Risarcimento da “perdita di chance lavorativa” per mancato avanzamento di carriera

Roma_2011_08_07_Palazzo_di_GiustiziaLa Suprema Corte ha evidenziato che l’avanzamento di carriera di un lavoratore a discapito di un altro, richiede obbligatoriamente che l’azienda motivi la propria scelta, altrimenti dovrà riconoscersi all’illegittimamente danneggiato, la risarcibilità del danno costituito dalla diminuita capacità lavorativa “pro futuro”, giusta i principi che presiedono alla determinazione del nesso di causalità fra pregiudizio e condotta lesiva (Cass. civ., Sez. III, 29 novembre 2012, n. 21245)….continua a leggere

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

2 Risposte a “Risarcimento da “perdita di chance lavorativa” per mancato avanzamento di carriera”

  1. Ma la Suprema Corte dov’è stata in tutti questi anni. In 36 anni di servizio non ho mai letto: Suprema Corte. Si continua sempre la presa in giro. Amici miei, colleghie tutti, la dobbiamo finire, bla, bla, bla, ci vuole la guerra perché’ sono troppo falsi, ladri, di tutto e di più, hanno toccato il fondo in tutti i sensi!!!! Non meritano più rispetto dei Siciliani Veri! Che il Signore vi benedica.

  2. Mi sembra che tale sentenza calzi a pennello sulla figura dei dirigenti generali regionali (interni ma, a maggior ragione, gli esterni) che, nominati senza motivazioni né selezioni, possono senz’altro aver determinato “perdita di chance lavorativa” per mancato avanzamento di carriera nei confronti dei “colleghi” dirigenti semplici di terza fascia.
    E, molto probabilmente, anche gli stessi ex dirigenti 8 livello nominati, in una notte con la famigerata l.r. 10/2000, dirigenti di terza fascia a scapito degli allora assistenti ma, più in generale, di tutto il personale regionale laureato, avendo impedito di fatto in questi anni, a causa del loro elevato numero, qualunque altro concorso di accesso a posizioni dirigenziali.
    Bene, quando si comincia con un bel ricorso cumulativo?

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