Incarichi dirigenziali. Prima di rivolgersi agli esterni l’amministrazione deve valutare l’eventuale presenza di funzionari direttivi di categoria D

Prima di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni, l’amministrazione deve considerare l’opportunità di conferire gli incarichi dirigenziali ai funzionari interni di categoria D, qualora in possesso dei requisiti richiesti. Lo afferma il Tar Lazio, sezione I ter, con la sentenza n. 3670 del 3 marzo 2015, in cui offre una particolare lettura dell’articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, che regola l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni.

Il TAR in sostanza ha dichiarato l’illegittimità della procedura di ricognizione delle professionalità interne, nella parte in cui questa non è stata rivolta anche ad individuare la sussistenza di funzionari direttivi in possesso dei requisiti richiesti.

Nella stessa sentenza il TAR ritiene, inoltre, fondata la censura relativa alla mancata programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di risorse umane, in applicazione dell’art.6 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, essendo questa – afferma la sentenza – “un atto fondamentale preliminare e propedeutico a procedure di reclutamento di personale”.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

3 Risposte a “Incarichi dirigenziali. Prima di rivolgersi agli esterni l’amministrazione deve valutare l’eventuale presenza di funzionari direttivi di categoria D”

  1. @Romeo
    Forse sono troppo interessato, ma sono d’accordo con te.

  2. Non è scritto da nessuna parte che la verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione debba essere limitata ai funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale.
    Le professionalità richieste possono venire ricercate anche tra il personale (interno) di qualunque categoria, purché in possesso dei titoli necessari (laurea).
    Anche perché i “ruoli”, nell’amministrazione regionale, sono solo 2: dirigenti e comparto.
    E nel comparto sono compresi i funzionari, gli istruttori, i collaboratori, gli operatori…..quel che può e deve fare la differenza, in questi casi, è il titolo di studio: la laurea è identica ancorché posseduta da un dirigente piuttosto che da un operatore. 😉

  3. Nella Regione Siciliana il problema non si pone. Non vengono valutate le professionalità dei dirigenti di ruolo, figurarsi quelle dei funzionari direttivi.
    Altrimenti ci verrebbe preclusa la possibilità di godere della luce riflessa dai magnifici esemplari di dirigenti esterni che si sono avvicendati e che ancora ci gratificano della loro scienza amministrativa (!!?).
    Qualche anno fa in una intervista rilasciata a “Repubblica” l’Assessore alla Funzione Pubblica pro tempore (Chinnici, altro esempio di sfolgoranti qualità politico – amministrative) dichiarò che il ricorso agli esterni era dettato dalla mancanza nei ruoli regionali di dirigenti con la laurea in giurisprudenza. Feci notare al giornalista Emanuele Lauria con un lettera al giornale, che naturalmente non venne pubblicata, che semplicemente scorrendo nella banca dati pubblicata sul sito della Regione ne avevo contati “appena” 240 e che, comunque, nessun bando al riguardo era mai stato pubblicato dalla Funzione Pubblica.
    In conclusione, penso che se la Regione fosse amministrata dai dipendenti regionali forse non ci troveremmo nella situazione tragica che stiamo vivendo. Utopia o follia?? comunque meglio dello status quo

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