10 Risposte a “Il Cobas-Codir presenta una serie di richieste urgenti all’Assessore Valenti e al D.G. Giammanco”

  1. Ti ringrazio. Ovviamente ci sono alcuni dati che vanno aggiornati (per esempio il numero di dirigenti). Il aperere fu chiesto (su testo mio e di alcuni altri colleghi) dall’ex D.G. dell’Industria Incardona, il quale (proveniendo dal Ministero delle Attività Produttive) rimase basito nel conoscere l’organizzazione dell’Amministrazione regionale, in particolare il numero stratosferico di dirigenti e l’assoluta esclusione dei funzionari direttivi da ruoli appunto….direttivi. Il commento è tratto da una lettera indirizzata all’Assessore pro tempore Ilarda diretta a contestare il parere reso dall’avv.ssa Valli (a capo di una …UOB). Credo che proprio grazie a tale nota l’Assessore abbia imposto agli uffici di richieder i parere che riguardassero la dirigenza regionale non più all’U.L.L. bensì all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

  2. Molto interessante!!!
    Sto valutando l’ipotesi di inserire il tuo commento in un apposito post per una maggiore visibilità.

  3. Con nota prot. 20262/261.11.08 del 10/11/2008, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha reso il proprio parere ad una specifica richiesta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Industria, avente per oggetto la preposizione di funzionari direttivi laureati alle Unità operative di base.
    Il suddetto Dirigente generale ha (giustamente) motivato tale richiesta argomentando sostanzialmente che il legislatore regionale non ha individuato in tali uffici natura esclusivamente dirigenziale.
    L’avvocata che ha redatto il parere invece (forse priva della necessaria lucidità di giudizio rivestendo essa stessa la qualifica di “dirigente UOB”) ne sostiene apoditticamente la natura esclusivamente dirigenziale traendone la (apparente) logica conseguenza che “il livello dirigenziale delle articolazioni organizzative in esame non ne consenta l’attribuzione a funzionari”.
    L’affermazione sulla “natura dirigenziale” delle unità operative di base, non sostenuta appunto da alcuna argomentazione giuridica ma soltanto da considerazioni di fatto, è priva di fondamento come si dimostrerà con il ragionamento seguente:
    La considerazione dell’estensore del parere secondo cui l’art. 4, comma 1 della L.R. n. 10/2000 “…è stata sempre interpretata [sic] come recante l’individuazione di tre uffici dirigenziali ordinati in base al livello in quanto la dimensione intermedia si colloca per forza di cose tra due livelli di cui uno sovraordinato e l’altro sotto-ordinato ché altrimenti sarebbe essa stessa struttura di base.” appare autoreferenziale. Invero, per quale motivo la norma è sempre stata interpretata così? da chi è stata interpretata così? sulla base di quali canoni ermeneutici è stata interpretata così? A parte che la “intermediarità” della struttura si riferisce esclusivamente alla “dimensione” è non dunque alla “funzionalità”, è d’obbligo evidenziare che l’estensore del parere ha incomprensibilmente focalizzato il proprio ragionamento su di una singola specifica norma, ciò comportando una distrazione dal quadro giuridico-organizzativo d’insieme. Infatti, la migliore scienza giuridica insegna che occorre accedere ad una vera e propria interpretazione sistematica nonché ad un esame approfondito dell’assetto organizzativo attuale degli uffici regionali che, appunto, conduce ad un risultato esattamente opposto a quello dell’estensore.
    Partendo quindi dall’assunto che nessuna disposizione normativa, tanto meno quella or ora rammentata, esplicitamente attribuisce natura dirigenziale neanche alle c.d. strutture intermedie e che pertanto occorre individuare gli uffici dirigenziali per induzione, occorre soffermarsi sulla lettura anche dell’art. 8 della L.R. n. 10/2000 che, nel delinearne le funzioni, attribuisce al dirigente, fra l’altro, “…l’attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali, l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, e lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dai dirigenti di massima dimensione”. Trattasi di attribuzioni tutte insite negli incarichi di direzione di aree e servizi, laddove si concentra la potestà provvedimentale connessa alle attività amministrative delle varie materie ed anche di gestione delle relative risorse finanziarie ed umane. L’unità operativa di base, siccome incardinata nell’area o nel servizio, alla luce del su menzionato articolo 8, non assurge né potrebbe assurgere ad ufficio dirigenziale poiché privo (ed è dato di fatto incontrovertibile) il relativo preposto dei poteri previsti dall’art. 8 medesimo (adozione dei provvedimenti amministrativi, esercizio dei poteri di spesa, ecc.). Infatti, delle due l’una, o il dirigente di UOB esercita i poteri che la legge gli attribuisce, ma allora li sottrarrebbe al dirigente dell’area o del servizio rendendo incomprensibile la sotto-ordinazione alla struttura intermedia stessa ovvero, non essendo titolare dei poteri di cui all’art. 8 e neppure potendoli avere delegati dal dirigente di area o servizio (delegatur delegare non potest), renderebbe ingiustificata la sua preposizione ad U.O.B.
    Ancora, lo stesso estensore del parere evidentemente si contraddice quando, proseguendo il ragionamento di cui sopra, così afferma: “Da notare poi che nel comma successivo [comma 2 dell’art. 4 L.R. 10/2000] ove si specifica l’articolazione del dipartimento compaiono anche gli uffici semplici. Questi sia per …ove sono previsti che per la stessa denominazione [sic] sono invece da considerare esclusivamente attinenti all’organizzazione interna della struttura dirigenziale di massima dimensione e cioè semplici uffici ma non strutture di livello dirigenziale”.
    Ora, a parte che pure alcuni uffici semplici (vedi uffici del genio civile) sono stati attribuiti a dirigenti senza che sia stata sollevata alcuna obiezione a dimostrazione che gli incarichi dirigenziali attribuiti sono stati, in questi anni, sganciati dalla natura dirigenziale o meno dell’ufficio, non può negarsi che anche la denominazione “unita operativa di base” riconduca ad attività operative di dettaglio che ne palesano la natura non dirigenziale.
    Ancora, l’estensore del parere vorrebbe applicare (si ritiene per analogia anche se non esplicitamente affermato) le linee guida adottate con delibera di Giunta n. 11 del 21/1/2003 (non reperibile in rete) e riportate nel richiamato parere n. 192/2007 sull’organizzazione dell’ERSU, dove si afferma, fra l’altro in un semplice inciso parentetico, che le unità operative di base sono “…espressamente dichiarate a responsabilità dirigenziale…” e così prosegue: “…[le U.O.B.] sono destinate a garantire lo svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, obiettivo e tipo di funzioni”, attribuendo erroneamente le funzioni e i compiti dei servizi ex art. 4, comma 2, 3° periodo L.R. 10, alle U.O.B. medesime.
    In più, l’estensore del parere sembra ignorare del tutto la L.R. n. 20/2003 che, con l’art. 11, comma 2 (norma confermata anche dalla L.R. n. 19/2008), ha posto la “pietra tombale” alla pretesa di attribuire natura dirigenziale alle U.O.B. La norma su richiamata, infatti, disponendo che “…Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici.”, non intende certo attribuire (e neanche avrebbe potuto farlo) ad un dirigente generale il potere, per di più con semplice provvedimento amministrativo, di istituire uffici di livello dirigenziale ché, in caso contrario (considerata l’unità polirematica del complemento di specificazione “…costituzione di unità operative di base e uffici semplici”), attribuirebbe natura dirigenziale appunto anche agli uffici semplici e ciò è stato escluso palesemente pure dall’estensore del parere.
    Infine, ragionando ad absurdum, si rilevi quanto segue:
    I dirigenti attualmente in servizio alla Regione sono circa 2400; effettuando una media con gli impiegati non dirigenti, pari a circa 14.000, si ottiene una media di un dirigente ogni 5,8 impiegati, un numero che risulta incredibilmente elevato, considerato che la media nelle amministrazioni statali (pur considerata molto bassa) è pari a circa 50 impiegati ogni dirigente!;
    Le unità operative di base attuali sono oltre 2.000 e sono considerate di livello dirigenziale;
    Se la Regione avesse in servizio un numero di dirigenti pari (in proporzione) a quelli dello Stato (e cioè circa 280), in presenza di 2000 UOB (dirigenziali) dovrebbe bandire un concorso per l’assunzione di 1720 dirigenti!!! Conclusione assurda che dimostra l’erroneità delle premesse.
    In conclusione, nel parere reso (e non sarebbe potuto essere altrimenti) non viene menzionata alcuna norma giuridica da cui possa trarsi il convincimento della “natura dirigenziale” delle UOB. L’unico atto citato è una delibera di Giunta (la n. 366/2001) che, com’è noto, non ha natura normativa ma amministrativa e che va ritenuta superata per almeno due ragioni:
    il riordino del personale regionale non dirigenziale operato in virtù dell’art. 5 della L.R. n. 10/2000, con DPRS n. 10 del 22/6/2001 che individua la qualifica di funzionario direttivo realizzando la previsione del su menzionato art. 5 il quale distingue espressamente le qualifiche non dirigenziali dal ‘personale direttivo;
    l’entrata in vigore della L.R. n. 20/2003, ed in particolare dell’art. 11 comma 2, meglio descritto sopra.
    Alla luce di quanto sopra, si trasmette alla S.V. per le valutazioni di competenza ed al fine di intraprendere quanto in Suo potere per la riaffermazione dei principi giuridici di buon andamento ed imparzialità, il parere di cui trattasi, non potendosi non evidenziare che l’applicazione del parere medesimo (che, d’altronde, si limita a rispecchiare l’attuale assetto organizzativo dell’amministrazione regionale, non certo conforme alla legge, e del quale la S.V. sta giustamente avviando una profonda ristrutturazione), comporta un rilevante danno per l’erario pubblico regionale. È chiaro infatti che alla preposizione di dirigenti (nella stragrande maggioranza dei casi attribuendo loro addirittura la seconda fascia economica dell’indennità di posizione e risultato) alle unità operative di base in luogo dei funzionari direttivi, consegue un esborso di risorse finanziarie notevolmente più elevato.

  4. Faccio “l’avvocato del diavolo” pur concordando con te sul fatto che occorre pur fare qualcosa per dare almeno una speranza a chi si assume delle responsabilità.
    E ciò è tanto vero che all’Ersu, come ricordava Biagio, pur tra le mille difficoltà sui criteri, abbiamo dato il nostro OK all’istituzione di alcuni uffici semplici visto che la pianta organica è fortemente carente di dirigenti. Ciò avrebbe potuto costituire una sorta di progetto pilota da esportare, successivamente, nell’amministrazione regionale.
    Risultato! Il Dipartimento Istruzione e Formazione che ha la vigilanza e il controllo dell’Ente ha bloccato l’approvazione definitiva della pianta organica.
    Come avrai avuto modo di leggere, nel promemoria consegnato all’assessore e al DG della funzione pubblica parliamo, in uno dei punti, di “apertura della nuova stagione contrattuale giuridica ed economica” per essere pronti con una piattaforma contrattuale non appena finisce il blocco. In quella sede pensiamo di trovare la soluzione alle questioni da te poste fermo restando che mi opporrò, nei limiti delle mie possibilità, all’istituzione di qualsiasi struttura senza copertura economica come è, invece, finora avvenuto. La filosofia di un tempo “poi i picciuli si trovano” è, ormai, superata.

  5. Il criterio non può che essere uno solo: l’utilità per l’amministrazione correlata ad un incentivo per il dipendente che, a fronte di risultati oggettivi e verificabili, è stimolato a lavorare sempre più e meglio in maniera autonoma, efficace e addossandosi responsabilità che altrimenti non gli competerebbero (o verrebbero attribuite al dirigente della struttura).
    Guarda, non voglio parlare del mio caso (che però penso tu conosca abbastanza bene…), ma ti faccio un altro esempio concreto, giusto per fugare ogni dubbio di parzialità: il consegnatario di una sede dipartimentale.
    Egli ha uno stuolo di collaboratori assegnati al suo “ufficio” (che però, di fatto, non esiste, essendo di solito un “nucleo” incardinato all’Area affari o servizi generali), quindi “organizza” il lavoro distribuendolo tra i collaboratori assegnati, assumendo però su di sé responsabilità non indifferenti (penso ai beni mobili degli uffici e al loro fuori uso, l’organizzazione della vigilanza e della manutenzione dell’immobile, l’acquisto e la distribuzione del materiale di facile consumo ecc. ecc.
    Tutto ciò non può essere “compensato” con una semplice indennità mensile.
    Per non parlare di altri nuclei autonomi di attività che facilmente potrebbero venire individuati all’interno di strutture più ampie.
    Naturalmente, le proposte per l’istituzione delle posizioni organizzative dovrebbero prescindere dai singoli soggetti che verrebbero coinvolti, sforzandosi di mantenere sempre prevalente l’interesse dell’amministrazione ma anche il giusto compenso correlato.
    Esattamente, e qui concordo con te, come NON avviene per la creazione delle postazioni dirigenziali…..
    Insomma, però, qualcosa bisogna pur tentare di fare: non si può sempre subire l’indolenza o, peggio, la prevaricazione della controparte.
    Penso che “mettersi di traverso” oggi, anche con questo tipo di rivendicazioni, in un momento in cui tutta l’Amministrazione è in subbuglio, potrebbe riuscire smuovere qualcosa anche a favore del comparto: un segnale che siamo ancora “vivi”.
    A noi non ci pensa nessuno….

  6. Dalla mia risposta non vorrei che tu pensassi che non condivido, in linea di principio, quello che tu dici.
    Ma, a parte il problema delle risorse che rimane e che non può essere risolto con le economie derivanti dalla riduzione dei componenti degli uffici di diretta collaborazione perché il fondo è stato praticamente dimezzato dal comma 8 dell’art. 1 della legge 16 gennaio 2012, n. 9 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa (a decorrere dall’1 gennaio 2012 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell’anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la dotazione del fondo per il pagamento del trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003, recepito con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è stabilita in 5.500 migliaia di euro annui) che criteri suggeriresti per l’individuazione del personale del comparto cui conferire la posizione organizzativa o gli uffici semplici?
    Ti faccio questa domanda perché, proprio in questi giorni, sto assistendo allo spettacolo indecente dei dirigenti senza incarico che si stanno girando i vari “altarini” politici per ottenere un incarico.
    La presentazione dei curricula è solo fumo negli occhi. La scelta cade sempre sul segnalato indipendentemente dai titoli.
    Vorrei evitare che questa vergogna si trasferisca al comparto dove entrerebbero in gioco pure gli “altarini” sindacali (art. 94 docet).

  7. Mi rendo perfettamente conto che il vero problema è costituito dalle risorse.
    Però, l’istituzione concreta di 2 o 3 posizioni organizzative tra gli uffici di un dipartimento (con tanto di delibera di giunta o decreto presidenziale che poi le ufficializzi), anche se in prima battuta non venissero associate ad alcun soggetto (quante U.O. nei vari assessorati sono rimaste sguarnite, dopo l’ultima “riforma” voluta da Lombardo nel 2010?), credo che potrebbe rappresentare un primo punto fermo in questa annosa e deprimente vicenda.
    Senza contare poi che, volendo, le risorse potrebbero anche essere reperite: non si è proceduto alla riduzione del numero (e quindi delle spese) per i componenti degli uffici di gabinetto?
    Una parte di quelle “economie” potrebbero venire destinate al finanziamento, in prima battuta e in attesa di regolamentare la situazione, proprio alla nascita degli uffici semplici.
    Pensate anche al valore simbolico insito in una scelta del genere, per i dipendenti e per l’opinione pubblica.
    I primi vedrebbero finalmente una remota ma concreta possibilità di reale carriera e riconoscimento del merito (se di una lotteria non hai nemmeno il biglietto, non potrai mai vincere).
    La seconda, forse, potrebbe dedurre che alla Regione si comincia davvero a contrastare il clientelismo (implicitamente rappresentato dall’appartenenza ad un ufficio di gabinetto) a favore dell’efficienza e del miglioramento di uno o più servizi offerti alla collettività.
    Benedetto, non pensare che il mio sia solo un modo per perorare la “mia” causa: ne faccio invece una questione di principio.
    Come l’ufficio di cui faccio parte, nel mio dipartimento e quindi relativamente al settore che conosco meglio, esistono almeno altre 4-5 “unità di lavoro” che potrebbero benissimo, e senza timore di alcun contraddittorio, venire istantaneamente trasformate in “posizioni organizzative”.
    Si tratterebbe “solo” di volerlo fare, veramente e finalmente.

  8. E si, Romeo.
    Mineo ha perfettamente ragione.
    Le risorse sono il vero problema e non si possono estrapolare dal fondo della dirigenza che è “accuratamente” separato.
    Non si è riusciti nell’intento di istituire uffici semplici e posizioni organizzative nell’Ente di cui faccio parte io e l’amministrazione era favorevole. Quando si è parlato di risorse si è rotto il telefono.

  9. Giusta osservazione!
    Nulla vieta che lunedì 15, giorno in cui è fissata la riunione, un sindacato ponga la questione da te giustamente sollevata.
    Il problema, però, sono sempre le risorse.
    Con quali soldi remunerare gli “uffici semplici” o le posizioni organizzative?
    Dal famp?
    E qui torniamo alla scelta che il famp potrebbe non spettare più a tutti.
    Ci sarebbe un’altra soluzione.
    Potremmo, ammesso e non concesso che ci possa essere un travaso tra fondi (dirigenza→comparto) chiedere che le posizioni e gli uffici vengano remunerate dal fondo della dirigenza. In questo caso ho l’impressione che troveremmo qualche resistenza anche da parte di qualche “amico” comune.
    Comunque, se dovessi avere delle idee in merito, sono ben accette.

  10. Una domanda tecnica.
    In sede di contrattazione “atipica”, quale ad esempio quella convocata per la presentazione alle OO.SS. della nuova organizzazione delle strutture di un dipartimento (diversa distribuzione delle posizioni dirigenziali) un sindacato potrebbe richiedere l’istituzione, in quello stesso dipartimento, di posizioni organizzative per il personale del comparto (uffici semplici)?
    Visto che non arriva mai il momento per discuterne ufficialmente, quale occasione migliore per richiedere a gran voce (ed eventualmente farne diventare motivo pregiudiziale) l’applicazione di istituti previsti dal contratto scaduto ma quanto mai validi oggi, in tempi di spending review?
    Un ufficio semplice affidato ad un funzionario o ad un istruttore costa molto meno di una postazione dirigenziale, ma può essere altrettanto efficace se non addirittura ancor più produttivo.

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