Obbligo di pubblicazione dei compensi concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 14
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Entro il 20 ottobre 2013 tutte le amministrazioni pubbliche compresi gli enti pubblici vigilati, a quelli sui quali le Pa hanno potere di indirizzo e di controllo e le società partecipate avrebbero dovuto pubblicare sul proprio sito la situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori e dei congiunti che acconsentano alla trasparenza.

In caso di inadempienza maturano sanzioni che vanno da 500 a 10mila euro in capo agli amministratori; il soggetto che deve garantire l’applicazione di queste disposizioni va individuato da ogni ente e, fino a che ciò non sia avvenuto, il compito spetta ai responsabili anticorruzione per i procedimenti disciplinari e, nelle società, all’amministratore. Per i dirigenti matura una responsabilità di risultato in caso di mancato rispetto della previsione. Gli organismi di valutazione sono tenuti al controllo.

La norma si applica non solo a tutte le Pa (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2011), ma anche agli enti pubblici vigilati, a quelli sui quali le Pa hanno potere di indirizzo e/o controllo; alle società partecipate, anche con quota minoritaria (salvo quelle quotate in Borsa) e agli enti di diritto privato controllati (intendendo come tali anche quelli in cui il Comune abbia poteri di nomina), comprese le fondazioni.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir