Pensione anticipata, tutte le deroghe alla Legge Fornero. Pensione anticipata per invalidità

Pensione
La Legge Fornero ha segnato una svolta, purtroppo in negativo, nell’ambito previdenziale, poiché ha spostato molto in avanti i requisiti per l’accesso alla pensione: esistono, però, delle deroghe, valide tutt’oggi, che alleggeriscono sia i requisiti contributivi (ad esempio, la pensione con 15 anni di contributi) che quelli di età.
Sommario
  1. Pensione con 15 anni di contributi (Deroga Amato e opzione contributiva Dini)
  2. Opzione Donna
  3. Totalizzazione
  4. Salvacondotto nati nel 1951 e 1952
  5. Pensione anticipata lavori usuranti
  6. Pensione anticipata lavoro notturno
  7. Pensione anticipata per invalidità……..continua a leggere

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

3 Risposte a “Pensione anticipata, tutte le deroghe alla Legge Fornero. Pensione anticipata per invalidità”

  1. Gli “indizi” sono per il CONTRATTO 1 o per il CONTRATTO2? O per entrambi?
    Non risulta quanti sono del CONTRATTO 1 e quanti del CONTRATTO2.
    PENSIONE SENZA RIDUZIONE DALL’ULTIMO STIPENDIO: COSTA SEMPRE LA META’,
    PRE FORNERO CHE SCADUTA L’11 NOVEMBRE 2015
    Se sono stati in pochi quelli del CONTRATTO 2 a presentare la domanda, credo che saranno costretti a riaprire i termini con condizioni diverse tipo: 1) inserire nel CONTRATTO 1 quanti hanno iniziato a lavorare nella Pubblica amministrazione prima del mese di maggio 1986 ( legge 21/86); 2) revocabilità senza condizioni della Pubblica amministrazione; 3) faranno i conteggi sicuri dell’ assegno pensionistico; 4) Tfr entro 1 anno dalla pensione. Cav.Ing.Gaspare Barraco.Marsala.

  2. @Eugenio Carrà
    Ci sono “indizi” di cui parli sono nella stessa formulazione dell’articolo 52 della L.r. 9/15.
    Coloro che maturano il requisito entro il 31 dicembre 2016 possono essere collocati in quiescenza.
    Coloro che maturano il requisito nel periodo 2017/2020, possono presentare la domanda.

    Art. 52 comma 3
    I dipendenti dell’Amministrazione regionale che,
    dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al
    31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per
    l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina
    vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del
    decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
    dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza,
    entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a
    domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla
    data di entrata in vigore della presente legge. La mancata
    presentazione della domanda entro il predetto termine
    comporta la decadenza dal beneficio del collocamento
    anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

    art. 52 comma 5
    Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale
    in servizio e di contenere la spesa pensionistica a
    carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel
    periodo dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino
    i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in
    base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore
    dell’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito,
    con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare
    la domanda di collocamento anticipato in quiescenza

    entro il termine perentorio di cui al comma 3.

  3. Dott. Mineo faccio parte della Regione Siciliana contratto 1, maturerò (con la legge sul prepensionamento) i requisiti per andare in pensione a novembre del 2017 (ho presentato la domanda).
    Ho sentito voci che affermano che nonostante la legge non sia stata impugnata, noi del contingente 2017-2020 non siamo ancora sicuri di essere messi in quiscenza a maturazione dei requisiti perchè la regione potrebbe ritornare sui suoi passi. Corrisponde al vero?
    Grazie

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