Precari. La Corte dei Conti. In presenza di eccedenza di personale non è possibile nemmeno far ricorso alla proroga

Sulla questione della stabilizzazione dei precari arriva la brusca frenata imposta dalla Corte dei Conti che sostiene come questo processo non possa riguardare tutti i titolari di contratto a tempo determinato, ma solo a quelli inseriti nel fabbisogno d’organico degli enti.

In sostanza, in presenza di eccedenze di personale dichiarate per ragioni di tipo funzionale, non è possibile inserire nella programmazione del fabbisogno di personale, anche ampliando, laddove occorra, la dotazione organica, la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato relativamente a categorie e profili professionali differenti da quelli oggetto della dichiarazione di eccedenza.

La programmazione di personale presuppone la ricognizione dell’effettivo fabbisogno di personale dell’ente, in relazione (tra l’altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatorio viene compiuto sulla base dell’analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall’unica necessità di soddisfare l’esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari. Non si può presupporre che il fabbisogno di personale possa essere determinato, nell’ambito della programmazione, non tanto in funzione delle necessità oggettive, quanto dell’esigenza di stabilizzare il personale in base ai requisiti contenuti nell’art. 4, comma 6, del d. l. n. 101 del 2013; in quest’ottica, del tutto inaccettabile, l’ampliamento della dotazione organica non sarebbe ricollegato alle esigenze di funzionalità degli uffici, ma all’obiettivo di stabilizzare il maggior numero possibile di personale precario.

L’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013 stabilisce che “a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico nel rispetto del loro fabbisogno e nell’ambito dei vincoli finanziari (ovvero del limite del 50% delle risorse assunzionali relative agli anni 2013,2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate) procedono all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente”.

Di conseguenza, la copertura dei posti relativamente alle qualifiche nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, nell’ambito dei processi di stabilizzazione del personale previsti dal decreto legge n. 101/2013, non può che soggiacere al limite finanziario del 50% della capacità assunzionale dell’ente.

Anche per quanto riguarda la proroga dei contratti a termine, questa può essere disposta dagli enti solo qualora, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale (…) riferita agli anni dal 2013 al 2016, essi prevedano di effettuare delle specifiche procedure concorsuali, a condizione che vengano rispettati i limiti massimi per la spesa annua stabiliti per la stipula dei contratti a tempo determinato ed in funzione di alcuni parametri esplicitamente individuati, ovverosia “in relazione al proprio fabbisogno effettivo, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir