Quota 100, anticipo fino a 45 mila € del trattamento di fine servizio e blocco dell’aspettativa di vita. Impugnata la legge. Ecco le motivazioni

Tratto da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Dettaglio Legge Regionale

Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi. (6-8-2019)
Sicilia
Legge n.14 del 6-8-2019
n.37 del 9-8-2019
Politiche economiche e finanziarie

3-10-2019 / Impugnata

La Legge Sicilia n. 14 pubblicata sul B.U.R n. 37 del 09/08/2019 recante: “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi.” presenta profili di illegittimità costituzionale per i motivi che di seguito si illustrano.

Articolo 3 (Ufficio del Garante della persona con disabilità) – Il comma 2, al fine di garantire adeguate risorse umane e finanziarie all’Autorità Garante della persona con disabilità di cui alla legge regionale n. 47 del 2012, autorizza per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 45 migliaia di euro per il funzionamento dell’istituendo Ufficio del Garante e per ogni altra iniziativa promossa dall’Autorità stessa nell’ambito delle proprie finzioni. Tale disposizione pur essendo suscettibile di avere impatto pluriennale non quantifica l’ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2019, né specifica i relativi mezzi di copertura.
Pertanto, si ritiene di dover impugnare la disposizione regionale in esame dinanzi alla Corte costituzionale per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa prescritto dall’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 7- Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali – Il comma 1 estende ai dipendenti della Regione Sicilia l’applicazione delle disposizioni sul trattamento anticipato di pensione (c.d. “quota 100”) e di indennità di fine servizio di cui al decreto legge n. 4 del 2019, articoli 14 e 23, comma 1. Al riguardo, giova precisare che i dipendenti della Regione Sicilia, la cui gestione previdenziale è affidata al Fondo pensioni Sicilia, sarebbero esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni del suddetto decreto in assenza della norma regionale in esame.
Il comma 2 introduce un’ampia deroga generale al regime ordinario dei requisiti di accesso al pensionamento’ con maggiori oneri previdenziali per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica e per trattamenti di fine servizio, totalmente asistematica e suscettibile di determinare richieste emulative comportanti ulteriori e rilevanti oneri per la finanza pubblica.
Il successivo comma 3 riporta la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale “Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”.
Al riguardo, si rileva che la disposizione non risulta corredata della Relazione tecnica prevista dall’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che indichi nel dettaglio le ragioni dell’invarianza degli effetti legislativi sui saldi della finanza regionale. ‘In particolare, il comma 6-bis dell’articolo 17 della Legge n. 196/2009 impone di corredare dette clausole da una relazione tecnica che rappresenti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza, l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.
Per quanto sopra, si ritiene di dover impugnare la disposizione in esame innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che trova specifica declinazione nel richiamato articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Articolo 11 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di bilanci regionali degli enti regionali – La disposizione prevede per gli organismi ed enti strumentali della Regione di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2017 l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020, dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2015. In particolare, l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, in attuazione dell’impegno assunto dalla Regione con l’Accordo sottoscritto con il Governo in data 9 giugno 2014 e trasfuso nella legge regionale n. 21 del 2014, disciplina il recepimento, sin dal 1° gennaio 2015, nell’ordinamento contabile della Regione e dei suoi enti ed organismi strumentali delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
Tanto premesso, si rileva che il predetto ulteriore rinvio del termine di adozione dei principi contabili recati dal decreto legislativo n. 118/2011 da parte degli organismi e degli enti strumentali della Regione si configura quale surrettizia elusione degli stessi principi e, pertanto, la norma in esame presenta profili di incostituzionalità intervenendo in materia di competenza esclusiva statale, in cui è preclusa la competenza legislativa regionale.
Per quanto sopra, si ritiene di dover impugnare la disposizione in esame innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici.
Per quanto riguarda la corretta applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione, si richiama l’impegno formale della Regione – acquisita agli atti del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – di delimitare al solo anno 2015 le deroghe alla disciplina statale contenute nel richiamato articolo 11 della legge regionale n.3 del 2015.
Pertanto gli organismi e gli enti strumentali della regione Siciliana di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2017, non solo sono tenuti ad applicare integralmente sin dal 1° gennaio 2019 la disciplina in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio prevista dal ripetuto articolo 11, ma secondo la lettura della stessa norma coerente con l’impegno regionale di assicurare l’assoluta omogeneità nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011.

Le disposizioni regionali predette esorbitano inoltre dalle competenze statutarie fissate dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Sicilia.

Alla luce di quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge in esame ai sensi dell’articolo 127 Cost.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

23 Risposte a “Quota 100, anticipo fino a 45 mila € del trattamento di fine servizio e blocco dell’aspettativa di vita. Impugnata la legge. Ecco le motivazioni”

  1. qualora non dovessi rientrarci per l’età anagrafica potrei riscattare 3 anni e 7 mesi di insegnamento. arriverei a 40 anni e 7 mesi di servizio. ci potrei rientrare, avendo compiuto al 31 dicembre 2020 61 anni e 8 mesi? grazie sempre per la sua disponibilità.

  2. riscattando la laurea ed il militare ho 38 anni di contribuzione. purtroppo al 31 dicembre 2020 ho 61 anni e 8 mesi e se non bloccano l’aumento dell’aspettativa di vita non ci rientro per soli 4 mesi (almeno credo così)

  3. Buon giorno signor Mineo, sono nato il 22/02/1959; ho fatto richiesta nel 2016 per poter accedere alla pensione avendo maturato 61 anni e 7 mesi il 23/settembre/2020 con anni di servizio a tale data di anni 39 mesi 6 e gg.25.
    Allo stato attuale e con l’impugnativa intercorsa potrei andare in pensione entro il 2020? Grazie Francesco Di Francesco

  4. Buongiorno, signor Mineo. sono nato nel mese di aprile del 1959. ho fatto richiesta nel 2015 per potere accedere alla pensione. L’età anagrafica minima per potere andare in pensione, allora, era 61 anni e 7 mesi per cui sarei dovuto andare in pensione il 30 novembre 2020. Con tutto quello che è successo potrei andare in pensione entro il 2020, oppure non ho i requisiti anagrafici ? grazie e complimenti per la sua preparazione. dott. gaetano todaro

  5. @Maria
    Diamo per scontato che la voce sia fondata. Bene che vada la pronuncia della Corte non arriverà prima di 12/15 mesi. Ritieni che qualcuno, in attesa della pronuncia, si prenderà la responsabilità di collocare il personale in pensione con il rischio di dovere rispondere per danno erariale qualora la Corte Costituzionale dovesse dare ragione al CdM?

  6. Corre voce che il governo regionale preparerà a breve ricorso contro l’impugnazione della quota 100, Benedetto ne sai niente? qualcuno sa qualcosa di certo?

  7. @Benedetto
    Quindi anche l’aspettativa è impugnata? Si va a 43 anni e 3 mesi? Grazie

  8. Approvato, il “Collegato bis” e adesso va al vaglio della Presidenza del Consiglio per la costituzionalità.Fara’ la fine di QUOTA 100, con l’impugnazione senza una reazione della Regione Sicilia, per la non copertura finanziaria? Ing.Gaspare Barraco.Marsala.

  9. Benedetto io ti pongo un quesito ho già il decreto di cancellazione dai ruoli pubblicato e dovrei andare in pensione il 1 novembre con 4 mesi di…aspettativa di vita..che dici lo rettificheranno e quindi andrei coi 5 mesi il 1 dicembre o…???

  10. @Francesca
    La legge non è stata abrogata ma è impugnata.
    Bisogna attendere le determinazioni dell’amministrazione anche perchè il problema si pone anche per le cancellazioni quota 100.

  11. Buongiorno, l’abrogazione del comma 2 dell’art. 7 è retroattiva o sono validi i decreti di cancellazione dal ruolo emessi prima del 3 ottobre? Grazie

  12. @Benedetto
    Quindi anche l’aspettativa è impugnata? Si va a 43 anni e 3 mesi? Grazie

  13. Il comma 3 dell’ art.7 della legge del 6 agosto 2019 diceva che non occorrevano per i commi 1 e 2 soldi della Regione Sicilia.Chi ha scritto questa bestemmia?Ing.Gaspare Barraco.Marsala.

  14. @Gaspare Barraco
    Il comma 3 dell’art. 7 dice: “Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione”.
    Invece, a loro avviso, gli oneri ci sono.
    Ma l’impugnativa non dice solo questo.
    In pratica Il comma 1 estende ai dipendenti della Regione Sicilia l’applicazione delle disposizioni sul trattamento anticipato di pensione (c.d. “quota 100”) e di indennità di fine servizio di cui al decreto legge n. 4 del 2019, articoli 14 e 23, comma 1. Al riguardo, giova precisare che i dipendenti della Regione Sicilia, la cui gestione previdenziale è affidata al Fondo pensioni Sicilia, sarebbero esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni del suddetto decreto in assenza della norma regionale in esame.
    IN PRATICA I DIPENDENTI REGIONALI SAREBBERO ESCLUSI PERCHE’ LA GESTIONE PREVIDENZIALE E’ AFFIDATA AL FONDO PENSIONI.

  15. Benedetto il comma 3 inficia il comma 1 dell’art.7 su quota 100?Gaspare Barraco.Marsala

  16. Paolo condivido appieno ciò che hai scritto…. ma dimmi ….semmai quota 100 dovesse essere applicata….( la qual cosa non la escluderei tassativamente) quanto si prenderebbe in meno al mese.. per essere prosaici la penalità a quanto ammonterebbe mensilmente grosso modo? Se lo sai…. grazie

  17. L’impugnativa dello Stato vi ha salvato dalla tagliola della pensione.
    Ancora non vi siete resi conto, almeno per coloro che appartengono al Contratto 1 che hanno presentato istanza di pensionamento con quota 100, i calcoli verranno fatti applicando l’articolo 51 della L.R. 9/2015 che è nettamente penalizzante rispetto ai colleghi che hanno aderito al prepensionamento a cui viene applicato l’articolo 52 che gli garantisce ancora una pensione pari al 100% dello stipendio.
    Fatevi fare una simulazione dai colleghi della Funzione Pubblica e vi renderete conto del taglio che subirete.
    Anzi esorto i rappresentanti sindacali a rendersi conto di quello che accadrà dal primo Gennaio 2021 per attivare un’azione comune per far sì che tutti i colleghi del Contratto 1, che ormai a fine prepensionamento rimarremo in pochi, vadano via con l’applicazione dell’articolo 52.
    Questo è il momento giusto per passare all’azione vista l’impugnativa dello Stato su quota 100.

  18. @Gaspare Barraco
    Se scorri i commenti, ho già risposto a questa domanda

  19. A Tgs hanno detto che l’ art.7 impugnato può rendersi operativo se la Regione fa ricorso alla Consulta.Benedetto è vera questa cosa? Se si fa ricorso la legge è valida fino alla sentenza?Gaspare Barraco.Marsala.

  20. @Nausicaa
    Purtroppo non è così. Chi resta andrà in pensione con i requisiti fornero

  21. E dunque? Si andrà in pensione con quota 98 o si cristallizzeranno i requisiti della legge del 2015?

  22. L’ Ars approva e poi?A Striscia la notizia (mia trasmissione serale) ogni tanto spunta Emilio Fede con quella sua frase storica. Credo che non sia cosi! O no?Ing.Gaspare Barraco.Marsala.

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