Mobilità dei dipendenti regionali? Per il momento sembrerebbe un falso allarme. La riunione all’Aran sui criteri rinviata.

In questi giorni, oltre al problema del rinnovo dei contratti, ha tenuto banco il problema della mobilità dei dipendenti regionali, prevista da una norma della finanziaria.
Su questo argomento la stampa è andata a nozze con i titoli più disparati che hanno gettato nel panico i dipendenti regionali.
Prendo spunto dal GdS on line di oggi che titola: “Regione, mobilità per i dipendenti”. I lavoratori potranno essere trasferiti per esigenze di servizio e non sarà più necessario ricevere l’assenso del lavoratore o dell’assessorato di provenienza. Vengono dunque superate le attuali regole che di fatto hanno paralizzato l’amministrazione, obbligando talvolta i dipartimenti a reclutare esperti esterni per colmare i vuoti d’organico. Leggi l’articolo.
Ma sarà vero così? La norma dice veramente che i lavoratori potranno essere trasferiti senza regole e senza l’assenso dell’assessorato di provenienza?

Vediamo cosa dice la norma approvata in finanziaria a cui farò un breve commento. Ulteriori approfondimenti verranno fatti dopo la pubblicazione della legge nella Gurs.
Articolo 3 del maxiemendamento
Mobilità interna
  1. Dopo l’art.1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n.9, è aggiunto il seguente articolo:
Art.1-bis. Mobilità interna.
  1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. (commento. Il comma 1 parla di datore di lavoro. Datore di lavoro è il dirigente generale di ciascun dipartimento. Sembrerebbe, quindi, trattarsi SOLO di mobilità all’interno del dipartimento. Il problema potrebbe porsi per i dipartimenti che hanno uffici periferici)
  2. Nell’ambito dell’esercizio del potere datoriale di cui all’art. 2103 del codice civile l’Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa preventiva ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (commento. Il comma 2 prevede che in ogni caso, nell’ipotesi prevista al comma 1 – mobilità interna – l’amministrazione deve individuare criteri di carattere generale)
  3. All’articolo 1, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 dopo le parole “titolare” inserire “con esclusione delle fattispecie previste dall’articolo 9, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.” (commento. Questo comma riguarda gli esterni)
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione per il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilità tra gli stessi Consorzi e nell’ambito dei  rispettivi limiti finanziari. (commento. Questo comma non ha bisogno di commento)
Leggendo, quindi, attentamente la norma, non vi è alcuna traccia di mobilità interdipartimentali senza l’assenso del dipendente e dell’assessorato di provenienza.
La mobilità, non solo interdipartimentale, è, per altro, già prevista dal CCRL 2002-2005 (artt. da 60 a 64 (Leggi qui) che, su tale argomento è, certamente, molto più “pericoloso” rispetto alla norma approvata in finanziaria.
In ogni caso la mobilità, sia quella prevista dal contratto sia quella introdotta dalla finanziaria, deve essere regolamentata al fine di evitare che si continui con il criterio della raccomandazione politica che, in alcuni uffici, ha creato situazioni aberranti.
L’attuale classe politica è, pertanto, l’unico vero responsabile dello sfascio dell’amministrazione. Il Giornale di Sicilia (e, non solo) ha montato ad arte una polemica al solo fine di attaccare i dipendenti regionali.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

2 Risposte a “Mobilità dei dipendenti regionali? Per il momento sembrerebbe un falso allarme. La riunione all’Aran sui criteri rinviata.”

  1. Hai perfettamente ragione. Purtroppo i giornali (soprattutto quelli che ricevono contributi pubblici) non sempre danno spazio a queste “rettifiche” che pagano poco in termini di vendite.

  2. Vorrei inoltre far rilevare la (consueta…) tendenziosità e la cattiva informazione che l’articolo citato adopera per “spiegare” le ragioni che sarebbero alla base di tale (nuova) disposizione.
    I dipartimenti obbligati (??) a reclutare esperti esterni per colmare vuoti d’organico?
    Chiederei, a nome del Cobas, un’immediata rettifica al GdS, precisando che tale “opzione di reclutamento” sia stata sempre attivata per ragioni assolutamente diverse e indipendenti dalla distribuzione del personale nei vari uffici regionali.

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