Direttiva dell’Assessore alla Funzione Pubblica n. 31220 del 19 marzo 2020 relativa all’applicazione delle misure straordinarie contenute nel Decreto legge n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia)

Direttiva da leggere con la massima attenzione.

Sui permessi ex legge 104 e sui congedi parentali poco aggiunge rispetto a quanto già riportato nel decreto legge.

Particolarmente interessante è, invece, il riferimento all’art. 87 del Decreto Legge (Cura Italia).

Viene, infatti, confermato che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 (…..) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (…..), fatte salve le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro (…..).

La norma in esame al comma 3 prevede ulteriori strumenti da utilizzare qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile.

In tal caso le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca d’ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione da servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (……).

In buona sostanza la direttiva, richiamando integralmente l’art. 87, lascerebbe in capo alle singole amministrazioni (ai dirigenti generali) la possibilità (e quindi la responsabilità) di applicare il comma 3 del sopra citato articolo, invocato nell’ultimo comunicato congiunto delle organizzazioni sindacali. Le singole amministrazioni, pertanto, nella persona del datore di lavoro, potrebbero essere chiamate rispondere in caso di azioni di risarcimento per contrazione di virus per attività non necessarie.


Richiesta di chiusura immediata di tutti gli uffici

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir