L’Ars ha approvato le modifiche alla l.r. 9/15 (la finanziaria approvata a maggio). Cerchiamo di capire dal resoconto d’aula cosa è stato, in concreto, approvato

resoconto provvisorio
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4. All’articolo 49 della legge regionale 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5, della presente legge. “;

b) al comma 5 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5 della presente legge. “;

c) al comma 11 dopo le parole “per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52” sono aggiunte le parole “e comunque in misura non superiore al numero di soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

d) al comma 26 dopo le parole “articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.” è aggiunto il seguente periodo: “Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente.”.

Commento.

Sostanzialmente con l’emendamento di cui ai punti a), b), c), le dotazioni organiche vengono ridotte annualmente di un numero pari ai soggetti collocati in prepensionamento.

L’amministrazione può sostituire (cioè assumere per concorso) un numero di dipendenti pari a quelli andati in pensione con il requisito Fornero.

5. Al comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale n. 9/2015 le parole “dei trattamenti stipendiali complessivi” sono sostituite con le parole “delle retribuzioni”.

6. Ai commi l e 6 dell’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 le parole “dei trattamenti stipendiali” sono sostituite con le parole “delle retribuzioni”.

Commento

L’emendamento di cui ai punti 5 e 6 dovrebbe consentire di calcolare la pensione includendo l’intera retribuzione e non i trattamenti stipendiali.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

8. All’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 le parole “60 giorni” sono sostituite dalle parole “180 giorni “;

Commento

Con questo emendamento è stato prorogato da 60 a 180 giorni il termine di presentazione delle istanze.

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5 del presente articolo, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Commento

Con questo emendamento la buonuscita e il tfr verranno corrisposti con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale. In sostanza il termine per l’erogazione della buonuscita decorre dalla data teorica in cui maturerà il diritto a pensione secondo le regole Fornero.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d’arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie.

Commento

L’emendamento prevede l’applicazione della norma sul prepensionamento al personale degli istituti regionali d’arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie anche se la formulazione della norma lascia a desiderare.

10. Al comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale n. 9/2015 dopo la parola “intermedie” sono inserite le parole “e delle unità operative di base, comunque denominate,” e dopo le parole “in misura ridotta” è inserita la parola “complessivamente”.

11. All’articolo 90, comma l0 bis, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come introdotto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 9/2015, sono soppresse le parole “Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione”.

Resta ancora aperto, invece, il nodo sulla revocabilità delle domande che il Governo non ha voluto inserire nel DDL correttivo approvato oggi (perché?).

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

14 Risposte a “L’Ars ha approvato le modifiche alla l.r. 9/15 (la finanziaria approvata a maggio). Cerchiamo di capire dal resoconto d’aula cosa è stato, in concreto, approvato”

  1. @gualtiero
    Mi pare di avere già risposto a qualche altro collega. La legge è stata approvata ed è stata impugnata solo una norma che riguarda l’utilizzo del fondo di coesione per spesa corrente. La parte relativa alle pensioni non è stata toccata. Quindi non c’è alcun problema. Il termine di presentazione delle istanze scade l’11 novembre.

  2. Benedetto mi scusi, so che non è facile per lei rispondere a tutti e soprattutto interpretare le domande poco felici, ma la mia domanda era quella di capire se le istanze da ora si possono presentare dopo il 14 luglio, così come meglio di me ha espresso Mario. Grazie

  3. @Gaspare Barraco
    Se leggi i commenti sotto, ho già risposto.
    Cmq più tardi farò un post ad hoc.

  4. Vorrei sapere della finanziaria della Regione Siciliana. E’ stata esaminata oggi nel consiglio dei ministri? Vi sono parti impugnate? Cav.Ing.Gaspare Barraco.Marsala.

  5. @Gualtiero
    Ho risposto a Fabio che ha posto la stessa domanda.

  6. Intanto ringrazio Benedetto Mineo per il prezioso servizio che svolge a favore degli iscritti e non al sindacato, soprattutto per quelli come me poco”attenti” ad argomenti così importanti e che gli riguardano personalmente. Detto ciò mi associo in toto al commento di Luparino e Le chiedo, alla luce delle novità, se si potranno presentare le domande tenendo conto dei nuovi limiti di tempo approvati. Grazie

  7. @luparino
    La modifica effettuata non esclude assolutamente il comparto che, in proporzione, beneficerà della modifica della modalità di calcolo.

    P.S. Come ho già avuto modo di precisare in altri commenti, purtroppo (per me) non ho mai tentato l’esame per l’abilitazione e pertanto non mi compete il titolo di avvocato.

  8. Mentre è accertato che la modifica che parametra i limiti della pensione sull’intera retribuzione complessiva incide considerevolmente sull’importo della pensione dei dirigenti, per il resto del personale del comparto non dirigenziale tale modifica, tanto per cambiare, non serve a nulla perché, come già può verificarsi sui calcoli delle pensioni fino ad oggi effettuati dall’amministrazione, il totale delle voci stipendiali coincide col totale della retribuzione complessiva. Oggi sarebbe interessante sentire il parere delle OO.SS. su detta differenziazione e se fosse tale sarebbe il caso che si attivassero affinché nelle modalità di calcolo nella retribuzione complessiva venisse inserito anche il Famp per determinare i limiti per il calcolo della pensione.
    Intanto mi aspetto l’autorevole parere dell’avvocato Benedetto Mineo Grazie

  9. dott. mineo raggiungo 66 anni e 7 mesi il 2 gennaio 2018 con 40 anni e 4 mesi di servizio, mi conviene aspettare questa data raggiungendo cosi il requisito fornero oppure presentare subito la domanda di pensione. grazie

  10. Il governo non ha voluto inserire nel DDL la revoca, perché incompatibile con la programmazione delle norme finanziarie e di bilancio della Regione, proprio per questo motivo il Cobas non ha partecipato alla contrattazione-farsa inscenata all’ Aran. Infatti ancor oggi, convinti di avere a che fare con dei babbei, e per prendere tempo e disorientare ancor di più tutti, voglio ripetere la contrattazione all’ Aran, esitando una modalità di revoca inutile che dipende esclusivamente dalla volontà unilaterale dell’ Amm.ne Reg.le.

  11. @Gaspare Barraco
    oggi alle 10 c’è il consiglio dei ministri che ha all’ordine del giorno l’esame della legge.
    Vedremo!

  12. Caro Benedetto, Roma, entro il 14 luglio può impugnare ancora qualcosa? Ormai la proroga è certa, o sarà certa con la pubblicazione? Gaspare Barraco.Marsala.

  13. A proposito di :L’emendamento prevede l’applicazione della norma sul prepensionamento al personale degli istituti regionali d’arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie anche se la formulazione della norma lascia a desiderare. a mio avviso NON riguarda solo gli istituti regionali ecc ecc.ma anche gli altri enti.C’e’ un VIRGOLA
    vedi:Le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21,VIRGOLA !!! degli istituti regionali d’arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie Non si capirebbe perche’ sogli gli istituti ecc sarebbero destinatari della norma, mentre gli altri enti (es camere di commercio) CHE DA ANNI RECEPISCONO LE NORME REGIONALI SAREBBERO ESCLUSE

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