Collocamento anticipato in quiescenza – revoca dimissioni. Convocazione Aran Sicilia del 3 giugno 2015

Convocazione Aran 3 giugno. Criteri revoca dimissioni
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Con la deliberazione della Giunta di Governo n. 112 del 14 maggio 2015, si è disposto di dare mandato all’assessore al ramo di individuare, previa contrattazione con i sindacati, non meglio specificati criteri per l’accoglimento o meno di eventuali revoche delle dimissioni presentate dagli aventi titolo al pensionamento anticipato. Nella stessa delibera, fra l’altro, si cita a supporto un parere dell’A.R.A.N. (che, si ricorda, ha soltanto un valore consultivo e certamente non legale) che recita testualmente: “nel nuovo sistema privatistico le dimissioni sono un atto unilaterale ricettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell’amministrazione. Le dimissioni sono, pertanto, efficaci dal momento in cui l’amministrazione ne viene a conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili. Solo il consenso dell’amministrazione può consentire la revoca tardiva. A tal fine è opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che l’amministrazione definisca in anticipo i criteri per consentire la revoca tardiva”.

Tutto ciò premesso, il COBAS/CODIR, nel confermare i contenuti della propria nota prot. n.15/829 del 26 maggio 2015, diffida l’Assessore regionale alla Funzione Pubblica e l’ARAN Sicilia dal ratificare accordi illegittimi che, stabilendo dei criteri per l‘accettazione o meno delle eventuali revoche delle dimissioni, creerebbero inevitabilmente delle gravi, ingiustificate e ingiustificabili disparità di trattamento che sarebbero immediatamente perseguite per legge.

Appare, infatti, essere stata quantomeno frettolosa la previsione, nella recente Legge di Stabilità, della concessione del termine di soli 60 giorni, dalla data di pubblicazione della legge, a coloro che fossero interessati al pensionamento anticipato sia che il loro diritto si fosse concretizzato nel 2016 o, ad esempio, nel 2020 e appare, oltretutto, dilettantistico il tentativo di volere sanare con un accordo pattizio una grave svista (con l’evidente tentativo di sminuire la valenza di alcune argomentazioni oggetto dei ricorsi in fase di predisposizione contro le penalizzazioni previste dalla Legge in questione) che, invece, andrebbe corretta con un articolo di legge o delibera di giunta: prevedere, cioè, l’accettazione della revoca delle dimissioni a tutti coloro che, ripensandoci, preferirebbero rimanere in servizio.

Inoltre, al fine di evitare che un eventuale blocco dei prepensionamenti a livello nazionale possa rendere inutili eventuali riscatti o ricongiunzioni di periodi assicurativi non coperti da contribuzione versati da coloro che fossero interessati al pensionamento anticipato, si intima di prevedere, con legge o delibera di giunta, il diritto di ottenere il rimborso delle quote eventualmente versate, come già opportunamente previsto con l’art. 20 comma 5 della legge 21/03 che ha bloccato i contingenti di prepensionamento ai sensi dell’art. 39 della L.R. 10/2000.

La presente a ogni effetto di legge.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

3 Risposte a “Collocamento anticipato in quiescenza – revoca dimissioni. Convocazione Aran Sicilia del 3 giugno 2015”

  1. Ma in che stato e in che regione viviamo? La confusione regna sovrana. E verissimo siamo governati da dilettanti, loro, noi invece allo sbaraglio. L’unica speranza rimasta è il nostro sindacato(COBAS) per evitare di farci schiacciare definitivamente.

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