Risposte a “Ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione – Ulteriori chiarimenti”

  1. Avevo già letto quanto pubblicato in gazzetta.
    L'”avviso” nella GURS sostituisce le comunicazioni personali nei confronti di tutti quei dipendenti che hanno già inviato la diffida.
    In sostanza l’amministrazione, con l’avviso, informa che non restituirà il 2,50% e che si atterrà alle indicazioni che verranno assunte per tutte le pubbliche amministrazioni.
    Questo significa che, chi vuole, deve continuare con il ricorso al giudice per avere sospesa la trattenuta.

  2. La “risposta” dell’amministrazione regionale è pubblicata, in forma di avviso, sulla GURS Parte II n.13 del 30 marzo 2012 alla pagina 15.

  3. Chiarissimo….come sempre!! Grazie per le delucidazioni che ci fornisci…

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