L’Ars approva l’articolo che recepisce quota 100 anche per i dipendenti regionali e il blocco dell’incremento dell’aspettativa di vita per i prepensionamenti ai sensi della L.r. 9/15

Approvato dall’ARS l’articolo che recepisce (anche se, a mio avviso, non era assolutamente necessario) quota 100 e anticipo del TFS anche per i dipendenti regionali. Lo stesso articolo prevede, inoltre,  il blocco dell’incremento dell’aspettativa di vita per i prepensionamenti ai sensi della L.r. 9/15.

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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Art. 14
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta’ e 38 anni di contributi
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonche’ alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’eta’ anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianita’ contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo’ essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta’ anagrafica di cui al presente comma, non e’ adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o piu’ gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia’ titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta’ di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu’ gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita’ del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuita’ e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo’ presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
((7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 2019, N. 159)).
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu’ favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche’ alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), e dell’articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi’ al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonche’ al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.
((10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita’ dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell’articolo 1 della medesima legge, e’ autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita’ di svolgimento e con modalita’ semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche’ stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo’ essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita’ di svolgimento delle prove d’esame, prevedendo:
1) la facolta’ di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita’ di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di societa’ specializzate e con possibilita’ di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l’espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo’ essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneita’, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche’ risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all’assunzione di profili professionali del personale dell’amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo’ indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali gia’ autorizzate, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita’ di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e’ autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita’ di II e III Area, avvalendosi delle facolta’ assunzionali ordinarie per l’anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di 8,32 milioni di euro per l’anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attivita’ di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita’ dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita’ di svolgimento, con modalita’ semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche’ stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo’ essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita’ di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facolta’ di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita’ di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di societa’ specializzate e con possibilita’ di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo’ essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneita’, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche’ risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita’ di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unita’, di cui 91 unita’ tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell’ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita’ attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne gia’ espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facolta’ assunzionali ordinarie per l’anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali provvede all’attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di euro 898.005 per l’anno 2019)).

Art. 23
Anticipo del TFS
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori ((dipendenti delle amministrazioni pubbliche)) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e’ liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. ((2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche’ i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell’indennita’ di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’ente che corrisponde l’indennita’ di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita’, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu’ di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e’ garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalita’, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l’indennita’ di fine servizio. Gli enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attivita’ di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente)). 3. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a ((75 milioni)) di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo e’ ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo e’ a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e’ altresi’ assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e’ surrogato di diritto alla banca o all’intermediario finanziario, per l’importo pagato, nonche’ nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. 4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita’ a esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonche’ da ogni altro tributo o diritto. Per le finalita’ di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’operazione di finanziamento e’ sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. 5. L’importo finanziabile e’ pari a ((45.000 euro)) ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennita’ di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell’accordo quadro di cui al medesimo comma. 6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale. 7. Le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonche’ i criteri, le condizioni e le modalita’ di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. 8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e’ affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e’ autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

25 Risposte a “L’Ars approva l’articolo che recepisce quota 100 anche per i dipendenti regionali e il blocco dell’incremento dell’aspettativa di vita per i prepensionamenti ai sensi della L.r. 9/15”

  1. @Francesco Gervasi
    La legge non è stata ancora pubblicata nella GURS. La pubblicazione potrebbe avvenire venerdì prossimo. Relativamente alla data di pensionamento, la legge dice che dovrebbe avvenire entro 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

  2. Gentile Dott. Mineo, desidero sapere cortesemente se la legge approvata dall’ARS che abolisce l’aspettativa di vita è già stata pubblica in Gazzetta; alla luce di quanto approvato io maturo i requisiti di pensionamento (art. 52, c.5, L.R. 9/2015) nel mese di novembre 2020. Quando dovrei andare in pensione?
    Grazie per la gentile collaborazione

  3. @Giovanni58
    Hai centrato il punto. Cmq devi attendere la nota della Funzione Pubblica che comunica la data di cancellazione dal ruolo.

  4. Gentile Dott. Mineo, grazie al c. 2 dell’art. 9 approvato è stata abolita la c. d. aspettativa di vita. La decorrenza della pensione avviene però dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Considerando che compio 61 anni e 7 mesi al 30 giugno 2020 superando comunque a quella data la quota 97a 7m 6 g, la data del mio pensionamento dovrebbe essere quella del settembre/ottobre 2020? Non prima?

  5. @Silvana
    Intanto aspettiamo l’approvazione definitiva della legge.

  6. Gentile Dott. Mineo, se possibile, desidererei avere un’informazione :
    Sono andata in prepensionamento l’01.07.2016 ai sensi della L. R. 9 /2015 posso chiedere l’anticipo della buonuscita? Se si, quali sono le modalità? Grazie

  7. Egregio dottore Mineo,

    la ringraziamo, come sempre, per la sua chiarezza espositiva e sintesi capendo lo sforzo logico-deduttivo che ha dovuto sostenere nel leggere e capire le norme della Regione Siciliana (fermo restando che vi sia della logica almeno quella relegata al buon senso) la quale nel complicare all’inverosimile le cose è maestra universale quando invece basterebbero pochissime frasi per dire quello che invece viene fatto inghiottire ai più attraverso fiumi di inchiostro.

    La invitiamo perciò a prodigarsi nel far presentare domanda di assunzione alla N.A.S.A. in qualità di Esperti in Comunicazioni Spaziali, agli estensori delle leggi regionali siciliane che, in ragione degli eventuali posti disponibili (o anche nelle more, fermo restando il decretino che si ribadisce in calce), sicuramente saranno accolte ed accettate per la prossima formazione della Sala di Controllo di Houston (Texas) che verrà allestita tra non molto per la conquista del pianeta Marte e così almeno questi ce li toglieremo dalle palle… degli occhi, naturalmente.

    Avremo così la certezza che i fortunati assunti (per il tramite del tavolo tecnico propedeutico e paritetico e nelle more) incaricati alle comunicazioni (very high frequency: X-band) nel lasso di tempo (poco più di 10 minuti per l’invio ed altrettanti per la risposta) avranno margini di tempo sufficienti (calcolo propedeutico che verrà eseguito com’è noto dagli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana dopo l’esame del prossimo tavolo tecnico paritetico) per consultare i corposi manuali realizzati e forniti dal Fondo Pensioni della Regione Siciliana i quali, ovviamente, saranno stati preparati con estrema cura dall’Istruttore Direttivo Lilluzzo xxxxxxxx xxxxxxxx sotto l’egida e la firma dell’architetto xxxxxxxxxx Calogero Assuntino (anche lui incaricato con altro decretino che si rimanda, com’è noto, in calce).

    Sempre nelle more la invito perciò a complicare ancor più l’esposizione e le risposte in quanto potrebbero nuocere alla sua richiamata chiarezza espositiva che com’è noto e che qui si ribadisce in calce potrebbe nuocere, ciò non di meno, al portafoglio clienti della Regione Siciliana.

  8. @salvatore61
    Il comma 8 dell’art. 52 della L.r. 9/15 come modificato dall’art. 1 comma 8 della L.r. 12/15 prevede che i termini di liquidazione della buonuscita (entro 24 mesi) decorrano dalla data in cui si raggiunge il primo requisito pensionistico utile ai sensi della legge 201/2011 (requisito Fornero).

  9. Dott. Mineo in riferimento al quesito postato in data22/7/20 sono andato in pensione con 40 anni w 1 mese di servizio qui di i. Prepe zio aumento anticipato per il tfr/s devo maturare la l. Fornero o ho già maturato i requisiti isono andato in pensione 1 10 2015 quindi sono passati più di 24 mesi e q che i 3 mesi grazie

  10. @Mario 61
    Ho già dato la stessa risposta più sotto a 61. In ogni caso puoi sempre chiedere l’anticipo del tfs.

  11. Dott. Mineo buongiorno sono andato in pensione il 01 11 2015 con 40 anni e un mese di contributi l. R. 9/2015 il tfr lo quando lo maturero” devo maturarlo con la l. Fornero o 42 e 6 mesi +24+3 mesi o con la legge di stabilità 2014 24+3mesi in questo caso raggiunto o posso accedere all’anticipo quota100? Grazie

  12. @Paola
    Esattamente, e sarai collocata in pensione entro 3 mesi dalla maturazione del requisito.

  13. Gentile dr. Mineo, visto il blocco dell’incremento dell’aspettativa di vita per i prepensionamenti ai sensi della L.r. 9/15, la data di dicembre 2020 relativamente alla fuoriuscita dal servizio, non dovrebbe subire alcuna variazione.

  14. @contratto 100
    Le differenza tra contratto 2 e quota 100 dovrebbero essere minime e legate, soprattutto, al numero di anni di contributi.

  15. Benedetto tra contratto 2 e quota 100 vuoi dire che si percepirà un diverso assegno pensionistico e sarà superiore quello di contratto 2 della legge regionale n.9/15?Per i coefficienti diversi o per diverso conteggio?Gaspare Barraco.Marsala.

  16. @sei mesi
    Certamente, e dopo la pubblicazione della legge in gurs

  17. Benedetto, chi ha presentato la domanda di pensionamento con quota 100 il 3 aprile 2019, senza alcuna risposta, deve ripresentare la domanda e aspettare 6 mesi da questa nuova domanda o sei mesi dal 3 aprile?Gaspare Barraco.Marsala.

  18. @Salvatore Mazzaglia
    Senza incremento aspettativa di vita, così recita la norma.
    E’ più conveniente andare con la 9/15.

  19. Sono un Funzionario Direttivo Regione Sicilia. A seguito dell’approvazione del collegato , chi ha fatto richiesta di prepensionamento con la L.R. 9/2015 puo’ andare in pensione con anzianita’ anagrafica di 61 anni e 7 mesi? Quindi senza incremento aspettativa di vita, giusto?
    E usufruisce anche dell’anticipo TFS con contributo della Regione riguardo gli interessi ?
    Ed inoltre, dal punto di vista economico e’ piu’ conveniente la L.R 9/2015 o la quota 100 attuale?
    Grazie

  20. Buongiorno, ho compiuto 61 anni il 2 giugno scorso, in servizio dal 1 luglio 1984. Dopo la presentazione della domanda per il prepensionamento di cui alla L.R. 9/15 mi è stato comunicato che sarei stato in pensione dal 1 gennaio 2020. In riferimento a quanto approvato significa che la data di pensionamento sarà confermata senza aspettare, come mi avevano informalmente comunicato, ulteriori sei mesi per l’incremento dell’aspettativa di vita? La ringrazio per l’attenzione che mi vorrà dedicare

  21. @salvo 61
    In base alla normativa vigente, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta’ o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianita’ massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

    La modifica al comma 8 dell’art. 52 della L.r. 9/15, introdotta dall’art. 1 comma 8 della L.r. 12/15 prevede, invece, che i termini di liquidazione della buonuscita decorrano non dalla dalla cessazione del rapporto di lavoro ma dalla data in cui si raggiunge il primo requisito pensionistico utile ai sensi della legge 201/2011 (requisito Fornero).

  22. Dott. Mineo buongiorno sono andato in pensione il 01 11 2015 con 40 anni e un mese di contributi l. R. 9/2015 il tfr lo quando lo maturero” devo maturarlo con la l. Fornero o 42 e 6 mesi +24+3 mesi o con la legge di stabilità 2014 24+3mesi in questo caso raggiunto o posso accedere all’anticipo quota100? Grazie

  23. @Giuseppe
    La regione siciliana con la legge sotto indicata ha recepito in materia pensionistica le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

    LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 21

    Art. 20 Trattamento di quiescenza del personale regionale (5)

    1. A decorrere dall’1 gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l’anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.

    2. Il trattamento di quiescenza derivante dall’applicazione del comma 1 non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando integralmente il previgente sistema pensionistico regionale, calcolato alla data di cancellazione dal ruolo.

    3. A decorrere dall’1 gennaio 2004 i requisiti per l’accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

    4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell’articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione.

    5. I dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l’entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all’assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

    6. A decorrere dall’1 gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l’anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.

    7. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole “o coniugi non legalmente o effettivamente separati” sono aggiunte le parole “o figli”.

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