Ecco cosa prevede la normativa in materia di assunzioni di personale

Innanzi tutto, per procedere ad assunzioni, è necessario che l’Ente Pubblico abbia adottato la programmazione triennale del fabbisogno di personale così come previsto dall’art. 35 comma 4, del D.lgs n. 165/2001 (Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze).

È, inoltre, illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale. È, infatti, fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.08.2010 n. 5830).

In secondo luogo i Comuni e gli enti soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni di personale solo se sono in possesso, contemporaneamente dei seguenti 3 requisiti:

  1. rispetto del patto;
  2. rispetto del tetto alla spesa del personale;
  3. rispetto del rapporto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente.

Tali requisiti devono essere posseduti con riferimento all’anno precedente: quindi nel 2012 le assunzioni possono essere effettuate dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2011 e che in tale esercizio hanno avuto la spesa per il personale inferiore a quella del 2010 ed un rapporto con la spesa corrente non superiore al 50%.

Il divieto di assunzione per gli enti che non rispettano il patto di stabilità si estende anche ai casi di mobilità in entrata. È questa la conclusione delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo contenute nella deliberazione n. 53/Contr/2010.

Nel caso in cui l’ente non abbia rispettato il patto di stabilità scatta, infatti, la sanzione prevista all’articolo 76, comma 4, del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008: in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Fermo restando il rispetto del patto di stabilità, i bandi di assunzione devono prevedere almeno il 50% dei posti aperti a tutti.

Infatti, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex multis, sentenze n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009) le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall’esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico,prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all’art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che esso assicura.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

Una risposta a “Ecco cosa prevede la normativa in materia di assunzioni di personale”

  1. Ma la Corte dei Conti non dovrebbe essere informata? Non è un organo di controllo…o interviene a discrezione?

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