I presupposti del ricorso contro la trattenuta del 2,50%

Palazzo della Consulta Roma 2006La Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2012 depositata in Cancelleria l’11 ottobre 2012 ha dichiarato illegittimo il prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione per i dipendenti assunti dopo il 31.12.2000.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 742 resa in data 11 marzo 2016, ha accolto le ragioni di diritto dei ricorrenti, dichiarando l’illegittimità della trattenuta del 2,50% per i dipendenti assunti dopo il 31.12.2000.

La ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è illegittima perché deve essere posta a carico dello Stato-Datore di Lavoro, al pari di quanto avviene nel settore privato.

Quindi, per gli assunti a far data dal 01/01/2001 (quindi in regime di TFR) la ritenuta del 2,50% a carico del lavoratore sull’80% della retribuzione non è dovuta (per i lavoratori che facciano apposito ricorso giudiziale). La questione interessa tutti i dipendenti pubblici in regime di Tfr (cioè assunti dopo il 2000 nonchè i precari assunti dopo il 30 maggio 2000) ai quali lo stato continua ad applicare il prelievo in base al Dpr 1032/1973.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir