Il dipendente pubblico, assegnato dal proprio dirigente allo svolgimento di mansioni superiori, ha diritto a vedersi corrispondere non solo la differenza stipendiale, ma anche tutti gli altri emolumenti accessori, comprese le indennità «di risultato». E, precisano le sezioni Unite civili della Cassazione, ciò va riconosciuto senza limiti temporali. Con la sentenza n. 13579/16 il giudice di legittimità sposa la linea della Corte costituzionale favorevole all’integrale applicazione al pubblico impiego «privatizzato» dell’articolo 36 della Carta, che riconosce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente. Di conseguenza boccia un’ampia giurisprudenza amministrativa di totale segno opposto.
- Il Sole 24 Ore – Per le mansioni superiori va riconosciuta la differenza piena nello stipendio
- Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”