Gli orari delle visite fiscali dei dipendenti pubblici nel 2023

Tratto da lentepubblica.it

Ecco quali sono gli orari di reperibilità per le visite fiscali dei dipendenti pubblici per l’anno 2023: scopriamo tutti i dettagli.


Come risaputo, quando un lavoratore dipendente, sia privato che pubblico, non può recarsi a lavoro causa malattia, deve contattare il proprio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS.

Ma quali sono le fasce di reperibilità per il pubblico impiego?

Si ricorda infatti che queste si differenziano rispetto a quelle per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Orari visite fiscali dei dipendenti pubblici nel 2023

Gli orari di reperibilità dei dipendenti statali (comprese le Forze Armate, la Polizia ed i Vigili del Fuoco) da parte dell’Inps sono i seguenti:

  • 7 giorni su 7 (festivi e non festivi) compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i weekend:
    • dalle ore 9.00 alle ore 13.00
    • e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Si tratta, come anticipato, di orari che differiscono rispetto a quelli dei dipendenti privati, che invece sono tenuti alla reperibilità sempre 7 giorni su 7 (festivi e lavorativi) ma nelle seguenti fasce orarie:

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
  • e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Le procedure

Una volta che per causa malattia non ci si può recare sul posto di lavoro va immediatamente contattato il proprio medico, che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS.

L’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia. È possibile presentare questi documenti in formato cartaceo solo quando non è tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

Il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità inseriti per la visita medica siano corretti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul Portale dell’Istituto.

Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle eventuali agevolazioni che prevedono l’esenzione dalla reperibilità.

Si ricorda che dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati, l’Istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Cosa comporta l’assenza alla visita fiscale?

Attenzione, perché essere assenti alla visita fiscale ha conseguenze anche molto serie.

In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS , in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% di retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

Oltre alle sanzioni economiche, vi sono anche quelle disciplinari. Il rischio è quello di incorrere nel licenziamento, che può essere con preavviso o senza preavviso.

  • La prima eventualità avviene in caso di assenza alla visita fiscale senza giustificazione
    • per un numero di giorni superiore a 3 nell’arco di 2 anni
    • o per oltre 7 giorni nell’arco degli ultimi 10 anni.
  • Il licenziamento senza preavviso avviene generalmente
    • in caso di condotta errata del lavoratore (magari a seguito di investigazioni che ne hanno accertato il comportamento scorretto)
    • oppure in caso di falso certificato che giustifica l’assenza alla visita di controllo.

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Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir