Cassazione. Legittimo il licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici che omettano o ritardino la comunicazione della loro assenza per malattia

Roma_2011_08_07_Palazzo_di_GiustiziaLegittimo il licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici che omettano o ritardino la comunicazione della loro assenza per malattia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17355 del 25 agosto 2016. Riformando la sentenza di appello la Suprema corte ha chiarito la portata esatta delle previsioni contenute nell’articolo 55-quater, comma 1, lettera b), del dlgs 165/2001, che commina la sanzione del licenziamento disciplinare nel caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.

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Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

3 Risposte a “Cassazione. Legittimo il licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici che omettano o ritardino la comunicazione della loro assenza per malattia”

  1. SCENDIAMO NELLA REALTA’ SICILIANA:
    DALL’ARGOMENTO “CONTRATTAZIONE” SI STA ALLA LARGA?????

  2. Il licenziamento vale solo per i dipendenti regionali?
    (non hanno più chi colpire, se non i soliti regionali).
    E i politici, che fa, se la “scappotano”?

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