Turn-over, il calcolo è annuale.

ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGOCorte conti. Turn-over, il calcolo è annuale.
Il calcolo della spesa di personale cessato, da considerare per il turn-over, negli enti locali va effettuato tenendo conto dell’anno intero e non della frazione di anno effettivamente lavorata. 
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Toscana, col parere 17.11.2010 n. 160, fornisce un chiarimento fondamentale per la corretta applicazione dell’articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.
Tale disposizione ha modificato l’articolo 76, comma 7, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, il quale ora dispone: «È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».
Era fin qui rimasta incertezza rispetto al computo appunto del limite del 20% corrispondente al personale cessato l’anno precedente.
Visto il chiaro intento della manovra estiva 2010 di ridurre drasticamente la spesa pubblica, poteva desumersi che il 20% dovesse essere computato per cassa e, cioè, immaginando che un dipendente cessasse dal servizio a giugno, si dovesse conteggiare il 20% del costo sostenuto effettivamente per i sei mesi di lavoro. Era, tuttavia, chiara la conseguenza eccessivamente restrittiva di simile chiave di lettura.
Nell’esempio fatto, in effetti il limite di spesa, per la singola cessazione, sarebbe divenuto del 10%, con l’allungamento ad libitum dei tempi di copertura del turn-over e, soprattutto, con una distorsione del criterio di limitazione delle assunzioni che deve avvicinarsi quanto più possibile alla sostituzione di un dipendente, ogni cinque che cessano. Il computo della cassa ovviamente può di molto allontanare da tale risultato.
La sezione Toscana, molto semplicemente spiega che «la locuzione spesa corrispondente alle cessazioni va interpretata quale spesa annuale», estendendo agli enti locali la logica seguita dal dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18.10.2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati «sempre sui 12 mesi» (articolo ItaliaOggi del 21.01.2011 – tratto da www.corteconti.it).

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir