Sul calcolo della pensione il Cobas/Codir aveva ragione. La quota retributiva va calcolata fino al 31 dicembre 2003

Palermo 24 febbraio 2023
Ci sono voluti ben 2 pareri dell’Ufficio Legislativo e Legale (il cui contenuto è ormai noto benché non pubblicati) per convincere i vertici del Fondo Pensioni Sicilia a recedere dall’intenzione di retrodatare al 31 dicembre 1995 il calcolo della quota retributiva della pensione per i dipendenti regionali appartenenti al c.d. contratto 1 (circa 3000 unità) che avrebbe causato consistenti tagli all’assegno mensile di pensione.
Ricordiamo brevemente la questione: la L.r. 9/15 pubblicata nel S.O. alla Gurs n. 20 del 15/05/2015 ha modificato con l’art. 51 il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali del c.d. “contratto 1” (destinatario, cioè, delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. n. 21/1986) con decorrenza dall’entrata in vigore della legge.
La sopra citata legge ha, tuttavia, introdotto con l’art. 52 un periodo transitorio (2015-2020) per i dipendenti regionali che avessero chiesto (a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge) di essere collocati in quiescenza entro tale periodo, mantenendo, con alcune modifiche e con decurtazioni, il precedente sistema di calcolo (calcolo della quota retributiva fino al 31.12.2003 ma con le più vantaggiose aliquote di rendimento regionali).
Una serie di circolari emanate dal Fondo Pensioni, che si sono succedute alla prima emanata dall’Assessore alla Funzione Pubblica pro tempore, avevano fissato le modalità di calcolo del trattamento pensionistico, sia per il periodo transitorio di cui all’art. 52, sia per il trattamento pensionistico a regime di cui all’art. 51, sotto cui ricadevano le pensioni indirette e di reversibilità ma, soprattutto, le pensioni di tutti coloro che non avrebbero presentato istanza di prepensionamento pur avendone i requisiti, prevalendo la volontà tacita di aderire al nuovo sistema pensionistico. Per queste categorie il Fondo Pensioni ha già applicato, con decorrenza dal 15/5/2015, il nuovo sistema di calcolo della pensione di cui all’art. 51 attraverso l’emissione di centinaia di decreti, calcolando la quota retributiva fino al 31.12.2003 ma con le aliquote di rendimento statali (cfr. circolare del Fondo Pensioni prot. n. 28010 del 14 settembre 2015) nello spirito di quel progressivo avvicinamento al calcolo statale.
Con i due pareri sopra citati l’Ufficio Legislativo e Legale ha confermato la sopravvivenza dell’art. 20 della l.r. 21/2003 con decorrenza del sistema contributivo dal 01/01/2004 anziché dal 01/01/1996.
Tutto è bene quel che finisce bene? Presto per dirlo. Difficile, infatti, non pensare, dietro a questa storia, ad una regia politica alle spalle degli esecutori materiali il cui fine era quello di presentare i consistenti tagli delle pensioni dei dipendenti regionali come contrappeso o agli aumenti dei nostri cosiddetti “onorevoli” o all’aumento del 10% dell’indennità di posizione dei dirigenti generali o, semplicemente, perché Roma lamenta il mancato rispetto dell’accordo Stato-Regione che sembrerebbe, così, valere solo per i dipendenti ma non per i politici.
Una cosa è certa: lassù (nelle stanze del potere) qualcuno NON ci ama ma, ancora una volta, l’incessante azione sindacale del Cobas/Codir ha evitato che venisse perpetrata l’ennesima ingiustizia!
Ciò che conta per il Cobas Codir è il risultato finale per i lavoratori.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

2 Risposte a “Sul calcolo della pensione il Cobas/Codir aveva ragione. La quota retributiva va calcolata fino al 31 dicembre 2003”

  1. Ma per i pensionati 2015/2020 i sistemi di calcolo rimarranno uguali a quelli di prima oppure ci saranno cambiamenti alla luce di queste nuove disposizioni ?

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